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Document 62015CN0679

    Causa C-679/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 17 dicembre 2015 — Ultra-Brag AG /Hauptzollamt Lörrach

    GU C 111 del 29.3.2016, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    29.3.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 111/5


    Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Baden-Württemberg (Germania) il 17 dicembre 2015 — Ultra-Brag AG /Hauptzollamt Lörrach

    (Causa C-679/15)

    (2016/C 111/06)

    Lingua processuale: il tedesco

    Giudice del rinvio

    Finanzgericht Baden-Württemberg

    Parti

    Ricorrente: Ultra-Brag AG

    Resistente: Hauptzollamt Lörrach

    Questioni pregiudiziali

    1)

    Se l’articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del codice doganale [regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario — CD –] (1) debba essere interpretato nel senso che una persona giuridica, che abbia proceduto all’introduzione della merce, diviene debitrice ai sensi dell’articolo 202, paragrafo 3, primo trattino, del CD, allorché uno dei suoi dipendenti, che non sia il suo rappresentante legale, abbia determinato tale introduzione irregolare con atti compiuti nell’esercizio delle proprie competenze.

    2)

    In caso di risposta negativa alla prima questione:

    Se l’articolo 202, paragrafo 3, secondo trattino, del CD debba essere interpretato nel senso che

    a)

    una persona giuridica ha partecipato all’introduzione irregolare della merce (anche) quando uno dei suoi dipendenti, che non sia il suo rappresentante legale, abbia contribuito, nell’esercizio delle proprie competenze, all’introduzione della merce, e

    b)

    con riguardo alle persone giuridiche che abbiano partecipato all’introduzione irregolare della merce, occorre fare riferimento, in relazione alla fattispecie soggettiva «sapendo o dovendo, secondo ragione, sapere», alla persona fisica incaricata, presso la persona giuridica de qua, all’esecuzione dell’operazione, anche laddove detta persona fisica non sia il rappresentante legale della persona giuridica stessa.

    3)

    In caso di risposta affermativa alla prima o alla seconda questione:

    Se l’articolo 212 bis del CD debba essere interpretato nel senso che, nella valutazione se nella condotta dell’interessato debbano essere ravvisati un intento fraudolento ovvero negligenza manifesta, occorra far riferimento, nel caso di persone giuridiche, unicamente alla condotta tenuta dalla persona giuridica medesima ovvero dai suoi organi, o se debba invece esserle imputato il comportamento della persona fisica sua dipendente ed incaricata, nell’ambito delle proprie competenze, dell’esecuzione dell’operazione.


    (1)  GU L 302, pag. 1.


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