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Document 52018AE4761

Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online» — Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018 [COM(2018) 640 final — 2018-0331 (COD)]

EESC 2018/04761

GU C 110 del 22.3.2019, p. 67–71 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.3.2019   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 110/67


Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla «Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla prevenzione della diffusione di contenuti terroristici online»

Contributo della Commissione europea alla riunione dei leader, riunitisi a Salisburgo il 19-20 settembre 2018

[COM(2018) 640 final — 2018-0331 (COD)]

(2019/C 110/13)

Relatore:

José Antonio MORENO DÍAZ

Consultazione

Consiglio dell’UE, 24/10/2018

Parlamento europeo, 22/10/2018

Base giuridica

Articolo 114, paragrafo 1, e articolo 304 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea

Sezione competente

Occupazione, affari sociali, cittadinanza

Decisione dell’Ufficio di presidenza

11/12/2018

Adozione in sessione plenaria

12/12/2018

Sessione plenaria n.

539

Esito della votazione

(favorevoli/contrari/astenuti)

126/0/3

1.   Conclusioni e raccomandazioni

1.1.

Il CESE plaude all’iniziativa rivolta ad accrescere la sicurezza degli abitanti dell’UE, sebbene, nel dibattito tra sicurezza e libertà, abbia sempre sostenuto la necessaria difesa delle libertà, tra cui quella di espressione, quella di accesso all’informazione e alla comunicazione, nonché il segreto delle comunicazioni, e l’accesso a un’effettiva tutela giudiziaria e a un processo giusto e senza ritardi.

1.2.

I recenti attentati terroristici nel territorio dell’UE hanno dimostrato come i terroristi utilizzano indebitamente i social network per reclutare e addestrare seguaci. I terroristi utilizzano modalità di comunicazione criptata per pianificare e agevolare attività terroristiche, e il web per celebrare le loro atrocità, istigare altri a seguire tale esempio e infondere il terrore nella popolazione.

1.3.

Il CESE invita a specificare, con la maggiore precisione possibile, i criteri per definire concetti giuridici vaghi come «informazioni terroristiche, atti terroristici, gruppi terroristici o apologia del terrorismo».

1.4.

I contenuti terroristici condivisi online per tali finalità vengono diffusi attraverso prestatori di servizi di hosting che permettono il caricamento di contenuti di terzi. Tali contenuti si sono rivelati determinanti per la radicalizzazione dei cosiddetti «lupi solitari» e per incoraggiare le loro azioni, come quelle che sono culminate in vari attentati terroristici avvenuti di recente in Europa.

1.5.

I mezzi di prevenzione tecnologici (parametri automatizzati, algoritmi, motori di ricerca ecc.) sono molto utili, ma è essenziale l’intervento del fattore umano in veste di Mediatore e intermediario nell’adeguata valutazione di tali contenuti.

1.6.

Il CESE segnala l’esigenza di combattere la diffusione di informazioni terroristiche e il reclutamento digitale sui social network. Nella stessa ottica, bisogna contrastare la censura o l’autocensura imposte su Internet. Il Comitato ricorda che, nell’ambito di Internet, è fondamentale garantire a tutti gli abitanti dell’UE un concreto diritto a un’informazione pluralista e verificata, e alla libertà d’opinione.

1.7.

La protezione della rete Internet e la lotta ai gruppi radicali dovrebbero concorrere a migliorare la fiducia nella suddetta rete e, pertanto, a garantire lo sviluppo economico di tale settore dell’economia.

1.8.

Il CESE desidera sottolineare la necessità di valutare gli effetti dell’attuazione della proposta in esame sulle piccole e medie imprese, nonché di prendere in esame la possibilità di un’applicazione transitoria che faciliti l’adeguamento delle PMI e non pregiudichi la libera concorrenza a vantaggio dei grandi operatori.

1.9.

