Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013BP0307

    Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2013)0291 — C7-0126/2013 — 2013/2087(BUD))

    GU C 75 del 26.2.2016, p. 276–278 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/276


    P7_TA(2013)0307

    Mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione: domanda EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione

    Risoluzione del Parlamento europeo del 3 luglio 2013 sulla proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione) (COM(2013)0291 — C7-0126/2013 — 2013/2087(BUD))

    (2016/C 075/40)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0291 — C7-0126/2013),

    visto l'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (1) (AII del 17 maggio 2006), in particolare il punto 28,

    visto il regolamento (CE) n. 1927/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, che istituisce un Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (2),

    vista la procedura di consultazione a tre prevista al punto 28 dell'AII del 17 maggio 2006,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo su un patto per la crescita e l'occupazione, del 28-29 giugno 2012,

    viste le conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013,

    vista la lettera della commissione per l'occupazione e gli affari sociali,

    vista la relazione della commissione per i bilanci (A7-0243/2013),

    A.

    considerando che l'Unione europea, con il suo Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG), ha predisposto appositi strumenti legislativi e di bilancio per fornire un sostegno supplementare ai lavoratori che risentono delle conseguenze dei grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale, aggravate dalla crisi economica, finanziaria e sociale, e per agevolare al loro reinserimento sul mercato del lavoro;

    B.

    considerando che la Commissione attua il Fondo in base alle norme generali stabilite dal regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (3) e alle modalità di attuazione applicabili a questo tipo di esecuzione del bilancio dell'Unione;

    C.

    considerando che il sostegno finanziario dell'Unione ai lavoratori licenziati per esubero dovrebbe essere dinamico e reso disponibile nel modo più rapido ed efficiente possibile, in conformità con la dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, adottata durante la riunione di concertazione del 17 luglio 2008, e nel debito rispetto dell'AII del 17 maggio 2006 con riferimento all'adozione della decisione di mobilitare il Fondo,

    D.

    considerando che, su iniziativa della Commissione, una quota massima dello 0,35 % dell'importo annuo del FEG può essere destinato, ogni anno, all'assistenza tecnica, allo scopo di finanziare le attività di monitoraggio, d'informazione, di sostegno amministrativo e tecnico, nonché di audit, di controllo e di valutazione, necessarie all'applicazione del regolamento FEG, come stabilito all'articolo 8, paragrafo 1, di tale regolamento, tra cui la fornitura di informazioni e di orientamenti agli Stati membri sull'utilizzo, il monitoraggio e la valutazione del FEG, nonché la fornitura di informazioni alle parti sociali a livello europeo e nazionale sull'utilizzo del FEG (articolo 8, paragrafo 4, del regolamento FEG);

    E.

    considerando che, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG, la Commissione è tenuta a predisporre un sito internet, disponibile in tutte le lingue dell'Unione, che offra e divulghi informazioni sulla presentazione delle domande, evidenziando il ruolo dell'autorità di bilancio;

    F.

    considerando che, in virtù di tali articoli, la Commissione ha richiesto la mobilitazione del FEG per coprire le spese legate all' assistenza tecnica per monitorare le domande ricevute e i contributi erogati nonché le misure proposte e attuate, per ampliare il sito web, realizzare pubblicazioni e strumenti audiovisivi, creare una base di conoscenze, fornire sostegno amministrativo e tecnico agli Stati membri e per preparare la valutazione finale del FEG (2007-2013);

    G.

    considerando che la domanda soddisfa le condizioni di ammissibilità stabilite dal regolamento FEG;

    1.

    concorda con le misure proposte dalla Commissione che devono essere finanziate come assistenza tecnica a norma dell'articolo 8, paragrafi 1 e 4, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento FEG;

    2.

    si rammarica profondamente che i risultati della valutazione finale ex post del FEG giungeranno troppo tardi perché se ne possa tenere conto nel dibattito sul nuovo regolamento relativo al FEG per il periodo 2014-2020, soprattutto per quanto concerne l'efficacia dell'uso del criterio della deroga per la crisi, dal momento che i casi FEG pertinenti non sono stati analizzati nella relazione sulla valutazione intermedia del FEG;

    3.

    rileva che la Commissione ha già iniziato, nel 2011, ad occuparsi del modulo di domanda elettronico e delle procedure standardizzate per la semplificazione delle domande, una loro più rapida elaborazione e una migliore comunicazione dei risultati; invita la Commissione a presentare i progressi compiuti grazie all'uso dell'assistenza tecnica nel 2011 e nel 2012;

    4.

    ricorda l'importanza del collegamento in rete e dello scambio di informazioni relative al FEG; sostiene pertanto il finanziamento del Gruppo di esperti delle persone di contatto del FEG nonché altre attività di messa in rete tra gli Stati membri, come il seminario di quest'ano destinato agli operatori sull'attuazione del FEG; sottolinea la necessità di rafforzare ulteriormente i collegamenti tra tutti coloro che si occupano delle domande FEG, comprese le parti sociali, così da creare tutte le sinergie possibili;

