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Document 62016CA0498

Causa C-498/16: Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Regolamento (CE) n. 44/2001 — Articoli 15 e 16 — Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori — Nozione di «consumatore» — Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista)

GU C 104 del 19.3.2018, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

19.3.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 104/9


Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 25 gennaio 2018 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberster Gerichtshof — Austria) — Maximilian Schrems / Facebook Ireland Limited

(Causa C-498/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Regolamento (CE) n. 44/2001 - Articoli 15 e 16 - Competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori - Nozione di «consumatore» - Cessione tra consumatori di diritti da far valere nei confronti del medesimo professionista))

(2018/C 104/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Oberster Gerichtshof

Parti

Ricorrente: Maximilian Schrems

Convenuto: Facebook Ireland Limited

Dispositivo

1)

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un utilizzatore di un account Facebook privato non perde la qualità di «consumatore», ai sensi di tale articolo, allorché pubblica libri, tiene conferenze, gestisce siti Internet, raccoglie donazioni e si fa cedere i diritti da numerosi consumatori al fine di far valere in giudizio tali diritti.

2)

L’articolo 16, paragrafo 1, del regolamento n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che esso non si applica all’azione di un consumatore diretta a far valere, dinanzi al giudice del luogo in cui questi è domiciliato, non soltanto diritti propri ma anche diritti ceduti da altri consumatori domiciliati nello stesso Stato membro, in altri Stati membri oppure in Stati terzi.


(1)  GU C 441 del 28.11.2016.


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