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Document 52013IP0301

    Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (2012/2321(INI))

    GU C 75 del 26.2.2016, p. 34–41 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/34


    P7_TA(2013)0301

    Contributo delle cooperative al superamento della crisi

    Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sul contributo delle cooperative al superamento della crisi (2012/2321(INI))

    (2016/C 075/05)

    Il Parlamento europeo,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in particolare l'articolo 54,

    visto il trattato sull'Unione europea (TUE), in particolare l'articolo 3, paragrafo 3,

    vista la sua risoluzione del 19 febbraio 2009 sull'economia sociale (1),

    vista la sua risoluzione, del 13 marzo 2012, sullo statuto della società cooperativa europea per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (2),

    vista la sua risoluzione del 15 gennaio 2013 recante raccomandazioni alla Commissione concernenti l'informazione e la consultazione dei lavoratori, l'anticipazione e la gestione delle ristrutturazioni (3),

    visto il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (4),

    vista la raccomandazione della Commissione 94/1069/CE, del 7 dicembre 1994, sulla successione nelle piccole e medie imprese (5),

    vista la Comunicazione della Commissione relativa alla trasmissione delle piccole e medie imprese (6),

    vista la Comunicazione della Commissione sulla promozione delle società cooperative in Europa (COM(2004)0018),

    vista la Comunicazione della Commissione sull'iniziativa per l'imprenditoria sociale (COM(2011)0682),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Cooperative e ristrutturazione» (7),

    visti la raccomandazione n. 193 dell'OIL relativa alla promozione delle cooperative, che è stata approvata dai governi di tutti i 27 Stati membri, la risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU del 2001 sulle cooperative nello sviluppo umano e il fatto che le Nazioni Unite hanno proclamato il 2012 «Anno internazionale delle cooperative»,

    visto l'articolo 48 del suo regolamento,

    vista la relazione della commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (A7-0222/2013),

    Introduzione

    1.

    rileva che le cooperative, unitamente alle altre imprese dell'economia sociale, svolgono un ruolo essenziale nell'economia europea, specie in tempi di crisi, in quanto coniugano redditività e solidarietà, creano posti di lavoro di alta qualità, rafforzano la coesione sociale, economica e regionale e generano capitale sociale; sottolinea anche la necessità di disporre di un quadro normativo più chiaro e coerente per tali soggetti, tenendo debitamente conto della ricchezza rappresentata dalla loro diversità e specificità;

    2.

    osserva che nell'UE le cooperative stanno acquisendo sempre maggiore importanza e che si contano ca. 160 000 imprese cooperative di proprietà di 123 milioni di soci che danno lavoro a 5,4 milioni di persone; che ca. 50 000 di esse operano nell'industria e nei servizi e occupano 1,4 milioni di persone; che le cooperative contribuiscono in media per il 5 % circa al PIL di ciascuno Stato membro; constata che negli ultimi anni sono state costituite diverse centinaia di imprese cooperative industriali e di servizi come conseguenza della ristrutturazione delle imprese in crisi o senza successori, salvando e riqualificando così le attività economiche e i posti di lavoro locali; osserva che i consorzi di cooperative industriali e di servizi hanno avuto un impatto fondamentale sullo sviluppo regionale in alcune delle regioni più industrializzate dell'UE; constata inoltre che le cooperative «sociali», specializzate nell'inserimento nel mondo del lavoro, occupano oltre 30 000 persone svantaggiate e con disabilità nei settori secondario e terziario; rileva che le cooperative sono divenute un modello per i lavoratori autonomi e le professioni liberali, un modello che si è sviluppato notevolmente in nuovi settori, ad esempio nei servizi sociali, sanitari, digitali, di supporto alle imprese e nei servizi di interesse generale precedentemente erogati dal settore pubblico (ad es. servizi ambientali e gestione delle aree naturali, istruzione e cultura, produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili); osserva che le cooperative svolgono un ruolo molto importante nell'UE in termini economici, sociali, occupazionali e di sviluppo sostenibile; sono un motore di innovazione sociale — aspetto cui viene dato grande rilievo sia nella strategia Europa 2020 che nell'ambito di Orizzonte 2020 — e contribuiscono alla realizzazione dell'obiettivo dello sviluppo economico e sociale sostenibile delle comunità regionali e locali;

