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Dokument 62018CA0688
Case C-688/18: Judgment of the Court (Sixth Chamber) of 13 February 2020 (request for a preliminary ruling from the Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Criminal proceedings against TX, UW (Reference for a preliminary ruling — Judicial cooperation in criminal matters — Directive (EU) 2016/343 — Presumption of innocence and right to be present at the trial in criminal proceedings — Article 8(1) and (2) — Conditions laid down by national law in order to hold a trial in absentia — Non-appearance of accused persons at certain hearings for reasons either within or beyond their control — Right to fair legal process)
Causa C-688/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di TX, UW (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo)
Causa C-688/18: Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di TX, UW (Rinvio pregiudiziale – Cooperazione giudiziaria in materia penale – Direttiva (UE) 2016/343 – Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali – Articolo 8, paragrafi 1 e 2 – Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia – Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili – Diritto a un processo equo)
GU C 103 del 30.3.2020, S. 3–3
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
30.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 103/3 |
Sentenza della Corte (Sesta Sezione) del 13 febbraio 2020 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Spetsializiran nakazatelen sad — Bulgaria) — Procedimento penale a carico di TX, UW
(Causa C-688/18) (1)
(Rinvio pregiudiziale - Cooperazione giudiziaria in materia penale - Direttiva (UE) 2016/343 - Presunzione di innocenza e diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali - Articolo 8, paragrafi 1 e 2 - Presupposti previsti da una normativa nazionale per lo svolgimento di un processo in contumacia - Mancata comparizione degli imputati a determinate udienze per motivi che sono o che non sono loro imputabili - Diritto a un processo equo)
(2020/C 103/03)
Lingua processuale: il bulgaro
Giudice del rinvio
Spetsializiran nakazatelen sad
Imputati nel procedimento penale principale
TX, UW
Dispositivo
L’articolo 8, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale la quale prevede che — nel caso in cui l’imputato sia stato informato in un tempo adeguato del processo e delle conseguenze della mancata comparizione a tale processo e sia stato rappresentato da un difensore incaricato, da lui nominato — il suo diritto di presenziare al processo non deve ritenersi violato quando l’imputato:
— |
abbia deciso, in modo inequivocabile, di non comparire a una delle udienze tenutesi nell’ambito del processo, oppure |
— |
non sia comparso a una di tali udienze per un motivo a lui non imputabile ove, in seguito a tale udienza, sia stato informato delle attività svolte in sua assenza e, consapevolmente, abbia deciso e dichiarato di non contestare la legittimità di tali attività invocando la sua mancata comparizione o di voler partecipare a tali attività, di modo che il giudice nazionale adito ripeta tali attività, in particolare procedendo a una nuova assunzione testimoniale, alla quale l’imputato abbia avuto la possibilità di partecipare adeguatamente. |