Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52015BP0237

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2015)0156 — C8-0093/2015 — 2015/2076(BUD))

    GU C 407 del 4.11.2016, p. 107–110 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    4.11.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 407/107


    P8_TA(2015)0237

    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

    Risoluzione del Parlamento europeo del 24 giugno 2015 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2015)0156 — C8-0093/2015 — 2015/2076(BUD))

    (2016/C 407/22)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2015)0156 — C8-0093/2015),

    visto il regolamento (UE) n. 1309/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2014-2020) e che abroga il regolamento (CE) n. 1927/2006 (Regolamento FEG) (1)

    visto il regolamento (UE, Euratom) n. 1311/2013 del Consiglio, del 2 dicembre 2013, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 (2), in particolare l'articolo 12,

    visto l'accordo interistituzionale, del 2 dicembre 2013, tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (AII del 2 dicembre 2013) (3), in particolare il punto 13,

    vista la sua risoluzione del 17 settembre 2014 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione a norma del punto 13 dell'accordo interistituzionale del 2 dicembre 2013 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (domanda EGF/2014/000 TA 2014 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (4),

    vista la procedura di trilogo prevista al punto 13 dell'AII del 2 dicembre 2013,

    vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A8-0185/2015),

    A.

    considerando che l'Unione ha predisposto strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze delle trasformazioni rilevanti della struttura del commercio mondiale o della crisi economica e finanziaria globale, nonché per assisterli nel reinserimento nel mercato del lavoro;

    B.

    considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori collocati in esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità della dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008 e nel rispetto dell'AII del 2 dicembre 2013 con riferimento all'adozione di decisioni di mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG);

    C.

    considerando che l'adozione del regolamento FEG riflette l'accordo raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio riguardo alla reintroduzione del criterio di mobilitazione relativo alla crisi, all'aumento del contributo finanziario dell'Unione al 60 % dei costi totali stimati delle misure proposte, all'incremento dell'efficienza del trattamento delle domande FEG in seno alla Commissione e da parte del Parlamento e del Consiglio, riducendo i tempi di valutazione e approvazione, all'estensione delle azioni e dei beneficiari ammissibili ai lavoratori autonomi e ai giovani, nonché al finanziamento di incentivi per la creazione di imprese proprie

    D.

    considerando che il bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2015 è pari a 150 milioni di EUR (a prezzi 2011) e che l'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento FEG stabilisce che un massimo dello 0,5 % di tale importo (ossia 811 825 EUR nel 2015) può essere utilizzato per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione per finanziare attività di preparazione, monitoraggio, raccolta dati e creazione di una base di conoscenze, sostegno amministrativo e tecnico, attività di informazione e comunicazione, come pure l'audit, il controllo e la valutazione necessari all'applicazione del regolamento in parola;

    E.

    considerando che il Parlamento europeo ha spesso sottolineato la necessità di una maggiore visibilità del Fondo quale strumento di solidarietà dell'Unione nei confronti dei lavoratori in esubero;

    F.

    considerando che l'importo proposto pari a 630 000 EUR corrisponde a circa lo 0,39 % del bilancio annuo massimo disponibile per il FEG nel 2015;

    1.

    condivide le misure proposte dalla Commissione in quanto assistenza tecnica per finanziare le spese di cui all'articolo 11, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 12, paragrafi 2, 3 e 4, del regolamento FEG;

    2.

    ricorda l'importanza del collegamento in rete e dello scambio di informazioni relative al FEG, in particolare per quanto concerne le disposizioni del nuovo regolamento FEG; sostiene pertanto il finanziamento del Gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG e i seminari per la creazione di reti sull'attuazione del FEG;

    3.

    sottolinea che queste riunioni dovrebbero avere come obiettivo chiave l'analisi della valutazione ex post del FEG (2007-2013) e discutere nel dettaglio le raccomandazioni; invita la Commissione a presentare al Parlamento europeo un'analisi completa dei fondi FEG già eseguiti e una relazione in proposito;

