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Document 62016TA0730
Case T-730/16: Judgment of the General Court of 13 March 2019 — Espírito Santo Financial Group v ECB (Access to documents — Decision 2004/258/EC — Documents relating to the ECB’s decision of 1 August 2014 concerning Banco Espírito Santo SA — Partial refusal to grant access — Exception relating to the confidentiality of the proceedings of the ECB’s decision-making bodies — Exception relating to the financial, monetary or economic policy of the European Union or of a Member State — Exception relating to the stability of the financial system in the European Union or in a Member State — Exception relating to the protection of commercial interests — Exception relating to documents intended for internal use — Obligation to state reasons)
Causa T-730/16: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Espírito Santo Financial Group/BCE («Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo, SA — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE — Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro — Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Eccezione relativa a documenti per uso interno — Obbligo di motivazione»)
Causa T-730/16: Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Espírito Santo Financial Group/BCE («Accesso ai documenti — Decisione 2004/258/CE — Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo, SA — Diniego parziale di accesso — Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE — Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro — Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro — Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali — Eccezione relativa a documenti per uso interno — Obbligo di motivazione»)
GU C 148 del 29.4.2019, p. 44–44
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
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29.4.2019 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 148/44 |
Sentenza del Tribunale del 13 marzo 2019 — Espírito Santo Financial Group/BCE
(Causa T-730/16) (1)
(«Accesso ai documenti - Decisione 2004/258/CE - Documenti relativi alla decisione della BCE del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo, SA - Diniego parziale di accesso - Eccezione relativa alla riservatezza delle deliberazioni degli organi decisionali della BCE - Eccezione relativa alla politica finanziaria, monetaria od economica dell’Unione o di uno Stato membro - Eccezione relativa alla stabilità del sistema finanziario nell’Unione o in uno Stato membro - Eccezione relativa alla tutela degli interessi commerciali - Eccezione relativa a documenti per uso interno - Obbligo di motivazione»)
(2019/C 148/40)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Espírito Santo Financial Group SA (Lussemburgo, Lussemburgo) (rappresentanti: R. Oliveira, S. Estima Martins e D. Duarte de Campos, avvocati)
Convenuta: Banca centrale europea (rappresentanti: F. von Lindeiner e S. Lambrinoc, agenti, assistiti da H.-G. Kamann, avvocato)
Oggetto
Domanda ai sensi dell’articolo 263 TFUE, diretta all’annullamento della decisione della BCE del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA.
Dispositivo
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1) |
La decisione della Banca centrale europea (BCE) del 31 agosto 2016 recante diniego parziale di accesso a taluni documenti relativi alla sua decisione del 1o agosto 2014 concernente la Banco Espírito Santo SA è annullata nella parte in cui ha negato l’accesso all’importo del credito indicato negli estratti del verbale contenente la decisione del consiglio dei governatori della BCE del 28 luglio 2014 nonché alle informazioni occultate nelle proposte del comitato esecutivo della BCE del 28 luglio e del 1o agosto 2014. |
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2) |
Il ricorso è respinto quanto al resto. |
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3) |
La Espírito Santo Financial Group SA e la BCE sopporteranno ciascuna le proprie spese. |