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Document 62018CA0252

    Causa C-252/18 P: Sentenza della Corte (Nonna Sezione) del 13 febbraio 2020 — Repubblica ellenica / Commissione europea (Impugnazione – Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) – Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea – Spese effettuate dalla Repubblica ellenica – Regolamento (CE) n. 1782/2003 – Regolamento (CE) n. 796/2004 – Regime di aiuti per superficie – Nozione di «pascolo permanente» – Rettifiche finanziarie forfettarie)

    GU C 103 del 30.3.2020, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    30.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 103/2


    Sentenza della Corte (Nonna Sezione) del 13 febbraio 2020 — Repubblica ellenica / Commissione europea

    (Causa C-252/18 P) (1)

    (Impugnazione - Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione «Garanzia», Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) - Spese escluse dal finanziamento dell’Unione europea - Spese effettuate dalla Repubblica ellenica - Regolamento (CE) n. 1782/2003 - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Regime di aiuti per superficie - Nozione di «pascolo permanente» - Rettifiche finanziarie forfettarie)

    (2020/C 103/02)

    Lingua processuale: il greco

    Parti

    Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, A. Vasilopoulou e E. Chroni, agenti)

    Altre parti nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: D. Triantafyllou e A. Sauka, agenti), Regno di Spagna (rappresentante: S. Jiménez García, agente)

    Dispositivo

    1)

    I punti 1) e 2) del dispositivo della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 1o febbraio 2018, Grecia/Commissione (T 506/15, non pubblicata, EU:T:2018:53), sono annullati nella parte in cui il Tribunale, da un lato, ha respinto il ricorso della Repubblica ellenica vertente sulla rettifica finanziaria del 25 % imposta con la decisione di esecuzione 2015/1119/UE della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), per gli anni di domanda dal 2009 al 2011, in ragione delle carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti, e dall’altro, ha statuito sulle spese.

    2)

    L’impugnazione è respinta quanto al resto.

    3)

    La decisione di esecuzione 2015/1119 è annullata nella parte in cui impone alla Repubblica ellenica una rettifica finanziaria forfettaria del 25 % applicata agli aiuti per superficie per gli anni di domanda dal 2009 al 2011 in ragione delle carenze nella definizione e nel controllo dei pascoli permanenti.

    4)

    La Repubblica ellenica e la Commissione europea sopporteranno ciascuna le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.

    5)

    Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese relative al procedimento di primo grado e all’impugnazione.


    (1)  GU C 190 del 4.6.2018.


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