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Document 62020CN0010

Causa C-10/20: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 gennaio 2020 — Flightright GmbH / Eurowings GmbH

GU C 161 del 11.5.2020, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/23


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Amtsgericht Düsseldorf (Germania) il 10 gennaio 2020 — Flightright GmbH / Eurowings GmbH

(Causa C-10/20)

(2020/C 161/30)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Amtsgericht Düsseldorf

Parti nel procedimento principale

Attrice: Flightright GmbH

Convenuta: Eurowings GmbH

Questioni pregiudiziali

1)

Se la disposizione sulla compensazione pecuniaria in caso di cancellazione a norma dell’articolo 5, in combinato disposto con l’articolo 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 (1), debba essere interpretata nel senso che anche i passeggeri, il cui trasporto con il volo alternativo verso la destinazione finale avviene più di un’ora prima rispetto all’orario di partenza previsto giungendo quindi alla destinazione finale con il volo alternativo prima rispetto a quanto sarebbe avvenuto con il volo previsto (cancellato), ricevono una compensazione pecuniaria in applicazione analogica dell’articolo 7 del regolamento di cui trattasi.

2)

a)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 1): se, a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, e, in secondo luogo, a norma dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 261/2004 detta compensazione pecuniaria che, in linea di principio, deve essere concessa possa essere ridotta a seconda delle distanze aeree, qualora l’orario di arrivo del volo alternativo registri un anticipo rispetto all’orario di arrivo previsto del volo originariamente prenotato.

b)

In caso di risposta affermativa alla questione sub 2 a): se sussista un motivo di esclusione della possibilità di applicare la riduzione nell’ipotesi in cui l’orario di arrivo del volo alternativo registri un anticipo eccessivo rispetto a quello previsto del volo originariamente prenotato, ad esempio più di tre ore.


(1)  Regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (GU 2004, L 46, pag. 1).


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