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Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.

Dokument 62018CA0688

    Causa C-688/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di TX, UW (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo)

    GU C 103 del 30.3.2020, S. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 103/3


    Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di TX, UW

    (Causa C-688/18) (1)

    (Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8, paragrafi 1 e 2 - Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia - Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili - Diritto a un processo equo)

    (2020/C 103/03)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Spetsializiran nakazatelen sad

    Imputati nel procedimento penale principale

    TX, UW

    Dispositivo

    L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che — nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato — il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato:

    abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, oppure

    non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente.


    (1)  GU C 25 del 21.1.2019.


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