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Document 62020CN0053

    Causa C-53/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 febbraio 2020 — Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein e.V.

    GU C 161 del 11.5.2020, p. 31–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/31


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesgerichtshof (Germania) il 3 febbraio 2020 — Hengstenberg GmbH & Co. KG / Spreewaldverein e.V.

    (Causa C-53/20)

    (2020/C 161/40)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Bundesgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: Hengstenberg GmbH & Co. KG

    Resistente: Spreewaldverein e.V.

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare ogni pregiudizio economico, attuale o potenziale, non del tutto inverosimile, a danno di una persona fisica o giuridica sia sufficiente a fondare il legittimo interesse ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 (1) necessario ai fini della proposizione di un’opposizione avverso la domanda o di un’impugnazione avverso la decisione favorevole sulla domanda.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

    Se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia riconosciuto (unicamente) agli operatori che producono prodotti o alimenti comparabili a quelli degli operatori a favore dei quali è registrata un’indicazione geografica protetta.

    3)

    In caso di risposta negativa alla seconda questione:

    a)

    Se, ai fini dei requisiti dell’interesse legittimo a norma dell’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 occorra distinguere tra la procedura di registrazione ai sensi degli articoli da 49 a 52 del regolamento di cui trattasi, da un lato, e la procedura di modifica del disciplinare ai sensi del successivo articolo 53 del medesimo regolamento, e

    b)

    se nel procedimento relativo a una modifica non minore del disciplinare un interesse legittimo ai sensi dell’articolo 53, paragrafo 2, primo comma, in combinato disposto con l’articolo 49, paragrafi 3, primo comma, e 4, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1151/2012 sia pertanto riconosciuto unicamente ai produttori che producono nella zona geografica prodotti conformi al disciplinare o intendono concretamente avviare una siffatta produzione cosicché ai «soggetti non autoctoni» sarebbe negata a priori ogni possibilità di azionare un interesse siffatto.


    (1)  Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (GU 2012, L 343, pag. 1).


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