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Document 62015TA0506

Causa T-506/15: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018 — Grecia / Commissione [«FEAGA e FEASR — Spese escluse dal finanziamento — Spese sostenute dalla Grecia — Rettifiche finanziarie forfettarie — Regime degli aiuti connessi alla superficie — Nozione di pascoli permanenti — Condizioni di assoggettamento a una rettifica finanziaria del 25 % — Comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 — Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 — Condizionalità — Controllo dei criteri di gestione obbligatori — Controllo delle buone condizioni agronomiche e ambientali — Obbligo di motivazione — Detrazione di una rettifica annullata da una sentenza del Tribunale»]

GU C 104 del 19.3.2018, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/27


Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — Grecia / Commissione

(Causa T-506/15) (1)

([«FEAGA e FEASR - Spese escluse dal finanziamento - Spese sostenute dalla Grecia - Rettifiche finanziarie forfettarie - Regime degli aiuti connessi alla superficie - Nozione di pascoli permanenti - Condizioni di assoggettamento a una rettifica finanziaria del 25 % - Comunicazione di cui all’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 885/2006 - Articolo 31, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1122/2009 - Condizionalità - Controllo dei criteri di gestione obbligatori - Controllo delle buone condizioni agronomiche e ambientali - Obbligo di motivazione - Detrazione di una rettifica annullata da una sentenza del Tribunale»])

(2018/C 104/35)

Lingua processuale: il greco

Parti

Ricorrente: Repubblica ellenica (rappresentanti: G. Kanellopoulos, E. Leftheriotou, O. Tsirkinidou e A. Vasilopoulou, agenti)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: H. Kranenborg e D. Triantafyllou, agenti)

Interveniente a sostegno della ricorrente: Regno di Spagna (rappresentante: A. Gavela Llopis, agente)

Oggetto

Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e volta all’annullamento della decisione di esecuzione (UE) 2015/1119 della Commissione, del 22 giugno 2015, recante esclusione dal finanziamento dell’Unione europea di alcune spese sostenute dagli Stati membri nell’ambito del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (GU 2015, L 182, pag. 39).

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La Repubblica ellenica sopporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dalla Commissione europea.

3)

Il Regno di Spagna sopporterà le proprie spese.


(1)  GU C 371 del 9.11.2015.


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