    5.

    sollecita la Commissione a invitare il Parlamento ai seminari e alle riunioni del Gruppo di esperti delle persone di contatto, organizzati grazie all'assistenza tecnica, avvalendosi delle disposizioni pertinenti dell'accordo quadro sulle relazioni fra il Parlamento europeo e la Commissione europea (4);

    6.

    incoraggia gli Stati membri ad approfittare dello scambio delle migliori prassi e a trarre insegnamenti soprattutto da quegli Stati membri già dotati di reti d'informazione nazionali sul FEG, che coinvolgono le parti sociali e i soggetti interessati a livello locale, onde disporre di una valida struttura di assistenza per far fronte a qualsiasi eventuale situazione che rientri nell'ambito di applicazione del FEG;

    7.

    sollecita la Commissione a invitare le parti sociali ai seminari per gli operatori del settore organizzati grazie all'assistenza tecnica;

    8.

    chiede agli Stati membri e a tutte le istituzioni interessate di compiere gli sforzi necessari per migliorare le disposizioni procedurali e di bilancio al fine di accelerare la mobilitazione del FEG; prende atto, a tale proposito, della procedura perfezionata messa in atto dalla Commissione, dando seguito alla richiesta del Parlamento di accelerare lo sblocco dei finanziamenti, al fine di presentare all'autorità di bilancio la valutazione della Commissione sull'ammissibilità di una domanda contestualmente alla proposta di mobilitazione del FEG; auspica l'introduzione di ulteriori miglioramenti procedurali nel quadro delle prossime revisioni del FEG e il raggiungimento di una maggiore efficienza, trasparenza e visibilità del FEG;

    9.

    teme il possibile impatto negativo che la riduzione del personale potrebbe avere sulla valutazione rapida, regolare ed efficace delle domande e sull'attuazione dell'assistenza tecnica del FEG; ritiene che un'eventuale revisione dell'organico a breve o a lungo termine debba basarsi su una valutazione d'impatto preliminare e tenere pienamente conto anche degli obblighi giuridici dell'Unione, nonché delle nuove competenze e delle maggiori funzioni attribuite alle istituzioni dai trattati;

    10.

    deplora che la Commissione non abbia previsto specifiche attività di sensibilizzazione per il 2013, dal momento che alcuni Stati membri, fra cui utilizzatori del FEG, mettono in dubbio l'utilità e i vantaggi del FEG;

    11.

    osserva che, in seguito alle ripetute richieste del Parlamento, un importo di 50 milioni di EUR in stanziamenti di pagamento è stato iscritto nel bilancio 2013 alla linea 04 05 01 relativa al FEG; ricorda che il Fondo è stato creato come strumento specifico distinto, con obiettivi e scadenze propri, e che è pertanto giustificata un'apposita dotazione così da evitare i ritardi dovuti al fatto che attualmente il Fondo è finanziato tramite storni da altre linee di bilancio, il che potrebbe compromettere il conseguimento degli obiettivi sociali, economici e politici del FEG;

    12.

    auspica che le azioni avviate dalla Commissione nel settore dell'assistenza tecnica contribuiscano ad aumentare il valore aggiunto del FEG e si traducano in un sostegno a lungo termine più mirato e nel reinserimento dei lavoratori in esubero;

    13.

    deplora vivamente la decisione del Consiglio di bloccare la proroga della «deroga per la crisi», che permette di fornire assistenza finanziaria anche ai lavoratori licenziati a causa dell'attuale crisi sociale, finanziaria ed economica, oltre a quelli che perdono il lavoro a seguito di grandi cambiamenti strutturali del commercio mondiale, e che consente di aumentare la quota di cofinanziamento dell'Unione al 65 % dei costi del programma per le domande inoltrate dopo il termine del 31 dicembre 2011; invita il Consiglio a ripristinare senza indugio questa misura, soprattutto nel contesto del rapido deterioramento della situazione sociale in numerosi Stati membri a seguito dell'espandersi e dell'aggravarsi della recessione;

    14.

    approva la decisione allegata alla presente risoluzione;

    15.

    incarica il suo Presidente di firmare la decisione congiuntamente al Presidente del Consiglio e di provvedere alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea;

    16.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione, compreso l'allegato, al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 139 del 14.6.2006, pag. 1.

    (2)  GU L 406 del 30.12.2006, pag. 1.

    (3)  GU L 298 del 26.10.2012, pag. 1.

    (4)  GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.


    ALLEGATO

    DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    concernente la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, in conformità al punto 28 dell'accordo interistituzionale del 17 maggio 2006 tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio e la sana gestione finanziaria (EGF/2013/000 TA 2013 — Assistenza tecnica su iniziativa della Commissione)

    (Il testo dell'allegato non figura poiché esso corrisponde all'atto finale, la decisione 2013/420/UE.)


    Top