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Document 62018TN0025

Causa T-25/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — PAN Europe / Commissione

GU C 104 del 19.3.2018, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/47


Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — PAN Europe / Commissione

(Causa T-25/18)

(2018/C 104/60)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Pesticide Action Network Europe (PAN Europe) (Bruxelles, Belgio) (rappresentante: B. Kloostra, avvocato)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione della Commissione COM(2017) 7604 final del 9 novembre 2017, recante il rifiuto parziale di concedere alla ricorrente l’accesso ai documenti relativi alla redazione dei regolamenti delegati in materia di criteri scientifici per la valutazione delle sostanze alteranti il sistema endocrino;

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce tre motivi.

1.

Primo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 (1) e lo ha erroneamente applicato.

La Commissione ha agito in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, primo comma, del regolamento (CE) n. 1049/2001 e lo ha erroneamente applicato, in quanto lo ha applicato ad informazioni concernenti un processo decisionale concluso.

La Commissione ha agito in violazione dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in quanto non ha interpretato o applicato il motivo del rifiuto in modo sufficientemente restrittivo e non ha dimostrato che la divulgazione avrebbe pregiudicato seriamente il processo decisionale.

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che, nell’adottare la decisione impugnata, la Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 (2) e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001.

La Commissione ha agito in violazione dell’articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1367/2006 e dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 1049/2001, in quanto non ha esaminato specificamente e singolarmente i documenti cui fa riferimento la domanda di accesso, non ha motivato, in relazione ad ogni specifico documento, le ragioni per cui non avrebbe dovuto essere divulgato, e non ha interpretato i motivi di rifiuto di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1049/2001 in modo sufficientemente restrittivo; inoltre, la Commissione ha agito in violazione delle disposizioni di cui sopra in quanto non ha bilanciato l’interesse specifico di tutela del processo decisionale con gli interessi generali alla divulgazione di informazioni in materia ambientale e non ha motivato sufficientemente il rifiuto.

3.

Terzo motivo, vertente sul fatto che, a torto, la Commissione non ha tenuto conto dell’esistenza di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste.

A causa di un sostanziale mutamento di politica durante il processo decisionale e di un sostanziale mutamento del progetto di criteri scientifici predisposto durante tale processo, esiste un interesse pubblico prevalente alla divulgazione delle informazioni richieste.


(1)  Regolamento (CE) n. 1049/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2001, relativo all'accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione (GU 2001, L 145, pag. 43).

(2)  Regolamento (CE) n. 1367/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, sull'applicazione alle istituzioni e agli organi comunitari delle disposizioni della convenzione di Aarhus sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale (GU 2006, L 264, pag. 13).


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