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Document 62018TN0010

Causa T-10/18: Ricorso proposto il 12 gennaio 2018 — Eesti Apteekide Ühendus / Commissione

GU C 104 del 19.3.2018, p. 43–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/43


Ricorso proposto il 12 gennaio 2018 — Eesti Apteekide Ühendus / Commissione

(Causa T-10/18)

(2018/C 104/56)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Eesti Apteekide Ühendus MTÜ (Laagri, Estonia) (rappresentanti: K. Paas-Mohando, e I. Kangur, avvocati)

Convenuta: Commissione europea

Conclusioni

La ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

annullare la decisione SA.42028 (2017/NN) della Commissione del 23 ottobre 2017; (1)

condannare la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

A sostegno del ricorso, la ricorrente deduce due motivi.

1.

Primo motivo, vertente sulla legittimazione dell’Associazione delle farmacie estoni a proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione SA.42028 (2017/NN) della Commissione.

In esecuzione della sentenza della Corte di giustizia nella causa C-313/90 (2), le decisioni della Commissione di non sollevare eccezioni, adottate al termine del procedimento preliminare, sono soggette a un controllo giurisdizionale;

L’Associazione delle farmacie estoni è legittimata a proporre un ricorso di annullamento avverso la decisione SA.42028 (2017/NN) della Commissione dinanzi al Tribunale come parte interessata, sulla base dell’articolo 108, paragrafo 2, TFUE e dell’articolo 1, lettera h), del regolamento n. 2015/1589. (3)

2.

Secondo motivo, vertente sul fatto che la Commissione aveva l’obbligo di avviare un procedimento d’indagine formale a norma dell'articolo 108, paragrafo 2, TFUE, date le serie difficoltà del controllo. Le serie difficoltà della Commissione nell’adottare la decisione contestata e, di conseguenza, la violazione delle garanzie procedurali di cui all’articolo 108, paragrafo 2, TFUE, sono dimostrate dalle considerazioni seguenti:

la Commissione è incorsa in un errore di diritto ritenendo che nessun vantaggio fosse dato dalle risorse statali, poiché la Commissione non ha notato che la Finlandia ha abusato della sua discrezionalità regolamentare, che a sua volta ha comportato la rinuncia alle risorse statali;

la Commissione è incorsa in un errore di diritto nel non riconoscere un vantaggio selettivo, poiché essa non ha adeguatamente qualificato i «compiti specifici» come SIEG;

la Commissione non ha raccolto informazioni rilevanti nel procedimento preliminare;

il procedimento preliminare è stato irragionevolmente lungo (quasi 30 mesi);

la Commissione si è avvalsa di una definizione, «compiti specifici», senza precedenti;

la Finlandia ha modificato la legge sulle università durante il procedimento preliminare, a norma della quale la Finlandia rimborsava l’imposta sulle società e le spese farmaceutiche pagate dalla Yliopiston Apteekki Oy all’Università di Helsinki, che costituiva la regolamentazione principale di una delle discusse misure di aiuto di Stato.


(1)  GU 2017, C 422, pag. 10.

(2)  Sentenza del 24 Marzo 1993, Comité International de la Rayonne et des Fibres Synthétiques e a./Commissione, C-313/90, EU:C:1993:111.

(3)  Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE) (GU 2015 L 248, pag. 9).


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