Le misure normative proposte per proteggere Internet e garantire la protezione dei giovani e della popolazione devono essere rigorosamente disciplinate dalla legge e garantire a tutti il diritto all’informazione e al ricorso contro le decisioni amministrative.

1.10.

Il CESE ribadisce l’esigenza di valutare anche i fornitori di accesso, e che i gestori dei social network adottino misure proattive per promuovere la denuncia e l’azione diretta delle associazioni, delle ONG e degli utenti contro tali contenuti; per avere un effetto di prevenzione questi «contro-discorsi» devono essere valorizzati.

1.11.

Si deve tener conto del grande numero di piatteforme digitali a livello europeo e della differenza nella dimensione di tali imprese, in relazione all’adeguamento delle disposizioni della proposta alle imprese di dimensioni minori.

1.12.

Il CESE sottolinea l’esigenza di rammentare con chiarezza agli utenti le normative nazionali sull’uso o la produzione di contenuti terroristici. Chiede inoltre che il diritto di ricorso contro una decisione amministrativa venga garantito attraverso una chiara spiegazione di tale diritto e degli strumenti online per esercitarlo.

2.   Contesto della proposta

2.1.

L’onnipresenza di Internet consente ai suoi utilizzatori di comunicare, lavorare, socializzare, creare, raccogliere e condividere informazioni e contenuti con centinaia di milioni di persone in tutto il mondo: proprio per questo la Commissione propone di istituire dei meccanismi volti a prevenire la trasmissione e la diffusione di contenuti terroristici (1).

2.2.

È importante distinguere i concetti, e il termine «Internet» è troppo generale. Internet è sia il web, sia i social network, sia la DarkNet o rete oscura. È anche la rete di oggetti che costituiscono evidenti falle nella sicurezza in una guerra elettronica. Ad esempio, i reclutatori dell’ISIS comunicano oggigiorno più facilmente attraverso le consolle di giochi online che attraverso il web. Quando si parla di «preparare e agevolare attività terroristiche» non ci si riferisce a Internet né ai social network, bensì alla rete oscura. Inoltre Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft (GAFAM), le grandi imprese di Internet, non hanno attività sulla rete oscura o in reti criptate.

2.3.

Tuttavia, la capacità di raggiungere un pubblico così vasto a costi minimi attira anche criminali intenzionati a fare un uso indebito di Internet a fini illeciti. Gli attentati terroristici commessi di recente sul territorio dell’UE hanno dimostrato che i terroristi utilizzano Internet in maniera abusiva per reclutare e preparare sostenitori, pianificare e agevolare attività terroristiche, celebrare le loro atrocità e istigare altri a seguire il loro esempio, infondendo paura nell’opinione pubblica.

2.4.

Sebbene il Forum dell’UE su Internet abbia radunato diversi attori, non tutti i prestatori di servizi di hosting vi hanno partecipato e, in secondo luogo, globalmente i progressi compiuti dai prestatori di servizi di hosting non sono sufficientemente estesi e rapidi per risolvere il problema in modo adeguato. Si deve compiere uno sforzo specifico per formare adeguatamente i moderatori in seno ai social network.

2.5.

I contenuti terroristici condivisi online per tali finalità vengono diffusi attraverso prestatori di servizi di hosting che permettono il caricamento di contenuti di terzi. Tali contenuti si sono rivelati determinanti per la radicalizzazione dei cosiddetti «lupi solitari» e per incoraggiare le loro azioni, come quelle che sono culminate in vari attentati terroristi verificatisi di recente in Europa. Si è inoltre constatato che essi esercitano un’influenza maggiore presso gli strati più giovani della popolazione.

3.   Sintesi della proposta di regolamento e osservazioni generali

3.1.

Il CESE ha già definito la sua posizione (2) sui contenuti illeciti online: questa nuova iniziativa della Commissione verte specificamente sui contenuti terroristici diffusi via Internet.

3.2.

