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Document 62019TN0071

Causa T-71/19: Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — BMC/Commissione e Impresa comune Clean Sky 2

GU C 122 del 1.4.2019, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 122/24


Ricorso proposto il 6 febbraio 2019 — BMC/Commissione e Impresa comune Clean Sky 2

(Causa T-71/19)

(2019/C 122/27)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: BMC Srl (Medicina, Italia) (rappresentanti: S. Dindo e L. Picotti, avvocati)

Convenute: Commissione europea e Impresa comune Clean Sky 2

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia annullare la decisione dell’Unità Clean Sky 2 del 6 dicembre 2018, confermativa della decisione del 10 ottobre 2018, con cui Clean Sky 2 ha ritenuto non finanziabile la proposta n. 831874, inerente il bando H2020-CS2-CFP08-2018-01. Relativo ad un sistema di aspirazione per il motore e sistemi di protezione antighiaccio per pale rotanti.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente ha presentato la sua proposta di partecipazione al bando H2020-CS2- Fp08-2018-01 (Clean Sky 2 Call for proposals 08) gestito da Clean Sky 2 (Programma Clean Sky 2), avente ad oggetto lo sviluppo di un sistema di aspirazione per il motore e sistemi di protezione antighiaccio per pale rotanti (integrating a removable anti-ice system).

La ricorrente afferma essere l’unica azienda al mondo, in questo momento, ad aver risolto un problema di sicurezza di volo per gli elicotteri in condizioni di ghiaccio.

Vienne precisato a questo riguardo che, anche se il bando riguardava proprio la richiesta di avanzare proposte per sviluppare il sistema anti ghiaccio, Clean Sky 2 (e cioè l’Unità designata per gestire il bando) ha ritenuto che la proposta della ricorrente non raggiungesse la soglia limite prevista dal bando.

Tale decisione sarebbe viziata per violazione delle regole procedurali, per i seguenti motivi:

1.

La violazione dell’art. 15 del Regolamento (UE) n.1290/2013 rubricato «Criteri di selezione e di aggiudicazione» (anche laddove è stato attribuito un punteggio intermedio rispetto a quelli previsti dalla norma), nonché dell’obbligo di motivazione di cui agli arti. 296 TFUE et 41 della Carta dei diritti fondamentali.

2.

L’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere per aver applicato a ciascuno dei tre criteri un punteggio (intermedio) non previsto nella scala dei punteggi con cui valutare le proposte pervenute.

3.

L’esistenza nella fattispecie di uno sviamento di potere per difetto di istruttoria e travisamento dei fatti, in particolare in quanto non verrebbero garantiti gli scopi che l’atto doveva realizzare.


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