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Document 62019CB0075

Causa C-75/19: Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş — Romania) — MF / BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl (Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte – Direttiva 93/13/CEE – Contratti stipulati con i consumatori – Credito al consumo – Procedimento di esecuzione forzata – Termine di quindici giorni a partire dalla notifica del procedimento di esecuzione forzata per sollevare il carattere abusivo di una clausola)

GU C 161 del 11.5.2020, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.5.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 161/13


Ordinanza della Corte (Nona Sezione) del 6 novembre 2019 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunalul Specializat Mureş — Romania) — MF / BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

(Causa C-75/19) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Articolo 99 del regolamento di procedura della Corte - Direttiva 93/13/CEE - Contratti stipulati con i consumatori - Credito al consumo - Procedimento di esecuzione forzata - Termine di quindici giorni a partire dalla notifica del procedimento di esecuzione forzata per sollevare il carattere abusivo di una clausola)

(2020/C 161/18)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Tribunalul Specializat Mureş

Parti

Ricorrente: MF

Resistenti: BNP Paribas Personal Finance SA Paris Sucursala Bucureşti, Secapital Sàrl

Dispositivo

La direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, dev’essere interpretata nel senso che essa osta a una norma di diritto nazionale in forza della quale un consumatore che ha stipulato un contratto di credito presso un istituto di credito e contro il quale tale professionista ha avviato un procedimento di esecuzione forzata è decaduto, dopo un termine di quindici giorni a partire dalla notifica dei primi atti di tale procedimento, dall’invocare l’esistenza di clausole abusive per opporsi a detto procedimento, e ciò anche se tale consumatore abbia a disposizione, in applicazione del diritto nazionale, un’azione giudiziaria ai fini dell’accertamento dell’esistenza di clausole abusive, la cui proposizione non è sottoposta ad alcun termine, ma la cui soluzione non ha effetti su quella risultante dal procedimento di esecuzione forzata, la quale può imporsi al consumatore prima dell’esito dell’azione di accertamento dell’esistenza di clausole abusive.


(1)  GU C 164 del 13.5.2019.


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