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Document 62016TA0208

Causa T-208/16: Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Ranocchia / ERCEA («Ricerca e sviluppo tecnologico — Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER 2015 — Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) — Orizzonte 2020 — Decisione dell’ERCEA che dichiara non ammissibile al finanziamento la proposta presentata dal ricorrente — Progetto riguardante l’individuazione di algoritmi matematici che favoriscano la lettura e l’analisi di determinati manoscritti antichi — Sviamento di potere — Errore di fatto — Errore di diritto — Manifesto errore di valutazione»)

GU C 104 del 19.3.2018, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/32


Sentenza del Tribunale del 5 febbraio 2018 — Ranocchia / ERCEA

(Causa T-208/16) (1)

((«Ricerca e sviluppo tecnologico - Inviti a presentare proposte e attività connesse a titolo del programma di lavoro del CER 2015 - Programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 - Decisione dell’ERCEA che dichiara non ammissibile al finanziamento la proposta presentata dal ricorrente - Progetto riguardante l’individuazione di algoritmi matematici che favoriscano la lettura e l’analisi di determinati manoscritti antichi - Sviamento di potere - Errore di fatto - Errore di diritto - Manifesto errore di valutazione»))

(2018/C 104/41)

Lingua processuale: l’italiano

Parti

Ricorrente: Graziano Ranocchia (Roma, Italia) (rappresentante: C. Intino, avvocato)

Convenuta: Agenzia esecutiva del Consiglio europeo della ricerca (ERCEA) (rappresentanti: inizialmente M. E. Chacon Mohedano, R. Maggio Panizza e L. Moreau, successivamente E. Chacon Mohedano, R. Maggio Panizza e F. Sgritta, agenti)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e intesa ad ottenere, in primo luogo, l’annullamento della decisione Ares (2016) 1020667 dell’ERCEA, del 26 febbraio 2016, che ha respinto la domanda del ricorrente mirante al riesame della decisione di rifiuto di sovvenzionamento della proposta di ricerca n. 682937, intitolata «PHercSchools2 — The Hellenistic Philosophical Schools in the Herculaneum Papyri», in secondo luogo, l’annullamento della decisione Ares (2015) 5922529 dell’ERCEA, del 17 dicembre 2015, che ha rifiutato il sovvenzionamento di tale proposta di ricerca e, in terzo luogo, l’annullamento di qualsiasi atto presupposto, consequenziale e connesso agli atti sopra citati, ed in particolare dell’elenco dei progetti approvati per il programma di sovvenzione «ERC Consolidator Grant», reso pubblico mediante il comunicato stampa dell’ERCEA del 12 febbraio 2016.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

Il sig. Graziano Ranocchia è condannato alle spese.


(1)  GU C 243 del 4.7.2016.


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