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Document 52013IP0325

    Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi (2013/2583(RSP))

    GU C 75 del 26.2.2016, p. 114–118 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/114


    P7_TA(2013)0325

    Avvio dei negoziati su un accordo multilaterale sui servizi

    Risoluzione del Parlamento europeo del 4 luglio 2013 sull'avvio di negoziati per un accordo multilaterale sui servizi (2013/2583(RSP))

    (2016/C 075/17)

    Il Parlamento europeo,

    viste le sue precedenti relazioni sui servizi, in particolare la sua risoluzione del 4 settembre 2008 sul commercio dei servizi (1),

    viste le sue precedenti risoluzioni sullo stato di avanzamento dell'agenda di Doha per lo sviluppo (DDA) e sul futuro dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), segnatamente la sua risoluzione del 16 dicembre 2009 sulle prospettive dell'agenda di Doha per lo sviluppo a seguito della settima conferenza ministeriale dell'OMC (2) e la sua risoluzione del 14 settembre 2011 sull'andamento dei negoziati sull'agenda di Doha per lo sviluppo (3),

    vista la sua risoluzione del 13 dicembre 2011 sugli ostacoli agli scambi e agli investimenti (4),

    visti il protocollo N. 26 al trattato sul funzionamento dell'Unione europea sui servizi di interesse generale e la Carta dei diritti fondamentali,

    visti l'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS), entrato in vigore il 1o gennaio 1995, e la sua risoluzione del 12 marzo 2003 sull'accordo generale sul commercio dei servizi (GATS) in ambito OMC e la diversità culturale (5),

    visto il progetto di direttive di negoziato in vista della conclusione di un accordo multilaterale sullo scambio di servizi, presentato dalla Commissione il 15 febbraio 2013,

    vista la comunicazione della Commissione dal titolo «Commercio, crescita e affari mondiali — La politica commerciale quale componente essenziale della strategia 2020 dell'UE» (6),

    vista la relazione della Commissione al Consiglio europeo dal titolo «Ostacoli al commercio e agli investimenti — Relazione 2012» (7),

    vista la relazione del 21 aprile 2011 del presidente del Consiglio per il commercio dei servizi dell'OMC, l'Ambasciatore Fernando de Mateo, destinata al comitato per i negoziati commerciali relativamente alla sessione straordinaria dei negoziati sullo scambio di servizi (8),

    vista la dichiarazione rilasciata dal gruppo «Really good friends of services» (RGF) il 5 luglio 2012,

    visto l'articolo 110, paragrafo 2, del suo regolamento,

    A.

    considerando che i servizi generano quasi tre quarti del PIL e dell'occupazione nell'Unione europea e sono fondamentali per mantenere e rafforzare la competitività dell'Unione;

    B.

    considerando che i servizi rappresentavano il 28 % delle esportazioni dell'UE nel 2011 e che, nello stesso anno, costituivano più della metà dei suoi investimenti diretti esteri nei paesi terzi;

    C.

    considerando che l'UE svolge un ruolo di rilievo nel commercio di servizi, essendo il maggior esportatore di servizi a livello mondiale, con una quota pari al 25,65 % del totale delle esportazioni mondiali di servizi nel 2011;

    D.

    considerando che tutti i paesi dovrebbero avere la possibilità di sviluppare, mantenere e regolamentare i servizi pubblici nell'interesse generale;

    E.

    considerando che 129 paesi membri dell'OMC si sono impegnati a titolo del GATS, ma che la maggior parte di tali paesi non ha assunto impegni in tutti i settori;

    F.

    considerando che l'attuale situazione economica e finanziaria ha messo più che mai in risalto il ruolo fondamentale dei servizi pubblici nell'Unione europea; che in settori quali l'assistenza sanitaria, l'assistenza all'infanzia, agli anziani e ai disabili e l'edilizia sociale tali servizi offrono una rete di protezione fondamentale per i cittadini e contribuiscono a promuovere la coesione sociale; che nel campo dell'istruzione, della formazione e dell'occupazione i servizi pubblici svolgono un ruolo essenziale nell'agenda per la crescita e l'occupazione;

    G.

