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Document 62020TN0005

Causa T-5/20: Ricorso proposto il 6 gennaio 2020 – CP/Parlamento

GU C 68 del 2.3.2020, p. 56–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 68/56


Ricorso proposto il 6 gennaio 2020 – CP/Parlamento

(Causa T-5/20)

(2020/C 68/64)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: CP (rappresentanti: L. Levi et M. Vandenbussche, avvocati)

Convenuto: Parlamento europeo

Conclusioni

Il ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

conseguentemente:

annullare il rapporto informativo 2016 del ricorrente, firmato dal segretario generale il 16 novembre 2018;

per quanto necessario, annullare la decisione del presidente del 25 settembre 2019 recante rigetto del reclamo;

condannare il convenuto alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, il ricorrente deduce cinque motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla violazione dell’obbligo di motivazione e dell’articolo 25, paragrafo 2, dello statuto dei funzionari dell’Unione europea, in quanto, anzitutto, la valutazione del ricorrente sarebbe incompleta dal momento che non risulta alcuna valutazione nella rubrica «senso di responsabilità e coscienza professionale», alla voce «condotta», nell’ultima versione del rapporto informativo. Inoltre, sussisterebbe un divario sufficientemente caratterizzato tra i rapporti informativi del 2016 e i rapporti informativi precedenti, segnatamente quello del 2015, e tale divario non sarebbe regolarmente motivato.

2.

Secondo motivo, vertente sulla omessa considerazione, nelle valutazioni, della situazione di carenza di personale dell’unità del ricorrente e delle attività accessorie del ricorrente. A tal riguardo, il ricorrente considera che, nel 2016, le sue prestazioni sono state influenzate da diversi fattori, che non sono stati regolarmente presi in considerazione dal convenuto in sede di redazione del rapporto informativo, vale a dire la situazione di carenza di personale della sua unità, la sua partecipazione al comitato del personale e la sua partecipazione all’attuazione di un nuovo concetto di evacuazione divenuto una priorità della Direzione B della DG SAFE, il «PPP».

3.

Terzo motivo, vertente su un errore manifesto di valutazione, in quanto le valutazioni contenute nel rapporto informativo del 2016, connotate da un palese peggioramento delle prestazioni rispetto al 2015, sarebbero manifestamente erronee e non terrebbero conto della forte implicazione del ricorrente nelle sue funzioni e dei risultati conseguiti, nonostante circostanze particolarmente difficili.

4.

Quarto motivo, vertente sull’assenza di un ambiente sereno durante i colloqui di valutazione e sulla violazione del diritto di essere ascoltato e dell’articolo 6.2 delle norme interne sulla valutazione, in quanto il colloquio con il primo compilatore e, in particolare, il colloquio con il compilatore finale non si sarebbe svolto nell’ambiente sereno richiesto dall’articolo 6.2 delle norme interne e non avrebbe consentito al ricorrente di presentare in modo utile le sue osservazioni quanto ai commenti negativi contenuti nel rapporto informativo. Il rapporto d’altronde è rimasto ampiamente invariato dopo tali colloqui.

5.

Quinto motivo, relativo alla violazione dei principi di obiettività e di imparzialità, a molestie psicologiche e alla violazione dell’articolo 41, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e del principio di sollecitudine, nonché allo sviamento di potere. A tal riguardo, il ricorrente considera che l’assenza di giustificazione sufficiente, pertinente e fondata dei commenti negativi o con connotazione negativa, che si trovano nel rapporto informativo del 2016 induce il ricorrente a considerare che detto rapporto sia abusivo e connotato da un’evidente mancanza di obiettività e di imparzialità e si risolve piuttosto in un regolamento di conti da parte del compilatore finale con l’assistenza del primo compilatore. Ogni elemento della valutazione sarebbe degradante rispetto agli anni precedenti, segnatamente rispetto al 2015, senza alcuna ragione. Non vi sarebbe alcun elemento positivo. La maggior parte dei risultati ottenuti dal ricorrente nel 2016 sarebbero passati sotto silenzio, tutto il lavoro compiuto sarebbe negato. Tale rapporto sarebbe caratterizzato dallo sviamento di potere, dal momento che avrebbe l’unico obiettivo di nuocere al ricorrente presentando una versione incompleta della realtà delle sue prestazioni, protetta in apparenza dal largo margine di discrezionalità riservato ai compilatori. Tale approccio abusivo, che consiste nell’utilizzare abusivamente il sistema di notazione con il pretesto deviato di un largo margine di discrezionalità, ha come effetto che la difesa del ricorrente viene resa difficile dal momento che questi si trova apparentemente a fronte di giudizi di valore il cui controllo è limitato. Infine, il convenuto non avrebbe nemmeno rispettato il proprio obbligo di sollecitudine, dal momento che gli interessi del ricorrente non sarebbero stati manifestamente presi in considerazione.


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