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Document 62019CN0920

    Causa C-920/19: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 16 dicembre 2019 — Fluctus s.r.o. e a.

    GU C 161 del 11.5.2020, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    11.5.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 161/17


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesverwaltungsgericht Steiermark (Austria) il 16 dicembre 2019 — Fluctus s.r.o. e a.

    (Causa C-920/19)

    (2020/C 161/26)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Landesverwaltungsgericht Steiermark

    Parti

    Ricorrenti: Fluctus s.r.o., Fluentum s.r.o., KI

    Amministrazione resistente: Landespolizeidirektion Steiermark

    Con l’intervento di: Finanzpolizei Team 96 für das Finanzamt Deutschlandsberg Leibnitz Voitsberg

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 56 TFUE debba essere interpretato nel senso che, in caso di monopolio nazionale del gioco d’azzardo, nella valutazione di pratiche pubblicitarie da parte del titolare di una concessione da ritenersi illecite, secondo costante giurisprudenza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, rilevi la questione se, complessivamente considerato, si sia effettivamente verificata una crescita del mercato del gioco d’azzardo nel periodo di riferimento ovvero se sia già di per sé sufficiente che la pubblicità sia diretta a incoraggiare un’attiva partecipazione al gioco, ad esempio banalizzandolo, conferendogli un’immagine positiva per effetto dell’impiego dei ricavi per attività di interesse pubblico oppure aumentando il suo potere di attrattiva mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che allettino con la prospettiva di lauti guadagni.

    2)

    Se l’articolo 56 TFUE debba inoltre essere interpretato nel senso che, laddove esistenti, le pratiche pubblicitarie di un monopolista escludano in ogni caso la coerenza del regime di monopolio ovvero se, nel caso di analoghe attività pubblicitarie da parte di fornitori privati, il monopolista possa parimenti incoraggiare la partecipazione attiva al gioco, ad esempio, banalizzandolo, conferendogli un’immagine positiva per effetto dell’impiego dei ricavi per attività di interesse pubblico oppure aumentando il suo potere di attrazione mediante messaggi pubblicitari accattivanti, che allettino con la prospettiva di lauti guadagni.

    3)

    Se un giudice nazionale, chiamato ad applicare nell’ambito della propria giurisdizione l’articolo 56 TFUE sia tenuto a garantire d’ufficio la piena efficacia di tali norme, disapplicando ogni disposizione nazionale che ritenga contraria, anche qualora sia stata confermata la sua conformità al diritto dell’Unione nell’ambito di un procedimento costituzionale.


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