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Document E2015P0035

Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia (Causa E-35/15)

GU C 216 del 16.6.2016, p. 13–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/13


Ricorso proposto il 22 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro il Regno di Norvegia

(Causa E-35/15)

(2016/C 216/10)

In data 22 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro il Regno di Norvegia l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Markus Schneider e Øyvind Bø, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che il Regno di Norvegia è venuto meno agli obblighi derivanti dall’atto di cui al punto 56i dell’allegato XIII dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico) omettendo, entro i termini prescritti, di:

a.

elaborare e attuare un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascun porto in Norvegia, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE;

b.

valutare e approvare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti in Norvegia, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2000/59/CE; nonché

c.

di mettere a disposizione, in tutti i porti in Norvegia, impianti portuali di raccolta adeguati a rispondere alle esigenze delle navi che utilizzano normalmente il porto, senza causare loro ingiustificati ritardi, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2000/59/CE.

2.

condannare il convenuto al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Regno di Norvegia ha mancato di ottemperare, entro i termini prescritti, agli obblighi essenziali in materia di protezione dell’ambiente sanciti dalla direttiva 2000/59/CE («la direttiva» o «direttiva sugli impianti portuali di raccolta»).

Al fine di ridurre gli scarichi in mare dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, la direttiva impone agli Stati del SEE di garantire, in tutti i loro porti, la disponibilità di impianti adeguati in grado di ricevere i rifiuti prodotti dalla nave o i residui del carico, e di elaborare e attuare piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascun porto.

Il 23 ottobre 2007 le autorità norvegesi hanno comunicato all’Autorità di vigilanza EFTA di aver recepito la direttiva sugli impianti portuali di raccolta nel diritto nazionale.

Su richiesta dell’Autorità di vigilanza EFTA, l’Agenzia europea per la sicurezza marittima ha effettuato un’ispezione e, il 28 settembre 2010, ha pubblicato una relazione relativa tra l’altro alle carenze nell’osservanza della direttiva da parte del Regno di Norvegia.

Con parere motivato del 10 luglio 2013, l’Autorità di vigilanza EFTA affermava che il Regno di Norvegia era venuto meno, tra l’altro, agli obblighi di cui all’articolo 4, paragrafo 1, e all’articolo 5, paragrafi 1 e 3, della direttiva. Il Regno di Norvegia veniva invitato ad adottare i provvedimenti necessari per conformarsi al parere motivato entro il 10 settembre 2013.

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che il Regno di Norvegia è venuto meno ai propri obblighi di: i) elaborare e attuare un piano adeguato di raccolta e di gestione dei rifiuti per ciascun porto in Norvegia, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva; ii) valutare e approvare i piani di raccolta e di gestione dei rifiuti per tutti i porti in Norvegia, controllarne l’esecuzione e curare che si proceda ad una nuova approvazione almeno ogni tre anni, come previsto dall’articolo 5, paragrafo 3, della direttiva; e iii) di mettere a disposizione, in tutti i porti sul suo territorio, impianti portuali di raccolta, come previsto dall’articolo 4, paragrafo 1, della direttiva.


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