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Document 62016TB0846

Causa T-846/16: Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — QF / Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche — Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società — Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno — Difetto di interesse ad agire — Irricevibilità manifesta»)

GU C 104 del 19.3.2018, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/42


Ordinanza del Tribunale del 23 gennaio 2018 — QF / Commissione

(Causa T-846/16) (1)

((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto concesso dalle autorità spagnole in favore di determinate società sportive calcistiche professionistiche - Aliquota fiscale ridotta applicata nell’ambito dell’imposta sulle società - Decisione che dichiara l’aiuto incompatibile con il mercato interno - Difetto di interesse ad agire - Irricevibilità manifesta»))

(2018/C 104/54)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: QF (rappresentanti: L. Ruiz Ezquerra, R. Oncina Borrego, I. Sobrepera Millet e A. Hernández Pardo, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: G. Luengo, B. Stromsky e P. Němečková, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2016) 4046 final della Commissione, del 4 luglio 2016, relativa all’aiuto di Stato SA.29769 (2013/C) (ex 2013/NN), concesso dalla Spagna ad alcune società sportive calcistiche professionistiche.

Dispositivo

1)

La domanda di non luogo a statuire è respinta.

2)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente irricevibile.

3)

Non è più necessario statuire sulle istanze di intervento del Regno di Spagna e del Fútbol Club Barcelona.

4)

La QF è condannata alle spese.

5)

La QF, la Commissione europea, il Regno di Spagna e il Fútbol Club Barcelona sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze d’intervento.


(1)  GU C 53 del 20.2.2017.


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