    considerando che, all'epoca della sesta conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi a Hong Kong nel 2005, soltanto 30 paesi avevano presentato nuove offerte di servizi e che i negoziati multilaterali sui servizi hanno a malapena compiuto progressi dal luglio 2008;

    H.

    considerando che, sulla scia della crisi economica del 2008 e 2009, sono state introdotte nuove misure protezionistiche atte a limitare lo scambio di servizi;

    I.

    considerando che nel 2012 si sono svolti colloqui preliminari fra i membri del gruppo RGF in merito al formato e alla struttura di un accordo sullo scambio di servizi;

    J.

    considerando che i 21 paesi membri (9) dell'OMC che partecipano ai negoziati con l'UE aderiscono, per la maggior parte, all'OCSE e rappresentano il 70 % degli scambi transfrontalieri mondiali nel settore dei servizi (escludendo il commercio dei servizi all'interno dell'UE) e il 58 % degli scambi relativi ai servizi commerciali dell'UE; che, per il momento, ai negoziati non partecipa nessuno dei paesi BRICS, nessuno dei paesi appartenenti all'Associazione delle nazioni del sud-est asiatico (ASEAN) e nessuno Stato dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;

    K.

    considerando che il 15 febbraio 2013 la Commissione ha presentato al Consiglio un progetto di direttive di negoziato e che il 18 marzo 2013 ha ricevuto un mandato per partecipare ai negoziati per l'accordo sullo scambio di servizi;

    1.

    è dell'avviso che il sistema commerciale multilaterale rappresentato dall'OMC rimanga il quadro più efficace per conseguire un commercio mondiale aperto ed equo; conviene tuttavia che, a causa della situazione di stallo verificatasi nel corso dell'ottava conferenza ministeriale dell'OMC nel dicembre 2011, fossero necessarie nuove iniziative bilaterali e multilaterali per dare nuovo impulso ai negoziati commerciali di Ginevra; sottolinea, nondimeno, la necessità che tutte le nuove iniziative rimangano ancorate al quadro dell'OMC;

    2.

    si rammarica del fatto che, sin dell'inizio del ciclo dei negoziati di Doha, sia stata prestata una scarsa attenzione allo scambio di servizi; sottolinea che nel XXI secolo i servizi rappresentano la spina dorsale delle economie e degli scambi commerciali, dato che l'emergere di catene globali del valore si basa sulla fornitura di servizi; sottolinea l'importanza dei servizi di interesse generale, i quali offrono reti di protezione fondamentali per i cittadini e promuovono la coesione sociale a livello locale, regionale, statale e di Unione europea;

    3.

    deplora il fatto che gli elenchi di impegni assunti a titolo del GATS dai paesi membri dell'OMC siano divenuti obsoleti e non riflettano l'effettivo livello degli ostacoli al commercio di servizi nei paesi in questione, specialmente in quelli che hanno intrapreso una sostanziale liberalizzazione autonoma, come pure il fatto che i paesi membri dell'OMC presentino ancora livelli alquanto disparati e poco chiari di liberalizzazione e di discipline per quanto concerne gli impegni assunti in materia di commercio di servizi;

    4.

    saluta con favore l'avvio di negoziati per un accordo sullo scambio di servizi e chiede che l'UE partecipi a questi colloqui sin dall'inizio, in modo da poter promuovere i suoi interessi e difendere le sue posizioni sul formato e la struttura dell'accordo; ritiene che la partecipazione dell'UE possa favorire la coerenza tra l'accordo sullo scambio di servizi e il sistema multilaterale, nonché contribuire a salvaguardare un adeguato controllo parlamentare del processo di negoziato;

    5.

    si rammarica del fatto che il Consiglio abbia conferito il mandato senza aver preso in considerazione il punto di vista del Parlamento;

    6.

    rammenta alla Commissione il suo obbligo di informare immediatamente ed esaustivamente il Parlamento in tutte le fasi dei negoziati (sia prima che dopo i cicli di negoziato);

    7.

    chiede alla Commissione di garantire che i negoziati sull'accordo sullo scambio di servizi siano condotti in conformità delle norme dell'OMC sulla trasparenza e che tutti i membri dell'OMC ricevano, in tempo utile, informazioni esaustive al riguardo;

