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Document 62018CA0371

Causa C-371/18: Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc. (Rinvio pregiudiziale – Ravvicinamento delle legislazioni – Marchio comunitario – Regolamento (CE) n. 40/94 – Articoli 7 e 51 – Prima direttiva 89/104/CEE – Articoli 3 e 13 – Individuazione dei prodotti o servizi oggetto di registrazione – Inosservanza dei requisiti di chiarezza e precisione – Malafede del richiedente – Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione – Nullità totale o parziale del marchio – Normativa nazionale che obbliga il richiedente a dichiarare di avere intenzione di utilizzare il marchio richiesto)

GU C 137 del 27.4.2020, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 137/9


Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 29 gennaio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito) — Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited / Skykick UK Limited, Skykick Inc.

(Causa C-371/18) (1)

(Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Marchio comunitario - Regolamento (CE) n. 40/94 - Articoli 7 e 51 - Prima direttiva 89/104/CEE - Articoli 3 e 13 - Individuazione dei prodotti o servizi oggetto di registrazione - Inosservanza dei requisiti di chiarezza e precisione - Malafede del richiedente - Mancanza di intenzione di utilizzare il marchio per i prodotti o servizi oggetto di registrazione - Nullità totale o parziale del marchio - Normativa nazionale che obbliga il richiedente a dichiarare di avere intenzione di utilizzare il marchio richiesto)

(2020/C 137/10)

Lingua processuale l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division)

Parti

Ricorrenti: Sky plc, Sky International AG, Sky UK Limited

Convenuti: Skykick UK Limited, Skykick Inc

Dispositivo

1)

Gli articoli 7 e 51 del regolamento (CE) n. 40/94 del Consiglio, del 20 dicembre 1993, sul marchio comunitario, come modificato dal regolamento (CE) n. 1891/2006 del Consiglio, del 18 dicembre 2006, nonché l’articolo 3 della prima direttiva 89/104/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d’impresa, devono essere interpretati nel senso che un marchio comunitario o un marchio nazionale non può essere dichiarato totalmente o parzialmente nullo in quanto i termini utilizzati per designare i prodotti e i servizi, per i quali tale marchio è stato registrato, mancano di chiarezza e precisione.

2)

L’articolo 51, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 40/94, quale modificato dal regolamento n. 1891/2006 e l’articolo 3, paragrafo 2, lettera d), della prima direttiva 89/104 devono essere interpretati nel senso che una domanda di marchio senza alcuna intenzione di utilizzarlo per i prodotti e servizi oggetto della registrazione costituisce un atto di malafede, a norma di tali disposizioni, se il richiedente tale marchio aveva l’intenzione o di pregiudicare gli interessi di terzi in modo non conforme alla correttezza professionale o di ottenere, senza neppure mirare ad un terzo in particolare, un diritto esclusivo per scopi diversi da quelli rientranti nelle funzioni di un marchio. Qualora la mancanza di intenzione di utilizzare il marchio conformemente alle funzioni essenziali di un marchio riguardi soltanto taluni prodotti o servizi oggetto della domanda di marchio, tale domanda costituisce un atto di malafede solo nella parte in cui riguarda i suddetti prodotti o servizi.

3)

La prima direttiva 89/104 deve essere interpretata nel senso che essa non osta ad una disposizione di diritto nazionale, ai sensi della quale il soggetto che richiede un marchio deve dichiarare che quest’ultimo è utilizzato per i prodotti e servizi oggetto della domanda di registrazione o che egli ha, in buona fede, intenzione di utilizzarlo a tal fine, purché la violazione di un siffatto obbligo non costituisca, in quanto tale, un motivo di nullità di un marchio già registrato.


(1)  GU C 276 del 6.8.2018.


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