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Document 62016CA0171

    Causa C-171/16: Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura (Rinvio pregiudiziale — Spazio di libertà, sicurezza e giustizia — Decisione quadro 2008/675/GAI — Ambito di applicazione — Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa — Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione — Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro)

    GU C 392 del 20.11.2017, p. 9–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    20.11.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 392/9


    Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 21 settembre (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski rayonen sad — Bulgaria) — Trayan Beshkov/Sofiyska rayonna prokuratura

    (Causa C-171/16) (1)

    ((Rinvio pregiudiziale - Spazio di libertà, sicurezza e giustizia - Decisione quadro 2008/675/GAI - Ambito di applicazione - Considerazione, in occasione dell’apertura di un nuovo procedimento penale, di una decisione di condanna pronunciata precedentemente in un altro Stato membro volta alla fissazione di una pena cumulativa - Procedimento nazionale di riconoscimento previo di tale decisione - Modifica delle modalità d’esecuzione della pena inflitta in detto altro Stato membro))

    (2017/C 392/12)

    Lingua processuale: il bulgaro

    Giudice del rinvio

    Sofiyski rayonen sad

    Parti

    Ricorrente: Trayan Beshkov

    Convenuta: Sofiyska rayonna prokuratura

    Dispositivo

    1)

    La decisione quadro 2008/675/GAI del Consiglio, del 24 luglio 2008, relativa alla considerazione delle decisioni di condanna fra Stati membri dell’Unione europea in occasione di un nuovo procedimento penale, deve essere interpretata nel senso che essa è applicabile a un procedimento nazionale volto a imporre, ai fini dell’esecuzione, una pena detentiva cumulativa che tiene conto della pena inflitta a una persona dal giudice nazionale e altresì di quella imposta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro nei confronti della medesima persona per fatti diversi.

    2)

    La decisione quadro 2008/675 deve essere interpretata nel senso che osta a che la considerazione, in uno Stato membro, di una decisione di condanna resa precedentemente da un giudice di un altro Stato membro sia assoggettata allo svolgimento di un procedimento nazionale di previo riconoscimento della decisione stessa da parte dei giudici competenti di tale primo Stato membro, come quella prevista agli articoli da 463 a 466 del Nakazatelno-protsesualen kodeks (codice di procedura penale).

    3)

    L’articolo 3, paragrafo 3, della decisione quadro 2008/675 deve essere interpretato nel senso che osta ad una normativa nazionale la quale prevede che il giudice nazionale, adito di una domanda volta all’imposizione, ai fini dell’esecuzione, di una pena detentiva cumulativa che prende segnatamente in considerazione la pena inflitta nell’ambito di una condanna anteriore pronunciata da un giudice di un altro Stato membro, modifichi a tal fine le modalità di esecuzione di detta ultima pena.


    (1)  GU C 200 del 6.6.2016.


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