    3.

    ribadisce che il modello imprenditoriale cooperativo contribuisce a un vero pluralismo economico, rappresenta un elemento indispensabile della «economia sociale di mercato» ed è pienamente in linea con i valori del trattato UE e con gli obiettivi della strategia Europa 2020;

    4.

    rileva che molte cooperative si sono dimostrate in tempi di crisi più resilienti delle stesse imprese tradizionali, in termini sia di tasso di occupazione che di chiusura aziendale; nota che nonostante la crisi sono state create cooperative in settori nuovi e innovativi e che la loro resilienza può essere ampiamente dimostrata, in particolare per le banche cooperative e le cooperative industriali e di servizi (cooperative di lavoro, cooperative sociali e cooperative di PMI); osserva che lo sviluppo di cooperative si è dimostrato più idoneo a rispondere alle nuove esigenze e a stimolare la creazione di posti di lavoro rispetto ad altri modelli, grazie alla loro grande capacità di adattarsi ai cambiamenti e di conservare la propria continuità operativa nel perseguimento delle finalità istituzionali, anche in situazioni di rischio; sottolinea anche il ruolo strategico delle cooperative di PMI, che possono fornire soluzioni collettive a problemi comuni e realizzare economie di scala; rileva altresì l'importanza crescente delle «cooperative di comunità» che consentono, soprattutto nelle zone remote e svantaggiate, la partecipazione diretta dei cittadini in relazione a diverse esigenze come ad esempio i servizi sociali e sanitari, quelli scolastici, i servizi commerciali, le comunicazioni, ecc.;

    5.

    ritiene che, in periodi di recessione, le cooperative possano promuovere efficacemente l'imprenditoria su scala micro-economica, in quanto consentono ai piccoli imprenditori — spesso gruppi di cittadini — di assumere responsabilità imprenditoriali; sostiene a tale riguardo lo sviluppo di cooperative nei settori del sociale e del welfare, che permette di garantire ai gruppi più deboli una maggiore partecipazione sociale;

    6.

    sostiene che, grazie alla sua decentralità, il modello cooperativo contribuisce non poco all'attuazione delle priorità per il 2020 stabilite nella direttiva sulle fonti di energia rinnovabili (2009/28/EC) e al passaggio dall'energia fossile a quella rinnovabile; sottolinea al riguardo che oltre 1 000 cooperative nel campo delle energie rinnovabili (REScoop) sono state create da cittadini; osserva che le cooperative REScoop consentono ai cittadini di divenire soci cooperativi di progetti locali e così facendo stimolano gli investimenti in progetti di energia rinnovabile, il che a sua volta promuove l'accettazione sociale dei nuovi impianti energetici di questo tipo; ritiene che la partecipazione dei cittadini alla produzione energetica possa sensibilizzarli maggiormente alla necessità di consumi energetici sostenibili ed efficienti e rafforzare al tempo stesso il loro controllo sui prezzi dell'energia; chiede alla Commissione di prestare particolare attenzione al ruolo che possono svolgere le cooperative nel settore dell'energia ai fini di un maggiore ricorso alle fonti di energia rinnovabile e del miglioramento dell'efficienza energetica;

    7.

    è del parere che la maggiore resilienza delle cooperative sia in gran parte dovuta al modello cooperativo di governance, che si basa sulla proprietà congiunta, sulla partecipazione economica e sul controllo democratico dei soci, sull'organizzazione e direzione a cura dei soci-stakeholder e sull'impegno verso la comunità; sottolinea che la resilienza si deve anche al metodo per esse tipico dell'accumulazione di capitale, che è meno dipendente dall'evoluzione dei mercati finanziari ed è legato sia all'allocazione delle eccedenze a fondi di riserva in parte (se possibile) indivisibili (in particolare sotto forma di attivi — che rafforzano il movimento cooperativo in generale — al netto dei pagamenti a fronte di debiti pendenti in caso di liquidazione) sia all'implementazione degli obiettivi delle imprese, obiettivi che denotano un equilibrio fra finalità sociali ed economiche e l'intento di migliorarne l'attività e l'operatività; ritiene che tale modello promuova l'esistenza di cooperative caratterizzate da un approccio intergenerazionale a lungo termine e radicate nell'economica locale, che aiutino lo sviluppo sostenibile locale ed evitino le delocalizzazioni, anche quando si internazionalizzano;

