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Document 62015TA0477

Causa T-477/15: Sentenza del Tribunale del 1° febbraio 2018 — European Dynamics Luxembourg e a. / ECHA («Appalti pubblici di servizi — Gara d’appalto — Prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA — Rigetto dell’offerta di un offerente — Criteri di aggiudicazione — Obbligo di motivazione — Errori manifesti di valutazione — Responsabilità extracontrattuale»)

GU C 104 del 19.3.2018, p. 27–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/27


Sentenza del Tribunale del 1o febbraio 2018 — European Dynamics Luxembourg e a. / ECHA

(Causa T-477/15) (1)

((«Appalti pubblici di servizi - Gara d’appalto - Prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA - Rigetto dell’offerta di un offerente - Criteri di aggiudicazione - Obbligo di motivazione - Errori manifesti di valutazione - Responsabilità extracontrattuale»))

(2018/C 104/34)

Lingua processuale: l’inglese

Parti

Ricorrenti: European Dynamics Luxembourg SA (Lussemburgo, Lussemburgo), European Dynamics Belgium SA (Bruxelles, Belgio), Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE (Atene, Grecia) (rappresentanti: M. Sfyri, D. Papadopoulou e C.-N. Dede, avvocati)

Convenuta: Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) (rappresentanti: inizialmente E. Maurage, W. Broere e M. Heikkilä, successivamente W. Broere e M. Heikkilä, agenti, assistiti da J. Stuyck e A. M. Vandromme, avvocati)

Oggetto

Da un lato, domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento delle decisioni, comunicate alle ricorrenti con lettera del 25 giugno 2015, con le quali l’ECHA ha respinto l’offerta del consorzio European Dynamics per l’aggiudicazione dell’appalto ECHA/2014/86, relativo a prestazioni di servizi informatici per le applicazioni dell’ECHA, e ha aggiudicato tale appalto a un altro offerente e, dall’altro lato, domanda fondata sull’articolo 268 TFUE e diretta a ottenere il risarcimento del danno asseritamente subito dalle ricorrenti.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto.

2)

La European Dynamics Luxembourg SA, la European Dynamics Belgium SA e la Evropaïki Dynamiki — Proigmena Systimata Tilepikoinonion Pliroforikis kai Tilematikis AE sopporteranno le proprie spese nonché quelle sostenute dall’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA).


(1)  GU C 363 del 3.11.2015.


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