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Document 62017CN0730

Causa C-730/17: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 28 dicembre 2017 — Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

GU C 104 del 19.3.2018, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/17


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Tribunal de première instance francophone de Bruxelles (Belgio) il 28 dicembre 2017 — Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich / Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

(Causa C-730/17)

(2018/C 104/22)

Lingua processuale: il francese

Giudice del rinvio

Tribunal de première instance francophone de Bruxelles

Parti

Ricorrenti: Edward Reich, Debora Lieber, Ella Reich, Ezra Bernard Reich

Resistente: Koninklijke Luchtvaart Maatschappij NV

Questione pregiudiziale

Se gli articoli 3, 5, 6 e 7 del regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91 (1) (omissis), debbano essere interpretati nel senso che, [qualora un] vettore aereo (omissis) operativo e comunitario, ai sensi del medesimo regolamento [n.] 261/2004, abbia stipulato con consumatore un contratto di trasporto aereo di passeggeri comprendente un tragitto ferroviario con partenza da una stazione situata nel territorio di uno Stato membro (omissis) in cui il consumatore medesimo risieda (omissis) e verso un aeroporto, ubicato nel territorio di un altro Stato membro, nel quale questi debba imbarcarsi su un volo diretto verso la destinazione finale, vale a dire un aeroporto situato nel territorio di un paese terzo, ove il consumatore stesso non presenti alcun collegamento giuridico con la società gestrice della tratta ferroviaria, intercorrendo invece all’evidenza accordi tra il vettore aereo e la società medesima, e il trasporto ferroviario, previsto dal contratto, abbia subito un ritardo prolungato, con la conseguenza che il consumatore non sia stato in grado di imbarcarsi sul volo in partenza da detto aeroporto ubicato nel territorio dell’altro Stato membro, il consumatore possa far valere i diritti garantiti dal regolamento [n.] 261/2004 e chiedere una compensazione pecuniaria ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 del regolamento stesso, tenuto conto altresì della natura del biglietto di trasporto [contenente il divieto di] «no show».


(1)  GU L 46, pag. 1.


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