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Document 52013AP0309

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD))

    GU C 75 del 26.2.2016, p. 280–299 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/280


    P7_TA(2013)0309

    Disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari ***I

    Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 3 luglio 2013, alla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni (COM(2012)0350 — C7-0178/2012 — 2012/0168(COD)) (1)

    (Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

    (2016/C 075/42)

    [Emendamento 1 salvo dove altrimenti indicato]

    EMENDAMENTI DEL PARLAMENTO EUROPEO (2)

    alla proposta della Commissione


    (1)  La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0125/2013).

    (2)  Emendamenti: il testo nuovo o modificato è evidenziato in grassetto corsivo e le soppressioni sono segnalate con il simbolo ▌.


    DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

    recante modifica della direttiva 2009/65/CE concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), per quanto riguarda le funzioni di depositario, le politiche retributive e le sanzioni

    (Testo rilevante ai fini del SEE)

    IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

    visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

    vista la proposta della Commissione europea,

    previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

    visto il parere della Banca centrale europea (1),

    deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

    considerando quanto segue:

    (1)

    Occorre modificare la direttiva 2009/65/CE, del Parlamento europeo e del Consiglio (2), al fine di tener conto dell'evoluzione del mercato e dell'esperienza acquisita finora dai partecipanti al mercato e dalle autorità di vigilanza, in particolare per affrontare le disparità tra le norme nazionali in materia di funzioni e responsabilità del depositario, di politica retributiva e di sanzioni.

    (2)

    Per contrastare gli effetti potenzialmente negativi di regimi retributivi mal concepiti sulla sana gestione dei rischi e sul controllo dell'assunzione dei rischi da parte di singoli , occorre prevedere l'obbligo espresso a carico delle società di gestione degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di creare e mantenere, per le categorie di personale la cui attività professionale ha un impatto significativo sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono, politiche e pratiche retributive in linea con una gestione sana ed efficace dei rischi. Tali categorie di personale devono comprendere i dipendenti e gli altri membri del personale che assumono decisioni a livello di fondo o di comparto, i manager del fondo e le persone che assumono effettivamente decisioni di investimento, le persone in grado di esercitare influenza su tali dipendenti e membri del personale, compresi i consulenti per le politiche di investimento, gli analisti e gli alti dirigenti, e ogni dipendente che riceva una retribuzione complessiva che li collochi nella stessa fascia retributiva degli alti dirigenti e degli assuntori di decisioni . Occorre che tali norme si applichino anche alle società di investimento OICVM che non designano una società di gestione.

    (3)

    Occorre che i principi alla base delle politiche retributive riconoscano alle società di gestione di OICVM la possibilità di applicare tali politiche in modi differenti, in funzione delle loro dimensioni e delle dimensioni dell'OICVM da esse gestito, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. Le società di gestione di OICVM devono comunque assicurare l'applicazione simultanea di tutti questi principi.

    (4)

    Occorre che i principi relativi a sane politiche retributive enunciati nella presente direttiva siano in linea ed integrino i principi sui quali si basano la raccomandazione 2009/384/CE della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (3), i lavori del Consiglio per la stabilità finanziaria e gli impegni del G20 per l'attenuazione dei rischi nel settore dei servizi finanziari .

    (4 bis)

    La remunerazione variabile garantita deve avere carattere di eccezionalità, non essendo compatibile né con una sana gestione del rischio né con il principio della remunerazione in funzione dei risultati, e non deve pertanto rientrare nei futuri piani retributivi.

    (4 ter)

    Il compenso spettante alle società di gestione pagato a carico del fondo deve, come le retribuzioni versate dalle società di gestione al proprio personale, essere compatibile con una sana ed efficace gestione del rischio e con gli interessi degli investitori.

    (4 quater)

    Oltre alla remunerazione percentualizzata la società di gestione dovrebbe essere possibile addebitare al fondo i costi e le spese direttamente connessi alla salvaguardia e alla tutela degli investimenti, come quelli per azioni legali, protezione o esercizio dei diritti dei detentori di quote o recupero/indennizzo per eventuali perdite realizzate. La Commissione dovrebbe procedere, per i prodotti di investimento al dettaglio, a un'analisi dei costi e delle spese correntemente applicate negli Stati membri e direttamente imputabili al prodotto. La Commissione dovrebbe inoltre avviare una consultazione e condurre una valutazione d'impatto seguita, qualora si ravvisi l'esigenza di un'ulteriore armonizzazione, da una proposta legislativa.

