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Document 62016CN0518

Causa C-518/16: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 4 ottobre 2016 — ZPT/Narodno sabranie na Republika Balgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

GU C 462 del 12.12.2016, pp. 12–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

12.12.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 462/12


Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sofiyski gradski sad (Bulgaria) il 4 ottobre 2016 — ZPT/Narodno sabranie na Republika Balgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

(Causa C-518/16)

(2016/C 462/14)

Lingua processuale: il bulgaro

Giudice del rinvio

Sofiyski gradski sad

Parti

Ricorrente: ZPT AD

Convenuti: Narodno sabranie na Republika Balgaria, Varhoven administrativen sad, Natsionalna agentsia za prihodite

Questioni pregiudiziali

1)

Se disposizioni di attuazione del diritto dell’Unione come il regolamento n. 1998/2006 (1) abbiano efficacia diretta e applicazione immediata e, in caso affermativo, se violi i suddetti principi una disposizione del legislatore nazionale che riduce o limita l’ambito di applicazione della disposizione di diritto dell’Unione.

2)

Se un aiuto di Stato sotto forma di agevolazione fiscale sia compatibile con la concorrenza nel mercato interno quando l’aiuto è investito in beni patrimoniali impiegati per la fabbricazione di prodotti che sono esportati in parte in paesi terzi o in Stati membri.

3)

Se la fabbricazione di prodotti destinati all’esportazione mediante l’impiego di beni patrimoniali acquistati con aiuti di Stato costituisca un’attività, a norma dell’articolo 1, lettera d), del regolamento n. 1998/2006, direttamente collegata ai quantitativi esportati. In caso di risposta negativa alla questione in parola, se gli Stati membri possano prevedere nel diritto nazionale restrizioni aggiuntive per l’esportatore di prodotti fabbricati utilizzando beni derivanti dall’investimento di un’agevolazione fiscale. In caso di risposta affermativa alla questione, quale sia il rapporto tra la suddetta disposizione e l’articolo 35 TFUE in materia di divieto di restrizioni quantitative all’esportazione e di qualsiasi misura di effetto equivalente fra gli Stati membri e se sussistano una discriminazione e una violazione della libera circolazione delle merci.

4)

Se in base all’articolo 1 del regolamento n. 1998/2006 sia possibile negare a una persona giuridica il riconoscimento di un diritto a un aiuto finanziario «de minimis» derivante dal diritto dell’Unione prima che sia decorso il termine di quattro anni fissato nella [normativa] nazionale ed entro il quale deve essere compiuto l’investimento, per il solo fatto che la persona interessata nel corso del suddetto periodo ha investito risorse anche in altre strutture autonome e separate della sua impresa che effettuano esportazioni.


(1)  Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all’applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d’importanza minore (de minimis) (GU 2006, L 379, pag. 5)


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