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Document 62017TN0453

    Causa T-453/17: Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — TV/Consiglio

    GU C 347 del 16.10.2017, p. 29–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    16.10.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 347/29


    Ricorso proposto il 20 luglio 2017 — TV/Consiglio

    (Causa T-453/17)

    (2017/C 347/38)

    Lingua processuale: il francese

    Parti

    Ricorrente: TV (rappresentanti: L. Levi e A. Blot, avvocati)

    Convenuto: Consiglio dell’Unione europea

    Conclusioni

    La parte ricorrente chiede che il Tribunale voglia:

    dichiarare il presente ricorso ricevibile e fondato;

    di conseguenza,

    annullare la decisione del 19 agosto 2016 con cui è stato licenziato il ricorrente al termine del periodo di prova, ossia al 1o settembre 2016;

    annullare la decisione dell’autorità che ha il potere di nomina dell’11 aprile 2017 che ha respinto il reclamo del ricorrente del 4 novembre 2016;

    riconoscere al ricorrente l’importo di EUR 20 000 per il danno morale subito;

    condannare il convenuto alla totalità delle spese.

    Motivi e principali argomenti

    A sostegno del ricorso, la parte ricorrente deduce cinque motivi.

    1.

    Primo motivo, vertente su una violazione dell’obbligo di motivazione.

    2.

    Secondo motivo, vertente sull’illegittimità della decisione impugnata, in quanto conferma la conclusione del parere del comitato dei rapporti (CORAP), il quale ha sostituito la propria valutazione a quella dei valutatori.

    3.

    Terzo motivo, vertente su errori manifesti in fatto e in diritto che viziano la motivazione sulla quale si basa il rapporto sul periodo di prova.

    4.

    Quarto motivo, vertente sulla mancanza di condizioni normali del periodo di prova.

    5.

    Quinto motivo, vertente sulla violazione del dovere di sollecitudine e del principio di buona amministrazione.

    La parte ricorrente ritiene, inoltre, che le illegittimità esposte nei motivi di annullamento costituiscano tutte inadempienze imputabili al convenuto. Essa chiede, pertanto, altresì il risarcimento del danno morale asseritamente derivante dalle decisioni contestate.


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