L’ambito di applicazione personale della proposta comprende i prestatori di servizi di hosting che offrono i loro servizi all’interno dell’UE, a prescindere dal loro luogo di stabilimento o alla loro dimensione.

3.3.

A nostro avviso, si dovrebbero includere i fornitori di informazioni e i motori di ricerca, nonché i siti o le reti di hosting.

3.4.

Le piccole e medie imprese di Internet non dispongono delle capacità tecniche, umane e finanziarie per far fronte in modo efficace ai contenuti terroristici. Il CESE ritiene necessario poter adeguare le scadenze e le procedure a tale tipo di attività commerciale Per le piccole e medie imprese si può accordare una scadenza per la messa in atto del regolamento.

3.5.

Devono inoltre essere valutate le misure preventive e proattive adottate dalle ONG, dai sindacati e dalla società civile in generale.

3.6.

Al fine di garantire la rimozione di contenuti terroristici, il regolamento introduce un ordine di rimozione, che può essere emesso come decisione amministrativa o giudiziaria da un’autorità competente di uno Stato membro. In questi casi, il prestatore di servizi di hosting è tenuto a rimuovere i contenuti o disabilitarne l’accesso entro un’ora.

3.7.

La definizione di contenuto terroristico può variare in ciascun paese ed è importante fare chiarezza in materia, per evitare l’arbitrarietà e l’incertezza giuridica.

3.8.

Il termine di un’ora non risulta realistico in quanto, per esempio in Francia, tra la notifica e l’eliminazione della fonte passano attualmente 16 ore per i pedofili e 21 ore per i siti terroristici, dato che la caratterizzazione dei siti richiede molto tempo. Il CESE ritiene che andrebbe stabilito un termine più realistico ed efficace.

3.9.

Il regolamento prevede l’obbligo per i prestatori di servizi di hosting, se del caso, di adottare misure proattive proporzionate al livello di rischio e di rimuovere il materiale terroristico dai loro servizi, ricorrendo, tra l’altro, a strumenti di individuazione automatizzata. Ciò risulta fondamentale, ed è necessario dichiarare e sostenere uno sforzo d’innovazione tecnologica per poter costruire strumenti tecnologici.

3.10.

La Commissione propone l’utilizzo di strumenti di individuazione automatizzata, tra gli altri mezzi, e invita le imprese a compiere uno sforzo significativo per sostenere le ricerche, allo scopo di mettere a punto strumenti tecnologici adeguati.

3.11.

Nel quadro delle misure intese a proteggere dalla rimozione erronea i contenuti non terroristici, la proposta stabilisce l’obbligo di predisporre meccanismi di reclamo e ricorso per assicurare che gli utilizzatori possano impugnare la rimozione dei loro contenuti. Inoltre, il regolamento introduce obblighi in materia di trasparenza delle misure adottate contro i contenuti terroristici dai prestatori di servizi di hosting, in modo che questi si assumano le loro responsabilità nei confronti degli utilizzatori, dei cittadini e delle autorità pubbliche.

3.12.

Occorre proseguire gli sforzi diretti non soltanto al controllo e alla revisione dei contenuti, ma anche alla mediazione umana e tecnologica. La questione della censura da parte dei mediatori umani può essere molto preoccupante in termini di rispetto per i diritti dei lavoratori e anche di conformità alle norme sui diritti all’informazione e sul rispetto della vita privata di tutti gli abitanti dell’UE.

3.13.

Il CESE reputa che il fornitore debba notificare al titolare il sito o le informazioni che intende censurare. Occorre ricordare che le persone hanno il diritto di essere informate quando viene presa una decisione amministrativa che li riguardi.

3.14.

Al fine di garantire il diritto delle persone ad essere informate su una decisione amministrativa, il CESE chiede ai fornitori d’accesso di indicare, nelle loro regole sui contenuti, i diritti e i doveri dei clienti, come per esempio le modalità in cui i produttori di informazioni sono informati delle decisioni di rimozione e delle modalità legali disponibili per i clienti.