    4.

    accoglie con favore l'impegno continuo sulle procedure di omologazione delle domande e la gestione del FEG tramite le funzionalità del sistema di scambio elettronico di dati (SFC 2014), che consente di semplificare e velocizzare l'elaborazione delle domande e di migliorare la comunicazione;

    5.

    osserva che la procedura di integrazione del FEG nel sistema di scambio elettronico di dati (SFC 2014) è in corso da anni e i costi pertinenti a titolo del bilancio del Fondo continueranno a essere piuttosto elevati per il prossimo biennio o triennio, fino a quando il processo di integrazione non sarà completato;

    6.

    chiede alla Commissione di presentare i dati sul processo di integrazione nel SFC 2014 dagli inizi del 2011 fino al 2014;

    7.

    raccomanda alla Commissione e agli Stati membri di prestare attenzione alle loro attività di creazione di reti, soprattutto per quanto concerne i seguenti aspetti:

    a.

    migliorare il monitoraggio e la valutazione dell'impatto del sostegno a titolo del FEG sui singoli partecipanti:

    è opportuno impiegare il bilancio per il monitoraggio e la valutazione onde stimare l'impatto a lungo termine sui beneficiari del FEG;

    è opportuno che la domanda FEG e il modello di relazione finale sull'esecuzione del contributo a titolo del FEG ricordino chiaramente l'obbligo in capo al coordinatore del FEG e agli Stati membri di fornire informazioni sui risultati in termini di occupazione dei beneficiari nei dodici mesi successivi l'adozione delle misure, nonché dati sul tasso di esecuzione, nel corso degli ultimi dodici mesi dall'esecuzione del FEG, nella regione interessata, al fine di disporre di una panoramica più ampia dell'impatto del FEG;

    è opportuno registrare e divulgare chiaramente informazioni più dettagliate sulle misure cui hanno avuto accesso i singoli partecipanti, onde permettere, ad esempio, una valutazione più chiara dei costi e dei benefici delle diverse misure;

    è opportuno che l'approvazione delle relazioni finali sui casi e la loro chiusura definitiva siano accompagnate da informazioni complete sui risultati ottenuti dai beneficiari (a livello aggregato). Le precedenti informazioni sui risultati ottenuti dai beneficiari erano incomplete;

    b.

    semplificare la procedura di domanda nei modi seguenti:

    è opportuno far sì che a livello nazionale l'assistenza ai lavoratori collocati in esubero sia fornita senza attendere di ricevere l'approvazione della domanda;

    laddove ciò non sia possibile, è auspicabile che la Commissione e gli Stati membri conteggino il periodo di attuazione del FEG a partire dalla data in cui la domanda è approvata. Ciò consentirebbe di sfruttare integralmente il periodo di finanziamento di ventiquattro mesi;

    c.

    offrire maggiore flessibilità durante il periodo di attuazione delle misure:

    è opportuno che la Commissione dimostri maggiore flessibilità affinché gli Stati membri possano adottare misure aggiuntive, oltre a quelle descritte nella domanda di partecipazione, nel caso in cui dovessero delinearsi nuove opportunità o nuove esigenze durante il periodo di attuazione delle misure;

    il periodo di riferimento necessario per conteggiare gli esuberi ai fini della domanda di partecipazione al FEG è visto come una costrizione che si ripercuote negativamente sull'obiettivo di solidarietà e sul successo dell'assistenza a titolo del FEG; tale periodo potrebbe essere rivisto per garantire flessibilità sotto forma di addendum alla domanda, laddove si possa dimostrare che gli esuberi sono dovuti alle stesse cause e sono connessi a quelli presentati nella domanda di partecipazione;

    8.

    raccomanda alla Commissione di valutare le ragioni che hanno portato, per alcuni progetti, a ritardi nell'approvazione o nell'esecuzione e a rendere pubbliche le sue raccomandazioni in proposito;

