Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TB0812(01)

    Causa T-812/14: Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — BPC Lux 2 e a./Commissione («Ricorso di annullamento — Aiuti di Stato — Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo — Creazione e capitalizzazione di un ente-ponte — Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno — Carenza di interesse ad agire — Irricevibilità»)

    GU C 293 del 4.9.2017, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.9.2017   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 293/32


    Ordinanza del Tribunale del 19 luglio 2017 — BPC Lux 2 e a./Commissione

    (Causa T-812/14) (1)

    ((«Ricorso di annullamento - Aiuti di Stato - Aiuto delle autorità portoghesi alla risoluzione dell’ente finanziario Banco Espírito Santo - Creazione e capitalizzazione di un ente-ponte - Decisione che dichiara l’aiuto compatibile con il mercato interno - Carenza di interesse ad agire - Irricevibilità»))

    (2017/C 293/37)

    Lingua processuale: l'inglese

    Parti

    Ricorrenti: BPC Lux 2 Sàrl (Senningerberg, Lussemburgo) e le altre 19 ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato all’ordinanza (rappresentanti: P. Fajardo, avvocato, J. Webber e M. Steenson, solicitors, e K. Bacon, QC)

    Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: L. Flynn e P.-J. Loewenthal, agenti)

    Interveniente a sostegno della convenuta: Repubblica portoghese (rappresentanti: L. Inez Fernandes e S. Jaulino, agenti, assistiti da M. Mendes Pereira, avvocato)

    Oggetto

    Domanda fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione C(2014) 5682 final della Commissione, del 3 agosto 2014, relativa all’aiuto di Stato SA.39250 (2014/N) — Portogallo — Risoluzione del Banco Espírito Santo.

    Dispositivo

    1)

    Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.

    2)

    La BPC Lux 2 Sàrl e le altre ricorrenti i cui nomi sono indicati in allegato sono condannate a sopportare le proprie spese nonché quelle sostenute dalla Commissione europea nell’ambito del presente giudizio e nel procedimento sommario.

    3)

    La Repubblica portoghese sopporterà le proprie spese.


    (1)  GU C 46 del 9.2.2015.


    Top