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Document 62019TN0850

Causa T-850/19: Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Repubblica Ellenica/Commissione

GU C 68 del 2.3.2020, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.3.2020   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 68/43


Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Repubblica Ellenica/Commissione

(Causa T-850/19)

(2020/C 68/52)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica Ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019) 7094 final, del 7 ottobre 2019, relativa alle misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) cui la Repubblica Ellenica ha dato esecuzione nella forma di abbuoni degli interessi e di garanzie, connessi con gli incendi del 2007, che riguarda unicamente il settore agricolo; e

condannare la convenuta alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di annullamento.

1.

Il primo motivo attiene all’inesistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: erronea applicazione ed interpretazione delle condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, errore di fatto, carenza di motivazione della decisione impugnata e violazione da parte della Commissione del principio del legittimo affidamento.

2.

Con il secondo motivo si afferma che gli aiuti controversi sono compatibili con il mercato interno, poiché costituiscono aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Erronea applicazione ed interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, errore di fatto e carenza di motivazione.

3.

Il terzo motivo si basa sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata al di fuori della competenza ratione temporis della Commissione, come delimitata dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589 (1), e precedentemente dall’articolo 15 del regolamento 659/1999 (2), e comunque, in violazione dei principi di certezza del diritto, del termine ragionevole del procedimento, dei diritti della difesa e di buon andamento dell’amministrazione. La richiesta di restituzione è in contrasto con i principi di proporzionalità e di certezza del diritto.


(1)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)

(2)  Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).


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