    8.

    constata che le imprese cooperative sono in grado di soddisfare in modo efficace ed efficiente bisogni nuovi ed esistenti, in aree come la gestione delle risorse culturali e della creatività e la sostenibilità ambientale in rapporto a nuovi stili di vita e di consumo; evidenzia che le cooperative hanno messo in campo anche valori come la tutela della legalità: ne è un esempio l'Italia dove viene loro affidata la gestione dei beni confiscati alla mafia;

    9.

    ritiene che le cooperative debbano essere pienamente inserite negli obiettivi della politica industriale dell'UE e nelle azioni intraprese nell'ambito di quest'ultima, anche in considerazione del loro fondamentale contributo alle ristrutturazioni industriali in quanto capitolo essenziale della nuova politica industriale europea;

    10.

    osserva che le cooperative possono, attraverso la cooperazione, sfruttare economie di scala e condividere esperienze e migliori prassi nonché, ove necessario, concentrare o trasferire risorse umane e finanziarie; è persuaso che la flessibilità che le caratterizza consenta loro di autosostenersi anche nei periodi più difficili;

    11.

    osserva che sono identificabili, nei vari Stati membri, molte buone prassi che mostrano gli eccellenti risultati raggiunti dalle imprese cooperative in termini di crescita, occupazione, tassi di sopravvivenza e nuove start-up, ad esempio il sistema di «pagamento unico» (pago unico) in Spagna, la legge Marcora in Italia — che consente di finanziare la costituzione di nuove cooperative tramite le indennità di disoccupazione — le «cooperative di occupazione e impresa» di Francia, Svezia e Belgio; richiama inoltre l'attenzione sui gruppi volontari di cooperative, anche di grandi dimensioni, in settori quali l'industria, l'agricoltura, la distribuzione, la finanza, la R&S e l'istruzione superiore; osserva che la società cooperativa, ispirata ad esempio alla società fiduciaria britannica (trust company), può anche rappresentare un efficiente modello di buona governance per le associazioni sportive professionistiche o semi-professionistiche, favorendo la stretta partecipazione dei principali interessati — i tifosi — nella gestione dei club (professionistici o meno); invita la Commissione a esaminare in maniera approfondita tali buone prassi e a valutare l'opportunità di inserirle nel quadro delle politiche europee a favore delle imprese;

    12.

    ritiene significativo il contributo delle cooperative all'economia europea e alla stabilità occupazionale, soprattutto in tempi di crisi;

    13.

    sottolinea la necessità di sviluppare anche il modello delle cooperative di occupazione e impresa, che permette alle imprese di svilupparsi gradualmente per rispondere alle esigenze dei loro imprenditori e di evolvere in funzione dell'attività economica svolta;

    14.

    osserva tuttavia che le cooperative non sono immuni dai fallimenti;

    15.

    osserva che sono identificabili, nei vari Stati membri, diversità di situazioni legate a differenze giuridiche e concettuali; chiede pertanto alla Commissione di passare al vaglio le legislazioni in vigore per cercarne linee comuni ed armonizzarne gli elementi chiave, nel rispetto della sussidiarietà, onde rimuovere gli ostacoli che si frappongono allo sviluppo delle cooperative;

    16.

    pone l'accento sul considerevole rischio finanziario che si assumono i lavoratori quando costituiscono una cooperativa o comunque acquisiscono la proprietà di un'attività imprenditoriale; osserva che la buona governance, soprattutto in una cooperativa di lavoratori, dipende in misura significativa dal sostegno alla direzione aziendale da parte dei dipendenti e dalla vigilanza sulla stessa;

    Quadro normativo

    17.

