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Document 62019TN0850
Case T-850/19: Action brought on 13 December 2019 — Hellenic Republic v Commission
Causa T-850/19: Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Repubblica Ellenica/Commissione
Causa T-850/19: Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Repubblica Ellenica/Commissione
GU C 68 del 2.3.2020, p. 43–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
2.3.2020 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 68/43 |
Ricorso proposto il 13 dicembre 2019 – Repubblica Ellenica/Commissione
(Causa T-850/19)
(2020/C 68/52)
Lingua processuale: il greco
Parti
Ricorrente: Repubblica Ellenica (rappresentanti: E. Tsaousi, E. Leftheriotou e A. Vasilopoulou)
Convenuta: Commissione europea
Conclusioni
La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:
— |
annullare la decisione di esecuzione della Commissione europea C(2019) 7094 final, del 7 ottobre 2019, relativa alle misure SA.39119 (2016/C) (ex 2015/NN) (ex 2014/CP) cui la Repubblica Ellenica ha dato esecuzione nella forma di abbuoni degli interessi e di garanzie, connessi con gli incendi del 2007, che riguarda unicamente il settore agricolo; e |
— |
condannare la convenuta alle spese. |
Motivi e principali argomenti
A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi di annullamento.
1. |
Il primo motivo attiene all’inesistenza di un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 1, TFUE: erronea applicazione ed interpretazione delle condizioni alle quali gli aiuti di Stato sono incompatibili con il mercato interno, errore di fatto, carenza di motivazione della decisione impugnata e violazione da parte della Commissione del principio del legittimo affidamento. |
2. |
Con il secondo motivo si afferma che gli aiuti controversi sono compatibili con il mercato interno, poiché costituiscono aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali. Erronea applicazione ed interpretazione dell’articolo 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE, errore di fatto e carenza di motivazione. |
3. |
Il terzo motivo si basa sul fatto che la decisione impugnata è stata adottata al di fuori della competenza ratione temporis della Commissione, come delimitata dall’articolo 17 del regolamento 2015/1589 (1), e precedentemente dall’articolo 15 del regolamento 659/1999 (2), e comunque, in violazione dei principi di certezza del diritto, del termine ragionevole del procedimento, dei diritti della difesa e di buon andamento dell’amministrazione. La richiesta di restituzione è in contrasto con i principi di proporzionalità e di certezza del diritto. |
(1) Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU 2015, L 248, pag. 9)
(2) Regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (GU 1999, L 83, pag. 1).