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Document 62016CA0441

Causa C-441/16: Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti (Rinvio pregiudiziale — Imposta sul valore aggiunto (IVA) — Ottava direttiva 79/1072/CEE — Direttiva 2006/112/CE — Soggetto passivo residente in un altro Stato membro — Rimborso dell’IVA sui beni importati — Presupposti — Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche — Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione)

GU C 392 del 20.11.2017, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2017   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 392/10


Sentenza della Corte (Decima Sezione) del 21 settembre 2017 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie — Romania) — SMS group GmbH/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

(Causa C-441/16) (1)

((Rinvio pregiudiziale - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Ottava direttiva 79/1072/CEE - Direttiva 2006/112/CE - Soggetto passivo residente in un altro Stato membro - Rimborso dell’IVA sui beni importati - Presupposti - Elementi oggettivi che confermano l’intenzione del soggetto passivo di utilizzare i beni importati nel contesto delle sue attività economiche - Rischio serio di mancata realizzazione dell’operazione che aveva giustificato l’importazione))

(2017/C 392/14)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

Parti

Ricorrente: SMS group GmbH

Convenuta: Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Bucureşti

Dispositivo

L’ottava direttiva 79/1072/CEE del Consiglio, del 6 dicembre 1979, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità per il rimborso dell’imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti all’interno del paese, letta in combinato disposto con l’articolo 170 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretata nel senso che osta a che uno Stato membro neghi a un soggetto passivo non residente nel suo territorio il diritto al rimborso dell’imposta sul valore aggiunto versata a titolo dell’importazione di beni in una situazione, come quella oggetto del procedimento principale, in cui, al momento dell’importazione, l’esecuzione del contratto nel contesto del quale il soggetto passivo ha acquistato e importato i suddetti beni era sospesa, l’operazione per la quale tali beni dovevano essere utilizzati non è infine stata realizzata e il soggetto passivo non ha fornito la prova della loro successiva circolazione.


(1)  GU C 419 del 14.11.2016.


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