    è del parere che l'intrinseca capacità di resilienza delle cooperative debba essere rafforzata tenendo debitamente conto di tali realtà in tutte le politiche dell'UE concepite per contribuire a una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, anche tramite un diverso modello di sviluppo economico che rispetti il modello sociale europeo, e semplificando le vigenti norme dell'Unione in materia di cooperative; ritiene, in particolare, che occorra far riferimento all'importante ruolo delle cooperative nel Piano d'azione Imprenditorialità 2020; ritiene anche che occorra adottare le misure necessarie per garantire parità di condizioni tra cooperative e altre forme di impresa, preservando allo stesso tempo le finalità e i metodi di lavoro delle cooperative e il loro carattere sociale;

    18.

    ricorda la necessità per l'Unione europea di riconoscere e trattare in maniera paritaria, attraverso disposizioni legislative, le diverse forme di imprenditoria, per far rispettare il principio della libertà imprenditoriale a prescindere dallo statuto dell'impresa; si rammarica per il fatto che nel suo Piano d'azione Imprenditorialità 2020 la Commissione non ponga l'accento sul ruolo delle imprese dell'economia sociale, limitandosi a ricordarne il contributo alla creazione di occupazione e all'innovazione sociale e le maggiori difficoltà incontrate in materia di finanziamento rispetto alle PMI;

    19.

    invita pertanto la Commissione a rafforzare i propri servizi istituendo un'Unità competente per le cooperative e le altre organizzazioni socio-economiche (quali le mutue, le fondazioni e le associazioni che esercitano attività economiche e finanziarie) e ponendo maggiormente l'accento su interventi atti a garantire un adeguato livello di risorse e a permettere lo sviluppo e il monitoraggio di politiche per le organizzazioni di questo tipo; esorta la Commissione a concentrarsi in particolare sulla trasformazione in cooperative delle industrie e delle imprese di servizi in crisi o senza successori creando servizi specificamente preposti a tale compito;

    20.

    invita la Commissione a garantire una maggiore flessibilità normativa per le imprese autogestite che partecipano agli appalti pubblici, ad esempio prevedendo una riserva temporanea;

    21.

    invita inoltre la Commissione a garantire il coordinamento delle misure nel quadro dell'Iniziativa per l'imprenditoria sociale e la riduzione delle barriere amministrative tra le due iniziative;

    22.

    esorta gli Stati membri, in linea con la raccomandazione n. 193/2002 dell'OIL, a rivedere la normativa applicabile alle cooperative in generale, e in particolare a specifiche tipologie come le cooperative di lavoro, le cooperative sociali, le cooperative artigiane e le cooperative bancarie, al fine di adottare una politica organica atta a sostenere il modello imprenditoriale cooperativo e di creare un contesto normativo favorevole al riconoscimento del ruolo delle cooperative e della loro struttura gestionale e al loro sviluppo, specialmente nei settori e nelle aree dove questo modello ha dimostrato di produrre un valore aggiunto sul piano sociale, economico e ambientale; invita gli Stati membri, in cooperazione con le parti sociali e gli altri soggetti interessati a livello regionale e locale, a identificare i settori strategici che si prestano a progetti cooperativi; sottolinea che tale esercizio deve comprendere l'introduzione di idonei strumenti finanziari e il riconoscimento del ruolo delle cooperative nel dialogo sociale nazionale nonché del ruolo delle banche di credito cooperativo, che da sempre accordano particolare importanza al finanziamento sostenibile e socialmente responsabile e che sono radicate nel territorio; chiede di tenere conto di questa raccomandazione nel quadro della revisione del regolamento relativo allo statuto della SCE;

    23.

    sottolinea l'importanza di sviluppare misure regolamentari all'interno di un quadro giuridico solido e in linea con lo sviluppo normativo internazionale, al fine di evitare interpretazioni nazionali divergenti e rischi di vantaggi o svantaggi competitivi su scala regionale, nazionale o macroregionale;

    24.

    sottolinea l'importanza di coinvolgere le cooperative in tutte le fasi delle future iniziative e azioni dell'Unione che le riguardano;

    Trasferimenti e trasformazioni di imprese

    25.

