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Document 62015TA0149
Case T-149/15: Judgment of the General Court of 5 October 2017 — Ben Ali v Council (Common foreign and security policy — Restrictive measures directed against certain persons and entities in view of the situation in Tunisia — Freezing of funds — Action for annulment — Admissibility — Legal basis — Reinclusion of the applicant’s name on the basis of new grounds — Obligation to state reasons — Factual basis — Right to property — Proportionality)
Causa T-149/15: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Ben Ali/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Base giuridica — Reinscrizione del nome della ricorrente basata su un nuovo motivo — Obbligo di motivazione — Base fattuale — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)
Causa T-149/15: Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Ben Ali/Consiglio («Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia — Congelamento dei capitali — Ricorso di annullamento — Ricevibilità — Base giuridica — Reinscrizione del nome della ricorrente basata su un nuovo motivo — Obbligo di motivazione — Base fattuale — Diritto di proprietà — Proporzionalità»)
GU C 392 del 20.11.2017, p. 19–19
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
20.11.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 392/19 |
Sentenza del Tribunale del 5 ottobre 2017 — Ben Ali/Consiglio
(Causa T-149/15) (1)
((«Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia - Congelamento dei capitali - Ricorso di annullamento - Ricevibilità - Base giuridica - Reinscrizione del nome della ricorrente basata su un nuovo motivo - Obbligo di motivazione - Base fattuale - Diritto di proprietà - Proporzionalità»))
(2017/C 392/23)
Lingua processuale: l'inglese
Parti
Ricorrente: Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali (Tunisi, Tunisia) (rappresentante: S. Maktouf, avvocato)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: inizialmente Á. de Elera-San Miguel Hurtado e G. Étienne, successivamente Á. de Elera-San Miguel Hurtado, agenti)
Oggetto
Domanda basata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione (PESC) 2015/157 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che modifica la decisione 2011/72/PESC, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2015, L 26, pag. 29), e del regolamento di esecuzione (UE) 2015/147 del Consiglio, del 30 gennaio 2015, che attua il regolamento (UE) n. 101/2011, concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone, entità e organismi in considerazione della situazione in Tunisia (GU 2015, L 26, pag. 3), nella parte in cui tali atti riguardano la ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto. |
2) |
La Sirine Bent Zine El Abidine Ben Haj Hamda Ben Ali sopporterà le proprie spese nonché quelle sostenute dal Consiglio dell’Unione europea. |