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Document 62019CN0892
Case C-892/19 P: Appeal brought on 29 November 2019 by Camelia Manéa against the judgment of the General Court (Seventh Chamber) delivered on 12 September 2019 in Case T-225/18 Manéa v CdT
Causa C-892/19 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 da Camelia Manéa avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-225/18, Manéa / CdT
Causa C-892/19 P: Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 da Camelia Manéa avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-225/18, Manéa / CdT
GU C 161 del 11.5.2020, p. 16–17
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
11.5.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 161/16 |
Impugnazione proposta il 29 novembre 2019 da Camelia Manéa avverso la sentenza del Tribunale (Settima Sezione) del 12 settembre 2019, causa T-225/18, Manéa / CdT
(Causa C-892/19 P)
(2020/C 161/24)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Camelia Manéa (rappresentante: M.-A. Lucas, avocat)
Altra parte nel procedimento: Centro di traduzione degli organismi dell'Unione europea (CdT)
Conclusioni della ricorrente
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Annullare la sentenza del 12 settembre 2019 (T-225/18); |
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Decidere nuovamente sul ricorso e accogliere le conclusioni formulate dalla ricorrente nel suo ricorso in primo grado; |
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Condannare il CdT alle spese dei due gradi di giudizio. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno della sua impugnazione, la ricorrente fa valere sette motivi.
Il primo motivo, relativo ai punti da 36 a 38 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento della base fattuale e giuridica del primo motivo di ricorso.
Il secondo motivo, relativo al punto 43 della sentenza impugnata, verte su una violazione delle norme in materia di prova, su una valutazione materialmente inesatta basata su un esame incompleto del fascicolo, su uno snaturamento degli elementi di prova, nonché su uno snaturamento di un documento del fascicolo.
Il terzo motivo, relativo al punto 44 della sentenza impugnata, verte su una motivazione contraddittoria, su uno snaturamento o una valutazione materialmente inesatta della decisione del 10 giugno 2016 derivante da un esame incompleto del fascicolo, nonché sulla violazione degli obblighi di ricostituire la situazione anteriore tenendo conto della legittimità.
Il quarto motivo, relativo al punto 55 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento della motivazione della decisione del 29 maggio 2017.
Il quinto motivo, relativo al punto 56 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento del motivo di ricorso relativo al mancato rispetto dell’obbligo di motivazione.
Il sesto motivo verte sulla contraddizione tra i punti 81 e 83 della sentenza impugnata.
Il settimo motivo, relativo al punto 84 della sentenza impugnata, verte su uno snaturamento dell’argomentazione, su una valutazione materialmente inesatta derivante da un esame incompleto del fascicolo, nonché sull’insufficienza della risposta del Tribunale all’argomentazione della ricorrente.