    ritiene che il trasferimento di un'impresa ai dipendenti mediante la creazione di una cooperativa e altre forme di azionariato dei dipendenti possano essere la soluzione migliore per garantire la continuità aziendale; sottolinea che questo tipo di riconversione, con specifico riferimento alle cooperative di lavoro e ai worker buy-out, deve essere sostenuto da una specifica linea di bilancio dell'UE che preveda anche gli opportuni strumenti finanziari; chiede urgentemente la creazione, con la partecipazione della Banca europea per gli investimenti (BEI), delle parti sociali e degli stakeholder del movimento cooperativo, di un meccanismo europeo volto a promuovere lo sviluppo delle cooperative e, in particolare, le riconversioni di imprese in cooperative anche, ad esempio, attraverso lo strumento dei fondi mutualistici;

    26.

    sottolinea che il ricorso ai worker buy-out per reagire alla crisi economica sta diventando una pratica sempre più diffusa negli Stati membri; invita pertanto la Commissione a individuare opportuni strumenti finanziari o a estendere quelli esistenti per incentivare tale pratica;

    27.

    sottolinea il ruolo attivo delle cooperative sociali nelle ristrutturazioni delle PMI, in particolare attraverso gli «spin-off sociali», che favoriscono l'integrazione dei lavoratori definibili come svantaggiati e in situazione occupazionale critica, rafforzando, attraverso la solidarietà, la capacità di rispondere alla domanda sociale;

    28.

    osserva che molto spesso il problema riscontrato nei trasferimenti di imprese ai dipendenti non riguarda solo la durata dei relativi iter ma anche e soprattutto la scarsa conoscenza di tale scenario aziendale tra i professionisti del settore (per esempio avvocati e commercialisti) e nel mondo legale e scolastico; sottolinea che la formazione e la sensibilizzazione di tutti gli attori coinvolti nella creazione o nel trasferimento della proprietà delle imprese ai dipendenti contribuirebbero in modo significativo alla promozione di tale pratica; raccomanda pertanto che la forma cooperativa d'impresa sia definitivamente ricompresa nei curriculum delle università e delle scuole di management; ritiene inoltre necessario promuovere una migliore conoscenza delle cooperative — sostenendo finanziariamente le riconversioni di imprese in cooperative di dipendenti anche attraverso un uso mirato e intelligente dei fondi strutturali — svolgendo un'opera in tal senso presso i sindacati e gli organismi incaricati di fornire informazioni sulla creazione o il trasferimento di imprese; sottolinea le competenze acquisite in materia di creazione e riconversione di imprese in cooperative da parte delle federazioni cooperative di alcuni Stati membri e chiede alla Commissione di istituire in tale ambito meccanismi che facilitino la cooperazione e lo scambio di buone prassi e metodi tra le imprese e di riferire in merito al Consiglio e al Parlamento;

    29.

    esorta gli Stati membri a predisporre un quadro normativo che faciliti i trasferimenti delle imprese ai dipendenti, che comprenda meccanismi finanziari volti ad aiutare i dipendenti a investire nelle imprese in crisi o senza successori, e preveda diritti di opzione per i dipendenti al fine di creare le condizioni migliori per un'offerta di acquisto di un'impresa a rischio di chiusura;

    30.

    ritiene inoltre che gli Stati membri debbano adottare politiche che agevolino le iniziative dei dipendenti per la partecipazione al capitale e agli utili delle loro imprese — anche mediante concreti meccanismi fiscali utilizzati per altre forme di imprese industriali e di servizi — prevedendo la necessaria tutela giuridica e un corrispondente grado di partecipazione alla governance, alla vigilanza, al processo decisionale e alla responsabilità dell'impresa; rammenta che tali attività possono accrescere la competitività del settore nel suo complesso;

    31.

    sottolinea gli aspetti positivi di meccanismi tipici del modello cooperativo, quali l'indivisibilità delle riserve — che non possono cioè essere distribuite tra i soci nemmeno in caso di liquidazione ma devono essere utilizzate per lo sviluppo del movimento cooperativo — e le disposizioni che permettono l'apporto di capitali di rischio, con o senza diritti di voto, da parte di soggetti terzi come i fondi mutualistici, Cooperazione Finanza Impresa (CFI) in Italia, l'Institut de Développement de l'Economie Sociale (ESFIN-IDES) in Francia e la Mondragon Corporation (Investimenti) in Spagna;