    (5)

    Per promuovere la convergenza tra le autorità di vigilanza nella valutazione delle politiche e delle prassi retributive, è opportuno che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (AESFEM), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (4), assicuri l'esistenza di orientamenti sulle politiche retributive sane nel settore della gestione patrimoniale. Occorre che l'Autorità bancaria europea (ABE), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio (5), coadiuvi l'AESFEM nell'elaborazione degli orientamenti. Gli orientamenti dovrebbe in particolare fornire ulteriori istruzioni in merito alla parziale neutralizzazione dei principi di remunerazione in funzione del profilo di rischio, della propensione al rischio e della strategia della società di gestione e dell'OICVM che essa gestisce. Gli orientamenti emanati dall'AESFEM sulle politiche di remunerazione dovrebbe all'occorrenza essere uniformati per quanto possibile con quelli applicabili ai fondi disciplinati dalla direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sui gestori di fondi di investimento alternativi  (6) . Inoltre, l'AESFEM dovrebbe vigilare sulla loro corretta applicazione da parte delle autorità nazionali. Occorre contrastatare prontamente ogni inadempienza con interventi di vigilanza, al fine di mantenere parità di condizioni competitive nel mercato interno.

    (6)

    Occorre che le disposizioni in materia di retribuzioni non pregiudichino il pieno esercizio dei diritti fondamentali garantiti dai trattati, i principi generali del diritto nazionale dei contratti e del lavoro, la legislazione applicabile in materia di diritti e partecipazione degli azionisti e le responsabilità generali degli organi di amministrazione e controllo dell'ente interessato, nonché, ove applicabile, il diritto delle parti sociali di concludere e applicare contratti collettivi, in conformità delle leggi e delle tradizioni nazionali.

    (7)

    Per assicurare il necessario livello di armonizzazione dei pertinenti obblighi regolamentari nei vari Stati Membri, occorre adottare norme supplementari per definire i compiti e le funzioni dei depositari, per designare le entità giuridiche che possono essere nominate depositari e per chiarire la responsabilità dei depositari nei casi in cui le attività degli OICVM tenute in custodia vadano perse o nei casi di non corretto esercizio da parte del depositario dei suoi doveri di sorveglianza. Tale esercizio non conforme può determinare la perdita delle attività ma anche la perdita di valore delle attività se, per esempio, il depositario tollera investimenti che non sono in linea con le regole del fondo, esponendo in tal modo gli investitori a rischi inattesi o previsti. Occorre che norme supplementari chiariscano anche le condizioni in base alle quali le funzioni del depositario possono essere delegate.

    (8)

    È necessario precisare che l'OICVM deve designare un unico depositario che eserciti una sorveglianza generale sulle attività dell'OICVM. Prevedendo l'obbligo di designare un unico depositario si potrà garantire che il depositario abbia la visione complessiva delle attività dell'OICVM e che sia i dirigenti del fondo che gli investitori abbiano un unico punto di riferimento in caso di problemi connessi con la custodia delle attività o l'esercizio delle funzioni di sorveglianza. La custodia di attività include la tenuta in custodia delle attività, o nel caso in cui le attività siano di natura tale da non consentirne la tenuta in custodia, la verifica della proprietà delle attività nonché la tenuta dei registri relativi a dette attività.

    (9)

    Nell'esercizio delle sue funzioni, occorre che il depositario agisca in modo onesto, leale, professionale e indipendente, nell'interesse dell'OICVM o degli investitori dell'OICVM.

    (10)

    Per assicurare un approccio armonizzato in materia di rispetto dei doveri dei depositari in tutti gli Stati membri, a prescindere dalla forma giuridica adottata dall'OICVM, è necessario introdurre un elenco uniforme di obblighi di sorveglianza che incombono sia all'OICVM in forma societaria (società di investimento) sia all'OICVM costituito in forma contrattuale.

    (11)

    Occorre che il depositario sia responsabile della corretta sorveglianza dei flussi di cassa dell'OICVM, assicurando in particolare che il denaro e i contanti degli investitori appartenenti all'OICVM siano registrati correttamente su conti intestati all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o al depositario che agisce per conto dell'OICVM. Pertanto è opportuno adottare disposizioni dettagliate sulla sorveglianza dei flussi di cassa al fine di assicurare livelli effettivi e costanti di tutela degli investitori. All'atto di garantire che il denaro degli investitori sia correttamente registrato in un conto di liquidità, occorre che il depositario tenga conto dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva (7).

