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Document 52013DP0292

    Decisione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2012/2325(IMM))

    GU C 75 del 26.2.2016, p. 169–170 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/169


    P7_TA(2013)0292

    Richiesta di revoca dell'immunità parlamentare di Marine Le Pen

    Decisione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen (2012/2325(IMM))

    (2016/C 075/27)

    Il Parlamento europeo,

    vista la richiesta di revoca dell'immunità di Marine Le Pen, trasmessa il 26 novembre 2012 dal ministro della Giustizia della Repubblica francese, nel quadro della richiesta del 7 novembre 2012 del procuratore generale presso la Corte d'appello di Lione, annunciata in Aula il 10 dicembre 2012,

    avendo ascoltato l'on. Bruno Gollnisch, in rappresentanza di Marine Le Pen, conformemente all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento,

    visti gli articoli 8e 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, e l'articolo 6, paragrafo 2, dell'Atto relativo all'elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto, del 20 settembre 1976,

    viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea del 12 maggio 1964, del 10 luglio 1986, del 15 e 21 ottobre 2008, del 19 marzo 2010, del 6 settembre 2011 e del 17 gennaio 2013 (1),

    visto l'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese,

    visti l'articolo 6, paragrafo 2, e l'articolo 7 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione giuridica (A7-0236/2013),

    A.

    considerando che il procuratore generale della Corte d'appello di Lione ha chiesto la revoca dell'immunità parlamentare di Marine Le Pen, deputato al Parlamento europeo, nel quadro di un'azione giudiziaria relativa a un presunto reato;

    B.

    considerando che l'articolo 9 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea statuisce che i deputati al Parlamento europeo godano sul territorio nazionale delle medesime immunità riconosciute ai parlamentari di tale Stato;

    C.

    considerando che, ai sensi dell'articolo 26 della Costituzione della Repubblica francese, nessun membro del Parlamento può essere perseguito per opinioni o voti espressi nell'esercizio delle sue funzioni;

    D.

    considerando che Marine Le Pen è accusata di incitazione all'odio, alla discriminazione o alla violenza nei confronti di un gruppo di persone a motivo della loro appartenenza a una religione, reato previsto dal diritto francese, segnatamente dall'articolo 24, comma 8, dall'articolo 23, comma 1, e dall'articolo 42 della legge del 29 luglio 1881 nonché dall'articolo 93-3, della legge 82-652 del 29 luglio 1982, e le cui pene figurano all'articolo 24, paragrafi 8, 10, 11 e 12 della legge del 29 luglio 1881 e all'articolo 131-26, comma 2 e 3, del Codice penale;

    E.

    considerando che gli atti presunti non sono in diretto o evidente rapporto con l'esercizio delle funzioni di deputato al Parlamento europeo di Marine Le Pen, né costituiscono opinioni o voti espressi nel quadro delle sue funzioni di deputato al Parlamento europeo ai sensi dell'articolo 8 del Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea;

    F.

    considerando che l'accusa in questione non ha alcun rapporto con la funzione di Marine Le Pen di deputato al Parlamento europeo;

    G.

    considerando che non vi è motivo di sospettare l'esistenza di un caso di fumus persecutionis;

    1.

    decide di revocare l'immunità di Marine Le Pen;

    2.

    incarica il suo Presidente di trasmettere immediatamente la presente decisione e la relazione della commissione competente al Ministro della giustizia della Repubblica francese e a Marine Le Pen.


    (1)  Sentenza del 12 maggio 1964 nella causa 101/63, Wagner/Fohrmann e Krier (Raccolta 1964, pag. 383); sentenza del 10 luglio 1986 nella causa 149/85, Wybot/Faure e altri (Raccolta 1986, pag. 2391; sentenza del 15 ottobre 2008 nella causa T-345/05, Mote/Parlamento (Raccolta 2008, pag. II-2849); sentenza del 21 ottobre 2008 nelle cause riunite C-200/07 e C-201/07, Marra/De Gregorio e Clemente (Raccolta 2008, pag. I-7929); sentenza del 19 marzo 2010 nella causa T-42/06, Gollnisch/Parlamento (Raccolta 2010, pag. II-1135); sentenza del 6 settembre 2011 nella causa C-163/10, Patriciello (Raccolta 2011, pag. I-7565); e sentenza del 17 settembre 2013 nelle cause riunite T-346/11 e T-347/11, Gollnisch/Parlamento (non ancora pubblicata nella Raccolta).


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