    9.

    pone l'accento sull'importanza di accrescere la consapevolezza del pubblico sul FEG e la visibilità di quest'ultimo; rammenta agli Stati membri richiedenti il loro ruolo consistente nel pubblicizzare le azioni finanziate dal FEG presso i beneficiari interessati, le autorità, le parti sociali, i mezzi di comunicazione e il pubblico generale, come stabilito all'articolo 12 del regolamento FEG;

    10.

    rileva che il costo delle attività di informazione continua a essere significativamente ridotto nel 2015; è convinto che ciò non dovrebbe ripercuotersi negativamente sulla produzione e sufficiente distribuzione di materiale informativo e dei necessari orientamenti;

    11.

    sottolinea la necessità di rafforzare i contatti tra tutti coloro che si occupano delle domande FEG, in particolare le parti sociali e i soggetti interessati a livello regionale e locale, così da creare tutte le sinergie possibili; è convinto della necessità di consolidare anche l'interazione fra la persona di contatto a livello nazionale e i partner responsabili della gestione dei casi a livello regionale o locale, nonché dell'importanza che gli accordi di comunicazione e di sostegno e i flussi di informazione (divisioni, compiti e responsabilità interni) siano chiariti e concordati tra tutte le parti interessate;

    12.

    sottolinea che, nelle regioni con un elevato tasso di disoccupazione giovanile, l'accesso al sostegno del FEG deve essere esteso ai giovani fino a 25 anni che sono disoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET) nella stessa misura dei lavoratori che beneficiano del sostegno, ove la valutazione intermedia dimostri che è necessario mantenere questa misura dopo il dicembre 2017;

    13.

    chiede alla Commissione di invitare il Parlamento a partecipare alle riunioni e ai seminari del gruppo di esperti, conformemente alle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea (5); sottolinea inoltre l'importanza di rafforzare i contatti tra tutti coloro che si occupano delle domande FEG, ivi comprese le parti sociali;

    14.

    chiede la pubblicazione tempestiva della valutazione finale entro il termine previsto all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (6);

    15.

    chiede agli Stati membri e a tutte le istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; osserva in proposito che il Parlamento intende elaborare una relazione di iniziativa basata sulla valutazione della Commissione per tenere conto del funzionamento del nuovo regolamento FEG e dei casi esaminati; ritiene che la procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, a seguito della richiesta del Parlamento di garantire che il FEG sia realmente uno strumento con carattere di urgenza e di accelerare la concessione delle sovvenzioni, abbia lo scopo di presentare al Parlamento e al Consiglio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda FEG congiuntamente alla proposta di mobilitazione del Fondo; accoglie con favore la considerevole accelerazione dell'esame e dell'autorizzazione delle domande che il nuovo regolamento FEG ha determinato;

    16.

    sottolinea che la valutazione intermedia da avviare nel corso del 2015 dovrebbe tenere conto altresì dell'impatto a lungo termine della crisi e della mondializzazione sulle piccole e medie imprese e, quindi, considerare la possibilità di abbassare la soglia di 500 lavoratori collocati in esubero prevista dall'articolo 4 del regolamento FEG, come suggerito dalla risoluzione del Parlamento europeo del 17 settembre 2014;

    17.

    chiede agli Stati membri di evidenziare i casi di addizionalità del FEG, di creare collegamenti più chiari con gli altri fondi e di valutare le modalità più efficaci per far sì che il FEG aggiunga valore ed eviti effetti di spiazzamento;

    18.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    19.

    incarica il suo Presidente di firmare tale decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    20.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 855.

    (2)  GU L 347 del 20.12.2013, pag. 884.

    (3)  GU C 373 del 20.12.2013, pag. 1.

    (4)  Testi approvati, P8_TA(2014)0016.

    (5)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

    (6)  Regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1).


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2015/000 TA 2015 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

    (Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2015/1179/UE .)


    Top