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Document 62018CN0002

Causa C-2/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituania) il del 2 gennaio 2018 — Un gruppo di membri del Seismas

GU C 104 del 19.3.2018, p. 19–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/19


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas (Lituania) il del 2 gennaio 2018 — Un gruppo di membri del Seismas

(Causa C-2/18)

(2018/C 104/24)

Lingua processuale: il lituano

Giudice del rinvio

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

Parti

Ricorrente: Un gruppo di membri del Seismas (Parlamento lituano)

Altra parte: Il Parlamento lituano

Questioni pregiudiziali

1)

Se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 (1) possa essere interpretato nel senso che, al fine di rafforzare i poteri negoziali dei produttori di latte crudo e di evitare pratiche commerciali sleali, e tenendo conto di talune particolari caratteristiche strutturali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dello Stato membro, nonché dei cambiamenti nel mercato del latte, esso non vieta l’istituzione di un quadro normativo nazionale che limiti la libertà delle parti contraenti di negoziare il prezzo di acquisto del latte crudo nel senso che un acquirente di latte crudo non può pagare prezzi diversi per il latte crudo a venditori di latte crudo appartenenti allo stesso gruppo, raggruppati in base al volume del latte venduto, che non appartengono a un’organizzazione riconosciuta di produttori di latte, per latte crudo avente la stessa qualità e composizione di quello consegnato all’acquirente con lo stesso metodo, e, dunque, nel senso che le parti non possono concordare un diverso prezzo di acquisto del latte crudo prendendo in considerazione altri fattori.

2)

Se l’articolo 148, paragrafo 4, del regolamento n. 1308/2013 possa essere interpretato nel senso che, al fine di rafforzare i poteri negoziali dei produttori di latte crudo e di evitare pratiche commerciali sleali, e tenendo conto di talune caratteristiche strutturali del settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari dello Stato membro e dei cambiamenti nel mercato del latte, esso non vieta l’istituzione di un quadro normativo nazionale che limiti la libertà delle parti contraenti di negoziare il prezzo di acquisto del latte crudo nel senso che un acquirente di latte crudo non può ridurre ingiustificatamente il prezzo di acquisto del latte crudo, e una riduzione del prezzo di oltre il 3 % è possibile solo se un’istituzione autorizzata dallo Stato riconosca che una riduzione siffatta è giustificata.


(1)  Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU 2013, L 347, pag. 671).


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