    8.

    ritiene che non sia stata raggiunta una massa critica che consentirebbe di estendere i benefici di questo futuro accordo sullo scambio di servizi a tutti i membri dell'OMC e che, pertanto, la clausola di nazione più favorita del GATS (10) non dovrebbe applicarsi a tale accordo;

    9.

    osserva tuttavia con preoccupazione che le parti del negoziato non includono i mercati emergenti (tranne la Turchia) e segnatamente i paesi BRICS, nei quali si registra la crescita degli scambi e degli investimenti nel settore dei servizi e dove gli ostacoli, soprattutto agli investimenti esteri, sono i più consistenti; invita pertanto la Cina e le altre economie emergenti a partecipare ai negoziati;

    10.

    ritiene che il fatto di mantenere aperta la possibilità che altri paesi, incluse le economie emergenti, partecipino a questi negoziati non dovrebbe comportare un abbassamento del livello di ambizione di questo accordo, dato che soltanto un grado elevato di liberalizzazione e di convergenza delle discipline potrebbe convincere questi paesi a unirsi ai negoziati;

    11.

    raccomanda che, per mantenere aperta la possibilità di rendere multilaterale il futuro accordo sul commercio dei servizi, la sua configurazione segua il formato e la struttura del GATS, compresa la nozione di elenco positivo degli impegni, e riprenda le definizioni e i principi fondamentali enunciati nel GATS, unitamente alle sue norme in materia di trattamento nazionale, accesso ai mercati e discipline;

    12.

    esorta la Commissione a formulare una proposta di partenza simile alla sua ultima proposta di elenco del GATS e a perseguire, in sede di negoziati sugli impegni in materia di accesso al mercato, i seguenti obiettivi:

    assicurare condizioni concorrenziali più eque riducendo le diseguaglianze, per quanto concerne gli impegni del GATS, fra le parti, i settori e le modalità;

    promuovere un programma ambizioso per quanto riguarda gli interessi offensivi dell'UE, con particolare riferimento ai servizi alle imprese, ai servizi TIC, ai servizi finanziari e giuridici, al commercio elettronico, ai servizi di trasporto aereo e marittimo, ai servizi ambientali, al turismo e all'edilizia; difendere gli interessi dell'UE nei mercati dei paesi terzi inserendo, nel contempo, all'interno dell'accordo le misure prudenziali del GATS che consentono ai paesi partecipanti di adottare una regolamentazione nazionale dei mercati e dei prodotti finanziari a fini di vigilanza; chiedere che le misure prudenziali del GATS relative ai servizi finanziari siano integrate nell'accordo, in modo che le parti contraenti possano adottare misure a titolo cautelare, indipendentemente dalle altre eventuali disposizioni contenute nell'accordo;

    difendere le sensibilità europee per quanto concerne i servizi pubblici e i servizi di interesse generale (quali definiti nei trattati dell'UE) nei settori dell'istruzione pubblica, della salute pubblica, dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento dei rifiuti e continuando, come avviene nel quadro del GATS e degli accordi bilaterali di libero scambio, a non assumere impegni in relazione ai servizi audiovisivi o culturali;

    impedire impegni e norme riguardanti i servizi finanziari che siano in contraddizione con le misure recentemente adottate per regolamentare i mercati e i prodotti finanziari;

    adottare un approccio cauto alle offerte scambiate nel quadro della «modalità 4», tenendo conto che l'Unione europea ha interessi offensivi nel settore della manodopera altamente qualificata e che essa dovrebbe soprattutto ribadire, nell'ambito dell'accordo sullo scambio di servizi, che la circolazione temporanea di persone fisiche per prestare un servizio nel quadro della «modalità 4» deve rispettare i diritti del lavoro e sociali e gli accordi collettivi a livello nazionale e che, analogamente al GATS, a nessuna delle parti può essere impedito di applicare misure atte a regolamentare l'ingresso di persone fisiche nel proprio territorio, a condizione che tali misure non annullino i vantaggi derivanti dall'impegno delle parti;

    mantenere una posizione neutra in merito alla natura pubblica o privata della proprietà degli operatori economici oggetto di impegni;

    garantire che l'eventuale liberalizzazione dei flussi di dati avvenga nella piena coerenza con l'acquis communautaire per quanto concerne la vita privata e la protezione dei dati;

