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Document 52013AP0310
Amendment adopted by the European Parliament on 3 July 2013 on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council amending Directive 2003/87/EC clarifying provisions on the timing of auctions of greenhouse gas allowances (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))
Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))
Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD))
GU C 75 del 26.2.2016, p. 300–300
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 75/300 |
P7_TA(2013)0310
Disposizioni sulla tempistica delle aste di quote di gas a effetto serra ***I
Emendamento del Parlamento europeo, approvato il 3 luglio 2013, sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE volta a chiarire le disposizioni sui tempi delle aste di quote di gas a effetto serra (COM(2012)0416 — C7-0203/2012 — 2012/0202(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 075/43)
Emendamento 21
Proposta di decisione
Articolo 1
Direttiva 2003/87/CE
Articolo 10 — paragrafo 4 — comma 1 — ultima frase
Testo della Commissione |
Emendamento |
Se del caso , al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato la Commissione adegua il calendario per ciascun periodo . |
Laddove una valutazione indichi , per i singoli settori industriali, che non si prevede un impatto significativo sui settori o sottosettori soggetti a un elevato rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, la Commissione può, in circostanze eccezionali, adeguare il calendario per il periodo di cui all'articolo 13, paragrafo 1, con inizio il 1o gennaio 2013, al fine di garantire un corretto funzionamento del mercato. La Commissione procede a tale adeguamento una sola volta al massimo per un numero massimo di quote pari a 900 milioni . |
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0046/2013).