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Document 62019TN0868

    Causa T-868/19: Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Nouryon Industrial Chemicals and Others/Commissione

    GU C 68 del 2.3.2020, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    2.3.2020   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

    C 68/47


    Ricorso proposto il 20 dicembre 2019 – Nouryon Industrial Chemicals and Others/Commissione

    (Causa T-868/19)

    (2020/C 68/56)

    Lingua processuale: l’inglese

    Parti

    Ricorrenti: Nouryon Industrial Chemicals BV (Amsterdam, Paesi Bassi), Knoell NL BV (Maarssen, Paesi Bassi), Grillo-Werke AG (Duisburg, Germania), PCC Trade & Services GmbH (Duisburg) (rappresentanti: R. Cana, G. David, lawyers, e Z. Romata, Solicitor)

    Convenuta: Commissione europea

    Conclusioni

    Le ricorrenti chiedono che il Tribunale voglia:

    dichiarare il ricorso ammissibile e fondato;

    annullare la decisione impugnata nella sua interezza;

    condannare la convenuta alle spese processuali; e

    adottare qualsiasi ulteriore provvedimento di giustizia.

    Motivi e principali argomenti

    Nel ricorso, le ricorrenti chiedono al Tribunale di annullare la decisione della Commissione del 16 ottobre 2019 sul controllo di conformità di una registrazione di dimetil-etere, richiesto dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche alla Commissione ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (1).

    A sostegno del loro ricorso, le ricorrenti deducono nove motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e violato l’articolo 51, paragrafo 7, del regolamento REACH (2) nell’adottare la decisione controversa al fine di coprire aspetti in relazione ai quali il comitato degli Stati membri dell'Agenzia europea per le sostanze chimiche (la «Agenzia») aveva raggiunto un accordo unanime, mentre l’articolo 51, paragrafo 7, del REACH consente alla Commissione di adottare una decisione solo quando il comitato dell’Agenzia «non riesce a giungere a un accordo unanime».

    2.

    Secondo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato l'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH, in quanto testare il dimetil-etere (la «sostanza») alle concentrazioni imposte dalla decisione impugnata non è tecnicamente possibile e contrasta con i metodi di test prescritti dai provvedimenti di cui all’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento REACH.

    3.

    Terzo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione richiedendo test non atti a generare informazioni rilevanti sulla sostanza.

    4.

    Quarto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione e ha violato la colonna 2 della sezione 8.7.3 dell'allegato X del regolamento REACH quando ha chiesto l'aggiunta delle fasce 2A/2B allo studio di tossicità per la riproduzione esteso su una generazione.

    5.

    Quinto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e ha violato la colonna I della sezione 8.7.3 dell'allegato X del regolamento REACH nonché l'articolo 25 del regolamento REACH quando ha richiesto uno studio per individuare un intervallo di dosi.

    6.

    Sesto motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e ha violato l'articolo 41 del regolamento REACH e l'allegato XI del regolamento REACH, quando non ha consentito alle ricorrenti di difendersi in merito all'asserita non conformità ai requisiti REACH presentando un adeguamento delle condizioni di test, invece di test effettivi come loro richiesto.

    7.

    Settimo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha agito ultra vires e ha violato l'articolo 41 del regolamento REACH, giungendo a una conclusione su un potenziale adeguamento basato sul metodo del read across attraverso la decisione impugnata.

    8.

    Ottavo motivo, vertente sul fatto che la convenuta ha commesso un errore manifesto di valutazione, non ha tenuto conto di informazioni rilevanti e ha violato la colonna 2 della sezione 8.7.2 dell'allegato IX del regolamento REACH richiedendo uno studio della tossicità per lo sviluppo prenatale (PNDT, metodo di test: EU B.31/OECD TG 414) nei conigli per via inalatoria.

    9.

    Nono motivo, vertente sulla violazione, da parte della convenuta, del principio di diritto UE della proporzionalità e dell'articolo 25 del regolamento REACH: a) chiedendo test non necessari e inadatti perché tecnicamente impossibili da condurre con le modalità richieste dalla convenuta e perché, se condotti, non forniranno alcuna informazione pertinente sulla sostanza, b) chiedendo uno studio per individuare un intervallo di dosi non necessario, anche in considerazione della sostanziale e pesante perdita di vite animali che contraddice i requisiti di cui all'articolo 25 del regolamento REACH, e c) respingendo l'opzione meno onerosa.


    (1)  C(2019) 7336 final.

    (2)  Regolamento 1907/2006 (CE), del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU 2006 L 396, pag. 1).


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