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Document 62018CN0220

    Causa C-220/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 27 marzo 2018 — ML

    GU C 221 del 25.6.2018, p. 8-9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    201806080481931342018/C 221/092202018CJC22120180625IT01ITINFO_JUDICIAL201803278921

    Causa C-220/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 27 marzo 2018 — ML

    Sus

    C2212018IT810120180327IT00098192

    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dallo Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen (Germania) il 27 marzo 2018 — ML

    (Causa C-220/18)

    2018/C 221/09Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Hanseatisches Oberlandesgericht in Bremen

    Parti

    Imputato: ML

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Quale rilievo abbia, nell’ambito dell’interpretazione delle norme summenzionate ( 1 ), il fatto che nello Stato membro emittente ci siano mezzi di ricorso per la tutela dei reclusi con riguardo alle loro condizioni di detenzione.

    a)

    Ove siano dedotte alle autorità giudiziarie dell’esecuzione prove dell’esistenza di carenze sistemiche o generalizzate delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente che colpiscono determinati gruppi di persone oppure determinati centri di detenzione, se, nel rispetto delle norme summenzionate, già per la disponibilità di siffatti mezzi di ricorso debba essere escluso un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dell’imputato in caso di sua estradizione, il quale osti all’ammissibilità di quest’ultima, senza che sia necessario un ulteriore esame delle concrete condizioni di detenzione.

    b)

    Se sia rilevante a tal riguardo la circostanza che, in ordine a detti mezzi di ricorso, la Corte europea dei diritti dell’uomo non abbia rinvenuto elementi a favore del fatto che tali rimedi non offrano ai reclusi prospettive realistiche di miglioramento delle condizioni di detenzione inadeguate.

    2)

    Qualora la risposta alla questione pregiudiziale sub 1) dovesse essere nel senso che l’esistenza di tali mezzi di ricorso per la tutela dei reclusi non sia idonea ad escludere un rischio concreto di trattamento inumano o degradante dell’imputato senza un ulteriore esame delle concrete condizioni di detenzione nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell’esecuzione:

    a)

    Se le norme summenzionate debbano essere interpretate in modo tale che l’esame delle condizioni di detenzione nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell’esecuzione si estenda a tutti gli istituti penitenziari o altre strutture carcerarie in cui l’imputato potrebbe essere eventualmente accolto. Se ciò trovi applicazione anche qualora si tratti di detenzione in determinati istituti penitenziari a titolo provvisorio oppure a fini di trasferimento. Oppure se l’esame possa limitarsi a quell’istituto penitenziario in cui l’imputato, in base a quanto indicato dalle autorità dello Stato membro emittente, dovrebbe essere probabilmente accolto per la maggior parte del periodo.

    b)

    Se sia a tal proposito necessario di volta in volta un esame completo delle rispettive condizioni di detenzione volto ad accertare sia la superficie dello spazio individuale per detenuto sia le altre condizioni della reclusione. Se occorra tener conto della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo di cui alla decisione Muršić/Croazia (sentenza del 30 ottobre 2016, n. 7334/13) nella valutazione delle condizioni di detenzione così accertate.

    3)

    Qualora anche a la risposta alla questione pregiudiziale sub 2) fosse nel senso che occorre riconoscere un’estensione degli obblighi di esame delle autorità giudiziarie dell’esecuzione a tutti gli istituti penitenziari in questione:

    a)

    Se l’esame delle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario da parte delle autorità giudiziarie dell’esecuzione possa non risultare necessario nel caso in cui lo Stato membro emittente garantisca, in generale, che l’imputato non correrà il rischio di un trattamento inumano o degradante.

    b)

    Oppure se, invece di un esame delle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario in questione, la decisione delle autorità giudiziarie dell’esecuzione circa l’ammissibilità dell’estradizione possa essere condizionata al fatto che l’imputato non venga sottoposto ad un siffatto trattamento.

    4)

    Qualora anche la risposta alla questione pregiudiziale sub 3) fosse nel senso che le garanzie e le condizioni non sono idonee a rendere superfluo l’esame delle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario nello Stato membro emittente da parte delle autorità giudiziarie dell’esecuzione:

    a)

    Se l’obbligo di esame delle autorità giudiziarie dell’esecuzione debba estendersi alle condizioni di detenzione di ciascun istituto penitenziario anche nel caso in cui le autorità giudiziarie dello Stato membro emittente comunichino che la durata della reclusione dell’imputato sarà limitata ad un periodo massimo di tre settimane, fatto salvo però il verificarsi di circostanze ostative.

    b)

    Se ciò trovi applicazione anche nel caso in cui le autorità giudiziarie dell’esecuzione non possano sapere se tali dati siano stati dichiarati dall’autorità giudiziaria emittente ovvero se essi provengano da una delle autorità centrali dello Stato membro emittente le quali si siano attivate a seguito di richiesta di assistenza da parte dell’autorità giudiziaria emittente.


    ( 1 ) 2002/584/GAI: Decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri — Dichiarazioni di alcuni Stati membri sull'adozione della decisione quadro (GU L 190, pag. 1).

    Decisione quadro 2009/299/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, che modifica le decisioni quadro 2002/584/GAI, 2005/214/GAI, 2006/783/GAI, 2008/909/GAI e 2008/947/GAI, rafforzando i diritti processuali delle persone e promuovendo l’applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle decisioni pronunciate in assenza dell’interessato al processo (GU L 81, pag. 24).

    Sus