    32.

    invita la Commissione a promuovere politiche e misure favorevoli al mantenimento dei posti di lavoro già esistenti e non soltanto alla creazione di nuovi posti nelle start-up; la invita anche a istituire nuovi servizi di start-up per sostenere la forma cooperativa d'impresa con iniziative di sensibilizzazione e formazione;

    33.

    sottolinea che la trasformazione delle imprese in crisi in cooperative economicamente sostenibili richiede una diagnosi accurata e precoce; invita le autorità a tutti i livelli a collaborare con le parti sociali e con il movimento cooperativo nella realizzazione di diagnosi precoci e nella valutazione della fattibilità e convenienza della riconversione delle imprese in cooperative; è del parere che anche i sindacati e le federazioni cooperative debbano essere coinvolti in tale processo;

    34.

    invita la Commissione a fare una completa ricognizione e un'analisi comparativa delle migliori prassi attuate negli Stati membri e delle leggi nazionali che favoriscono la ristrutturazione in forma cooperativa, in particolare le disposizioni in materia di rilevamento di imprese, fallimenti, accordi finanziari, organizzazioni di supporto alle imprese e creazione di cluster di cooperative; sottolinea l'importanza di coinvolgere le cooperative in tale esercizio per fissare le priorità; a tal fine, invita la Commissione a valutare lo sviluppo di una banca dati che raccolga in modo sistematico casi e informazioni su operazioni di trasformazione in cooperative, in modo da consentire la circolazione delle buone prassi e una raccolta di dati coerente;

    35.

    chiede alla Commissione e agli Stati membri di facilitare e promuovere la nascita di cluster di cooperative e imprese sociali per aiutarle a reperire le risorse di cui hanno bisogno per occupare un ruolo di maggior rilievo all'interno della catena di produzione e distribuzione e per sostenere le economie di scala necessarie a finanziare le attività di ricerca, sviluppo e innovazione;

    Accesso ai finanziamenti e sostegno alle imprese

    36.

    sottolinea che le imprese cooperative dell'industria e dei servizi, e in particolare le PMI, non possono per vari motivi, comprese le loro caratteristiche imprenditoriali, accedere al capitale di rischio e al credito sui mercati dei capitali; osserva inoltre che le cooperative di lavoratori in settori ad alta intensità di capitale trovano arduo ottenere grandi quantità di capitali dai loro soci e che pertanto è opportuno creare strumenti finanziari adatti alla loro forma imprenditoriale;

    37.

    ricorda che il tema dell'accesso al credito per le cooperative riveste particolare importanza a motivo della specificità della loro struttura; invita pertanto la Commissione, il Comitato di Basilea e la BEI a sviluppare e utilizzare parametri qualitativi, anche ai fini dell'erogazione di crediti e finanziamenti, per differenziare il ruolo delle cooperative, comprese quelle sociali, rispetto alle altre realtà imprenditoriali;

    38.

    ritiene necessario un rafforzamento della capitalizzazione delle cooperative che sfrutti meglio le risorse che possono essere apportate dalle loro componenti sociali; invita la Commissione a promuovere iniziative a sostegno della capitalizzazione — fra cui agevolazioni fiscali, anche temporanee, da applicare una volta effettuato o implementato il buy-out - che non dovranno essere considerate aiuti di Stato;

    39.

    constata che, in alcuni Stati membri, soggetti esterni possono apportare alle cooperative capitali di rischio con diritto di voto limitato o senza diritto di voto — lo scopo essendo quello di rispettare la proprietà dei soci e le strutture di controllo — e che ciò ha consentito alle cooperative di migliorare il dialogo con le istituzioni finanziarie; approva tali politiche e incoraggia gli Stati membri ad agevolare l'accesso delle cooperative al credito;

    40.

    ritiene che la Commissione, insieme alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti (FEI), debba assicurarsi che le cooperative abbiano accesso ai meccanismi finanziari UE, incluso eventualmente il Piano d'azione per il finanziamento delle PMI proposto nell'Atto per il mercato unico (Single Market Act) e che, insieme al settore del credito cooperativo, debba adoperarsi affinché ciò avvenga; sottolinea che tali provvedimenti potrebbero migliorare il funzionamento del mercato unico;

