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Document E2015P0033

Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda (Causa E-33/15)

GU C 216 del 16.6.2016, p. 11–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.6.2016   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

C 216/11


Ricorso proposto il 17 dicembre 2015 dall’Autorità di vigilanza EFTA contro la Repubblica d’Islanda

(Causa E-33/15)

(2016/C 216/08)

In data 17 dicembre 2015 dinanzi alla Corte EFTA ha proposto ricorso contro la Repubblica d’Islanda l’Autorità di vigilanza EFTA, rappresentata da Carsten Zatschler, Clémence Perrin e Íris Ísberg, in qualità di agenti della suddetta Autorità, con sede in Rue Belliard, 35, 1040 Bruxelles, Belgio.

L’Autorità di vigilanza EFTA chiede alla Corte EFTA di:

1.

dichiarare che, omettendo di adottare o di comunicare all’Autorità di vigilanza EFTA, entro i termini prescritti, le misure necessarie ad attuare l’atto di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo (direttiva 2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza), adattato all’accordo dal relativo protocollo 1, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo;

2.

condannare la Repubblica d’Islanda al pagamento delle spese processuali.

Elementi di fatto e di diritto e motivi del ricorso

L’istanza riguarda l’inadempimento da parte della Repubblica d’Islanda, dell’obbligo di conformarsi, entro il 14 marzo 2015, al parere motivato emesso dall’Autorità di vigilanza EFTA in data 14 gennaio 2015, concernente la mancata attuazione nell’ordinamento nazionale di tale Stato della direttiva (2012/26/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che modifica la direttiva 2001/83/CE per quanto riguarda la farmacovigilanza), di cui al punto 15 q del capo XIII dell’allegato II dell’accordo sullo Spazio economico europeo, quale adattato a tale accordo dal relativo protocollo 1 («l’atto»).

L’Autorità di vigilanza EFTA sostiene che, omettendo di adottare le misure necessarie ad attuare l’atto entro i termini prescritti, la Repubblica d’Islanda è venuta meno agli obblighi di cui all’atto e all’articolo 7 dell’accordo SEE.


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