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Document 62018CN0001

Causa C-1/18: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 2 gennaio 2018 — SIA Oriola Rīga / Valsts ieņēmumu dienests

GU C 104 del 19.3.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/18


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Augstākā tiesa (Lettonia) il 2 gennaio 2018 — SIA Oriola Rīga / Valsts ieņēmumu dienests

(Causa C-1/18)

(2018/C 104/23)

Lingua processuale: il lettone

Giudice del rinvio

Augstākā tiesa

Parti

Ricorrente: SIA Oriola Rīga

Altra parte nel procedimento: Valsts ieņēmumu dienests

Questioni pregiudiziali

1)

Se, nel caso in cui le merci importate siano dei medicinali, al momento di determinare, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2913/92 (1), e all’articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2454/93 (2), il valore in dogana delle merci importate, si debba considerare che le merci similari sono quei medicinali i cui principio attivo e quantitativo del medesimo siano uguali(o similari), oppure, per individuare merci similari, si debba tener conto parimenti della posizione di mercato, vale a dire, della popolarità e della domanda del medicinale importato in questione e del suo produttore;

2)

se, al momento di determinare, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il valore in dogana delle merci importate, sia applicabile con elasticità il termine di 90 giorni di cui all’articolo 152, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CEE) n. 2454/93;

3)

se, qualora il termine menzionato sia applicabile con elasticità, debba essere data priorità ai dati concernenti transazioni più vicine al momento dell’importazione delle merci da valutare e il cui oggetto siano merci identiche o similari che si vendono in quantità sufficiente per stabilire il prezzo unitario o, al contrario, a [dati concernenti] transazioni meno recenti ma il cui oggetto siano specificamente le merci importate;

4)

se, al momento di determinare, conformemente all’articolo 30, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CEE) n. 2913/92, il valore in dogana delle merci importate, debbano applicarsi gli sconti concessi che hanno determinato il prezzo al quale sono state effettivamente vendute le merci.


(1)  Regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario (GU 1992, L 302, pag. 1).

(2)  Regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione, del 2 luglio 1993, che fissa talune disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio che istituisce il codice doganale comunitario (GU 1993, L 253, pag. 1).


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