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Document 62018CN0045

    Causa C-45/18 P: Impugnazione proposta il 22 gennaio 2018 da Claire Staelen avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 novembre 2017, causa T-217/11 REV, Staelen / Mediatore europeo

    GU C 104 del 19.3.2018, p. 23–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    19.3.2018   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 104/23


    Impugnazione proposta il 22 gennaio 2018 da Claire Staelen avverso l’ordinanza del Tribunale (Terza Sezione) del 28 novembre 2017, causa T-217/11 REV, Staelen / Mediatore europeo

    (Causa C-45/18 P)

    (2018/C 104/29)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: Claire Staelen (rappresentante: V. Olona, avvocato)

    Altra parte nel procedimento: Mediatore europeo

    Conclusioni della ricorrente

    annullare l’ordinanza T-217/11 REV,

    dichiarare ricevibile la domanda di revocazione della sentenza T-217/11;

    condannare il convenuto al pagamento integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno dell’impugnazione, la ricorrente invoca diversi motivi vertenti:

    sull’illegittimità parziale dell’articolo 169 del regolamento di procedura del Tribunale;

    sulla violazione dell’articolo 169, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale;

    sul travisamento dei fatti e sull’errore di diritto in quanto il Tribunale ha qualificato la decisione del 19 maggio 2005 allo stesso tempo quale elenco dei candidati idonei e decisione di proroga dell’elenco dei candidati idonei;

    sull’errore di diritto in quanto il Tribunale sostiene che una decisione non notificata a tutti i destinatari sia opponibile, e sulla violazione del principio di parità di trattamento;

    sul travisamento dei fatti e sulla manifesta contraddittorietà delle conclusioni del Tribunale circa l’asserito difetto di diligenza della ricorrente, nonché sulla violazione dei principi di certezza del diritto e del legittimo affidamento;

    sulla mancanza di motivazione circa il carattere decisivo dei fatti nuovi.


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