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Document 62018TN0022

Causa T-22/18: Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Bulgaria / Commissione

GU C 104 del 19.3.2018, p. 46–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/46


Ricorso proposto il 19 gennaio 2018 — Bulgaria / Commissione

(Causa T-22/18)

(2018/C 104/59)

Lingua processuale: il bulgaro

Parti

Ricorrente: Repubblica di Bulgaria (rappresentanti: E. Petranova e L. Zaharieva)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione di esecuzione (UE) 2017/2014 della Commissione, dell’8 novembre 2017, recante esclusione dal finanziamento dell'Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell'ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (notificata con il numero C(2017) 7263), nelle parti relative alla voce di bilancio 6711, nelle quali sono state escluse del finanziamento dell’Unione europea, nell’ambito del FEAGA, talune spese della Repubblica di Bulgaria di importo pari a EUR 11 685 774,48, con impatto finanziario pari a EUR 11 412 865,79, al netto di detrazioni per un importo di EUR 272 908,69.

condannare la Commissione europea alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce in tutto dieci motivi.

1.

Motivi che si riferiscono a importi esclusi dal finanziamento dell’Unione a causa di carenze nel controllo essenziale «qualità sufficiente dei controlli in loco» e nel controllo essenziale «adeguata verifica delle domande di pagamento», a causa di carenze nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa agli acquisti diretti, e a causa di carenze nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa alla valutazione Comitato:

violazione della procedura relativa alla verifica di conformità ai sensi dell’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013 e dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, in quanto la Commissione avrebbe aggiunto nuovi motivi a sostegno delle proprie risultanze riguardo alla qualità sufficiente dei controlli in loco;

violazione del principio della certezza del diritto in quanto mancavano criteri chiari e orientamenti relativi alla qualità sufficiente dei controlli in loco;

violazione del principio di sana gestione finanziaria e della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, in quanto sono state attuate rettifiche finanziarie ingiustificate;

violazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, e degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie con riferimento alla rettifica finanziaria effettuata ai sensi della misura 311 per gli esercizi di bilancio 2013, 2014, e 2015;

violazione degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie, in quanto la rettifica finanziaria è stata apportata in misura non proporzionata al rischio effettivo di danno finanziario per l’Unione;

violazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, e degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nell’apporto di rettifiche finanziarie rispetto alla qualità sufficiente dei controlli in loco;

violazione dell’articolo 34 del regolamento di esecuzione n. 908/2014, dell’articolo 12 del regolamento delegato n. 907/2014, degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie e del principio di proporzionalità in relazione all’apporto di rettifiche per tutte le spese per le quali sia stato chiesto un rimborso;

violazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52, paragrafo 2, del regolamento n. 1306/2013, degli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie e del principio di proporzionalità in relazione alla motivazione dell’apporto di rettifiche rispetto a progetti nella fase di monitoraggio;

2.

Motivi relativi a importi esclusi dal finanziamento dell’Unione a causa di carenza nel controllo essenziale «appropriata valutazione della ragionevolezza dei costi» — spesa relativa alla valutazione Comitato:

violazione della procedura di verifica di conformità di cui all’articolo 52 del regolamento n. 1306/2013, dell’articolo 12 del regolamento delegato n. 907/2014 e del principio della certezza del diritto in relazione agli orientamenti relativi al calcolo delle rettifiche finanziarie nell’applicazione della metodologia per il calcolo di rettifiche finanziarie;

violazione del principio di proporzionalità in relazione alla misura delle rettifiche finanziarie apportate dalla Commissione.


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