4.   Spiegazione delle disposizioni della proposta

4.1.

La propaganda dei terroristi online mira a istigare altre persone a commettere attentati terroristici, tra l’altro dando loro istruzioni dettagliate sulle modalità con le quali provocare il massimo danno. Inoltre, dopo che sono state commesse tali atrocità vengono solitamente rilasciate dichiarazioni propagandistiche in cui i terroristi si gloriano di tali atti terroristici, istigando altri a seguire il loro esempio. Il regolamento in esame contribuisce alla tutela della sicurezza pubblica, riducendo l’accessibilità dei contenuti terroristici che promuovono e incoraggiano la violazione dei diritti fondamentali.

4.2.

In merito alle definizioni, la proposta indica che ai sensi del regolamento si intende per:

«prestatore di servizi di hosting»: un prestatore di servizi della società dell’informazione che consistono nel memorizzare informazioni fornite dal fornitore di contenuti su richiesta di quest’ultimo e nel rendere le informazioni memorizzate disponibili a terzi (3);

«fornitore di contenuti»: un utilizzatore che ha fornito informazioni che sono (o sono state) memorizzate, su sua richiesta, da un prestatore di servizi di hosting (4);

il CESE propone l’inclusione di un nuovo punto comprendente:

«fornitori di informazioni»: motori di ricerca che consentono l’individuazione del contenuto e l’accesso a esso.

4.3.

Per quanto riguarda la definizione di «contenuto terroristico,» come uno o più dei seguenti messaggi:

a)

istigazione, anche mediante l’apologia del terrorismo, alla commissione di reati di terrorismo, generando in tal modo il pericolo che tali reati siano effettivamente commessi;

b)

incitamento a contribuire a reati di terrorismo;

c)

promozione delle attività di un gruppo terroristico, in particolare incoraggiando la partecipazione o il sostegno a un gruppo terroristico ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2017/541;

d)

istruzioni su metodi o tecniche allo scopo di commettere reati di terrorismo (5);

il CESE propone l’inclusione di un nuovo punto comprendente:

reclutamento di persone e formazione delle stesse al fine di commettere o appoggiare atti di terrorismo.

4.4.

La definizione dei contenuti che ci si accinge a censurare è molto breve, dato che esistono molti testi, immagini, filmati e altri contenuti e formati che non fanno apologia, in quanto non istigano a compiere atti concreti, bensì diffondono e valorizzano una dottrina estremista che porta alla violenza.

4.5.

Il regolamento contribuisce anche a contrastare le imprese che, tramite le loro attività, diffondono e valorizzano una dottrina estremista che porta alla violenza. Il regolamento deve concorrere anche alla lotta contro le attività di reclutamento di persone sui social network.

4.6.

L’articolo 1 definisce l’oggetto, precisando che il regolamento stabilisce regole uniformi per impedire l’uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici online, fissando tra l’altro obblighi di diligenza per i prestatori di servizi di hosting e misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare.

4.7.

Occorre sostituire l’espressione «uso improprio dei servizi di hosting ai fini della diffusione di contenuti terroristici online» aggiungendo la diffusione di contenuti, messaggi o mezzi di propaganda e includendo anche l’indicazione degli URL e delle informazioni per accedere a contenuti o messaggi terroristici, poiché ciò coinvolgerà i motori di ricerca.

4.8.

Dal canto suo, l’articolo 5 stabilisce l’obbligo per i prestatori di servizi di hosting di predisporre rapidamente misure per valutare i contenuti segnalati attraverso una segnalazione di un’autorità competente di uno Stato membro o un organismo dell’UE, ma non impone l’obbligo di rimuovere il contenuto segnalato né fissa termini specifici per l’intervento.

4.9.

