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Document 62016TA0336

    Causa T-336/16: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO) [«Marchio dell’Unione europea — Opposizione — Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO — Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE — Uso effettivo del marchio anteriore — Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 — Impedimento relativo alla registrazione — Rischio di confusione — Somiglianza tra i segni — Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»]

    GU C 392 del 20.11.2017, p. 23–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/23


    Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo/EUIPO — Gianni Versace (VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO)

    (Causa T-336/16) (1)

    ([«Marchio dell’Unione europea - Opposizione - Domanda di marchio dell’Unione europea figurativo VERSACE 19.69 ABBIGLIAMENTO SPORTIVO - Marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE - Uso effettivo del marchio anteriore - Articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 207/2009 - Impedimento relativo alla registrazione - Rischio di confusione - Somiglianza tra i segni - Articolo 8, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 207/2009»])

    (2017/C 392/29)

    Lingua processuale: l'italiano

    Parti

    Ricorrente: Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl (Busto Arsizio, Italia) (rappresentanti: inizialmente F. Caricato, in seguito M. Cartella e B. Cartella, avvocati)

    Convenuto: Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentante: L. Rampini, agente)

    Controinteressata dinanzi alla commissione di ricorso dell’EUIPO, interveniente dinanzi al Tribunale: Gianni Versace SpA (Milano, Italia) (rappresentante: M. Francetti, avvocato)

    Oggetto

    Ricorso proposto avverso la decisione della prima commissione di ricorso dell’EUIPO del 6 aprile 2016 (procedimento R 1005/2015-1), relativa a un procedimento di opposizione tra la Gianni Versace e la Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo.

    Dispositivo

    1)

    La decisione della prima commissione di ricorso dell’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) del 6 aprile 2016 (procedimento R 1005/2015-1) è annullata, nella parte in cui, nella stessa, la commissione di ricorso ha concluso nel senso di un uso effettivo del marchio dell’Unione europea denominativo anteriore VERSACE per «prodotti tessili» (non compresi in altre classi), diversi dalla «biancheria per la casa», rientranti nella classe 24.

    2)

    Il ricorso è respinto quanto al resto.

    3)

    La Versace 19.69 Abbigliamento Sportivo Srl sopporterà, oltre alle proprie spese, la metà delle spese sostenute dall’EUIPO.

    4)

    L’EUIPO sopporterà la metà delle proprie spese.

    5)

    La Gianni Versace SpA sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 296 del 16.8.2016.


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