    13.

    prende atto che l'UE ha già concluso o sta negoziando, con alcuni dei partner negoziali dell'accordo sullo scambio di servizi (tra cui il Giappone e presto gli Stati Uniti), accordi commerciali bilaterali che contengono capitoli importanti sui servizi, nell'ambito dei quali sono affrontate meglio le questioni bilaterali specifiche di ciascun paese; ritiene che, in termini di accesso al mercato, la posta in gioco per l'UE in questi negoziati dipenda dagli altri partner (ad esempio l'Australia, la Nuova Zelanda, il Messico, Taiwan e la Turchia);

    14.

    sottolinea che l'inclusione dei principi di status quo (standstill) e del «dente d'arresto» (ratchet) negli elenchi dovrebbe permettere di vincolare gli impegni delle parti ai livelli attuali e condurre a una maggiore apertura progressiva;

    15.

    ritiene che l'accordo sul commercio dei servizi dovrebbe offrire discipline regolamentari più incisive in materia di trasparenza, concorrenza, requisiti per il rilascio delle licenze e regolamentazioni specifiche di settore, fermo restando il diritto di ciascun paese di adottare regolamenti debitamente giustificati per motivi di politica pubblica (11);

    16.

    reputa essenziale che l'UE e i suoi Stati membri mantengano la possibilità di preservare e sviluppare le rispettive politiche culturali e in materia di audiovisivi, e che possano farlo nel contesto delle rispettive legislazioni, delle norme e degli accordi vigenti; valuta positivamente, pertanto, il fatto che il Consiglio abbia escluso i servizi culturali e audiovisivi dal mandato negoziale;

    17.

    sottolinea che questo negoziato rappresenta un'opportunità per migliorare le norme in materia di appalti pubblici (12) e sovvenzioni (13) nel settore dei servizi, sulle quali i negoziati GATS si sono arenati;

    18.

    ritiene che l'accordo sullo scambio di servizi debba includere una clausola di adesione, disposizioni che definiscano le condizioni e le procedure per rendere l'accordo multilaterale estendendolo alla totalità dei membri dell'OMC, nonché un meccanismo specifico di risoluzione delle controversie, ferma restando la possibilità di ricorrere al meccanismo generale di risoluzione delle controversie dell'OMC;

    19.

    prende atto che il mandato negoziale è stato proposto dalla Commissione e adottato dal Consiglio senza alcuna valutazione d'impatto; insiste affinché la Commissione dia seguito alle proprie intenzioni di elaborare una valutazione d'impatto sulla sostenibilità e che, nel farlo, consulti i soggetti interessati per quanto concerne le problematiche sociali, ambientali e di altra natura; chiede che la Commissione pubblichi la valutazione d'impatto sulla sostenibilità, in modo che le sue conclusioni siano prese in considerazione in sede di negoziati;

    20.

    ritiene che un termine di due anni per la conclusione dei negoziati sia molto ambizioso; sottolinea che la qualità deve avere la priorità rispetto ai tempi, e insiste sul fatto che i negoziati devono essere trasparenti e devono prevedere le opportunità e i tempi necessari per consentire un dibattito pubblico e parlamentare informato;

    21.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 295 E del 4.12.2009, pag. 67.

    (2)  GU C 286 E del 22.10.2010, pag. 1.

    (3)  GU C 51 E del 22.2.2013, pag. 84.

    (4)  GU C 168 E del 14.6.2013, pag. 1.

    (5)  GU C 61 E del 10.3.2004, pag. 289.

    (6)  COM(2010)0612.

    (7)  COM(2012)0070.

    (8)  TN/S/36.

    (9)  Australia, Canada, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Hong Kong, Israele, Giappone, Corea, Messico, Nuova Zelanda, Norvegia, Pakistan, Panama, Paraguay, Perù, Svizzera, Taiwan, Turchia e Stati Uniti.

    (10)  Articolo II del GATS.

    (11)  Articoli XIV e XIV bis del GATS.

    (12)  Articolo XIII del GATS.

    (13)  Articolo XV del GATS.


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