Il CESE ritiene che, in un’ottica di efficacia, si dovrebbe iniziare a elaborare un elenco, limitato, di criteri per definire i tipi di contenuti e di messaggi di carattere terroristico, o che configurano apologia del terrorismo, nell’interesse della certezza del diritto, nonché per evitare che le decisioni sulla rimozione del contenuto siano arbitrarie e per tutelare il diritto all’informazione e la libertà di opinione. Il regolamento dovrebbe inoltre prevedere criteri che consentano a livello europeo di classificare determinati contenuti come informazioni su gruppi terroristici, informazioni che glorificano il terrorismo o giustificano atti terroristici, informazioni tecniche o metodologiche che facilitano la produzione di armi utilizzabili in un attentato, o appelli finalizzati al reclutamento.

4.10.

L’articolo 14 prevede l’istituzione di punti di contatto sia da parte dei prestatori di servizi di hosting che degli Stati membri al fine di agevolare la comunicazione tra di loro, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni e gli ordini di rimozione. Il CESE ritiene che, ai fini della tutela dei diritti umani implicati, detti punti di contatto debbano comprendere giudici specializzati nell’individuazione di problemi, dotati non solo di una formazione relativa all’identificazione di atteggiamenti, comportamenti e azioni di carattere terrorista, ma anche di competenze tecnologiche. Tali attitudini devono costituire un requisito sia per i prestatori di servizi di hosting che per i punti di contatto istituiti dagli Stati membri al fine di agevolare la comunicazione tra di loro, in particolare per quanto riguarda le segnalazioni e gli ordini di rimozione.

4.11.

Il regolamento deve precisare l’obbligo, per i prestatori di servizi di hosting, di fornire informazioni accessibili a tutti per l’adeguato funzionamento dei punti di contatto, e di definire il contenuto e la forma della comunicazione con gli addetti a tali punti di contatto.

4.12.

L’articolo 16 prevede, per i prestatori di servizi di hosting che non sono stabiliti in uno Stato membro ma prestano servizi all’interno dell’Unione, l’obbligo di designare un rappresentante legale nell’UE: per il CESE tale obbligo va esteso ai fornitori di accesso e alle imprese di Internet, in modo che vi siano inclusi i motori di ricerca, i social network, le applicazioni Internet per i telefoni e le imprese del settore dei giochi.

4.13.

I prestatori di servizi di hosting che operano in Internet svolgono un ruolo essenziale nell’economia digitale mettendo in relazione le imprese e i cittadini e facilitando il dibattito pubblico così come la diffusione e la ricezione di informazioni, opinioni e idee, e contribuiscono in modo significativo alla crescita economica, all’innovazione e alla creazione di posti di lavoro nell’UE. Il CESE ritiene che ciò dovrebbe estendersi ai fornitori di servizi Internet, ai servizi di hosting dei contenuti, ai social network digitali e alle imprese che prestano servizi di telefonia digitale.

4.14.

La proposta di regolamento espone una serie di misure che gli Stati membri sono tenuti ad attuare per individuare i contenuti terroristici, consentirne la rapida rimozione da parte dei prestatori di servizi di hosting e facilitare la cooperazione con le autorità competenti di altri Stati membri, i prestatori di servizi di hosting e, se del caso, gli organismi pertinenti dell’UE. Il CESE reputa che tutto ciò sia uno strumento per circoscrivere i contenuti inerenti al terrorismo, consentirne una rapida eliminazione da parte dei fornitori di servizi di hosting e ridurre le attività di propaganda e reclutamento dei terroristi su Internet.

Bruxelles, 12 dicembre 2018

Il presidente del Comitato economico e sociale europeo

Luca JAHIER


(1)  COM(2018) 640 final.

(2)  GU C 237 del 6.7.2018, pag. 19.

(3)  COM(2018) 640 final — Articolo 2, paragrafo 1.

(4)  COM(2018) 640 final — Articolo 2, paragrafo 2.

(5)  COM(2018) 640 final — Articolo 2, paragrafo 5.


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