    41.

    ritiene che la regolamentazione dei mercati finanziari e i successivi provvedimenti di attuazione debbano prendere in considerazione le specificità delle banche cooperative;

    42.

    sottolinea che i programmi e i fondi previsti nell'ambito del Quadro finanziario pluriennale (2014-2020) debbano porsi come strumenti importanti per il sostegno delle cooperative; ritiene che in sede di adozione di programmi operativi sia necessario porre l'accento su una più agevole creazione di nuove cooperative e sul sostegno allo sviluppo sostenibile delle imprese e alla ristrutturazione responsabile — comprese in particolare le misure relative ai trasferimenti di imprese a cooperative sociali e di dipendenti — nonché sulla promozione del ruolo di tali imprese ai fini dello sviluppo locale e dell'innovazione sociale, tecnologica e di processo, tramite il ricorso a sovvenzioni globali e ad altri strumenti finanziari, compreso il Fondo di adeguamento alla globalizzazione;

    43.

    ritiene che, nell'ambito della programmazione finanziaria unionale e nazionale, debba essere dedicata particolare attenzione, o debba essere riservata una quota percentuale, alle cooperative che hanno lo scopo di favorire l'accesso al lavoro delle persone svantaggiate come definite anche dal regolamento (CE) n. 2204/2002, al fine di sviluppare e consolidare maggiori e migliori livelli di protezione sociale;

    44.

    esorta la Commissione a sostenere, nel quadro del prossimo esercizio finanziario, un progetto pilota per l'assistenza al trasferimento delle imprese in crisi ai dipendenti perché possano proseguire la loro attività lavorativa, creando in tale modo nuove cooperative che facciano rinascere le imprese in crisi o in bancarotta;

    45.

    invita la Commissione a elaborare iniziative di sostegno all'occupazione giovanile nel settore delle cooperative; invita inoltre la Commissione a incoraggiare negli Stati membri la diffusione del modello cooperativo, quale strumento privilegiato per la creazione di nuova occupazione;

    46.

    ritiene che gli Stati membri debbano anche adottare misure che facilitino l'accesso delle cooperative all'intera gamma di servizi di sostegno alle imprese, in modo che possano essere assistite nello sviluppo sostenibile delle loro attività; a tal riguardo, esorta gli Stati membri a introdurre misure atte a facilitare l'accesso al credito da parte delle cooperative, in particolare le cooperative di lavoratori, le cooperative sociali, le cooperative artigiane e le cooperative di microimprese;

    47.

    ritiene che gli Stati membri debbano adottare misure idonee a rimuovere qualsiasi ostacolo giuridico, amministrativo o burocratico che impedisca o limiti la crescita delle cooperative;

    48.

    ritiene che l'accesso dei piccoli istituti di credito cooperativo ai mercati debba essere facilitato in tutta Europa;

    49.

    ritiene inoltre che debbano essere incoraggiate le reti di collaborazione tra le PMI, come quelle che esistono già nell'UE per le forme cooperative (cooperative artigiane, cooperative di PMI, cooperative di occupazione e impresa ecc.), dato che tali reti rafforzano in modo significativo la creazione e la sostenibilità delle piccole imprese e delle microimprese grazie a distribuzione, acquisti e servizi comuni, e le aiutano a divenire fonti di innovazione;

    50.

    ritiene che, per sostenere la creazione di nuove cooperative, sia necessario sviluppare servizi per le start-up di tipo cooperativo; è inoltre persuaso che le iniziative volte a promuovere il modello cooperativo tra nuovi potenziali imprenditori (ad esempio tramite i curriculum universitari) debbano essere incoraggiate sia a livello nazionale che europeo;

    o

    o o

    51.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.


    (1)  GU C 76 E del 25.3.2010, pag. 16.

    (2)  Testi approvati, P7_TA(2012)0071.

    (3)  Testi approvati, P7_TA(2013)0005.

    (4)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

    (5)  GU L 385 del 31.12.1994, pag. 14.

    (6)  GU C 93 del 28.3.1998, pag. 2.

    (7)  GU C 191 del 29.6.2012, pag. 24.


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