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Document 62020CN0018

    Causa C-18/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 16 gennaio 2020 — XY

    GU C 161 del 11.5.2020, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/24


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 16 gennaio 2020 — XY

    (Causa C-18/20)

    (2020/C 161/32)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Verwaltungsgerichtshof

    Parti

    Ricorrente: XY

    Autorità resistente: Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’espressione «sono emersi o sono stati addotti dal richiedente elementi o risultanze nuovi», contenuta nell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013 (1), recante procedure comuni per il riconoscimento e la revoca della protezione internazionale (rifusione), comprenda anche circostanze che esistevano prima della conclusione definitiva della precedente procedura di asilo.

    In caso di risposta affermativa alla prima questione:

    2)

    Se, qualora emergano nuovi fatti o prove che lo straniero, senza alcuna colpa, non è riuscito a far valere nel procedimento precedente, ciò sia sufficiente per consentire al richiedente asilo di chiedere la riapertura di un precedente procedimento concluso in via definitiva.

    3)

    Se, nel caso in cui il richiedente, per propria colpa, non abbia presentato nella precedente procedura di asilo gli argomenti relativi ai nuovi motivi dedotti, l’autorità possa rifiutare di esaminare nel merito una domanda reiterata sulla base di una norma nazionale che stabilisce un principio generalmente applicabile nella procedura amministrativa, sebbene lo Stato membro, non avendo adottato norme specifiche, non abbia recepito correttamente le disposizioni dell’articolo 40, paragrafi 2 e 3, della direttiva procedure e, di conseguenza, non si sia neanche avvalso espressamente della facoltà, concessa dall’articolo 40, paragrafo 4, della direttiva procedure, di poter prevedere un’eccezione all’esame nel merito della domanda reiterata.


    (1)  GU 2013, L 180, pag. 60.


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