    (12)

    Per prevenire l'uso fraudolento dei trasferimenti di contante, occorre prevedere che non possa essere aperto alcun conto di liquidità associato alle operazioni del fondo senza che il depositario ne sia a conoscenza.

    (13)

    Occorre che gli strumenti finanziari tenuti in custodia per l'OICVM siano distinti dalle attività proprie del depositario e che possano essere sempre identificati come appartenenti all'OICVM; tale obbligo mira a creare un ulteriore livello di tutela degli investitori in caso di inadempimento del depositario.

    (14)

    In aggiunta al già vigente obbligo di custodia delle attività appartenenti all'OICVM, occorre distinguere tra le attività che possono essere tenute in custodia e quelle che non lo possono e per le quali si applica invece l'obbligo di registrazione e di verifica della proprietà. È opportuno distinguere la categoria di attività che possono essere tenute in custodia, perché occorre che l'obbligo di restituire le attività andate perse si applichi solo a tale specifica categoria di attività finanziarie.

    (14 bis)

    Gli strumenti finanziari detenuti in custodia dal depositario non dovrebbero essere riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia.

    (15)

    È necessario definire le condizioni della delega ai terzi delle funzioni di custodia del depositario. È opportuno che la delega e la subdelega siano oggettivamente giustificate e soggette a rigorosi requisiti in materia di idoneità dei terzi incaricati della funzione delegata, nonché riguardo alla competenza, alla cura e alla diligenza dovute di cui dovrebbe dar prova il depositario per scegliere, designare e controllare i terzi in questione. Ai fini della realizzazione di condizioni di mercato uniformi e di un pari elevato livello di tutela degli investitori occorre allineare dette condizioni a quelle applicabili a norma della direttiva 2011/61/UE, il regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre 2009 relativo alle agenzie di rating del credito (8) e il regolamento (UE) n. 1095/2010. È opportuno adottare disposizioni per assicurare che i terzi dispongano dei mezzi necessari per l'esercizio delle funzioni loro delegate e che provvedano a tenere separate le attività dell'OICVM.

    (16)

    Occorre che né l'affidamento della custodia delle attività al gestore di sistemi di regolamento titoli di cui alla direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (9), né l'affidamento della prestazione di servizi analoghi a sistemi di regolamento titoli di paesi terzi siano considerati delega di funzioni di custodia.

    (17)

    Occorre che il terzo cui sia delegata la custodia delle attività possa mantenere un conto omnibus come conto separato comune per più OICVM.

    (18)

    In caso di delega a terzi della custodia, è anche necessario garantire che il terzo sia soggetto a obblighi specifici in materia di regolamentazione prudenziale e di vigilanza efficace. Inoltre, per assicurare che gli strumenti finanziari siano in possesso del terzo al quale è stata delegata la custodia, occorre che siano effettuati audit periodici esterni.

    (19)

    Per assicurare un livello uniformemente elevato di tutela degli investitori, è opportuno adottare disposizioni sulla condotta e sulla gestione dei conflitti di interessi che dovrebbero applicarsi in tutte le situazioni, tra l'altro nei casi di delega delle funzioni di custodia. Occorre che tali disposizioni assicurino in particolare una chiara separazione dei compiti e delle funzioni tra il depositario, l'OICVM e la società di gestione.

    (20)

    Per assicurare un livello elevato di tutela degli investitori e per garantire un livello adeguato di regolamentazione prudenziale e di controllo continuativo, è necessario stabilire un elenco esaustivo di soggetti ammissibili a fungere da depositari, in modo che a fungere da depositari di OICVM siano autorizzati unicamente gli enti creditizi e le imprese di investimento. Per consentire ad altri soggetti precedentemente ammessi a fungere da depositari di fondi OICVM di diventare soggetti ammissibili, è opportuno adottare disposizioni transitorie al loro riguardo.

    (21)

    È necessario specificare e chiarire la responsabilità del depositario di OICVM in caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia. In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, occorre che il depositario abbia l'obbligo di restituire all'OICVM strumenti finanziari di tipo identico o di importo corrispondente. Occorre che non sia più prevista la possibilità di esonero dalle responsabilità in caso di perdita di attività, tranne nel caso in cui il depositario sia in grado di dimostrare che la perdita è legata ad un «evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.» In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità.

    (22)

    Occorre che il depositario sia ritenuto responsabile in caso di perdita di strumenti finanziari la cui custodia è stata delegata a terzi. Occorre inoltre stabilire che, in caso di perdita di uno strumento finanziario tenuto in custodia, il depositario è tenuto a restituire uno strumento finanziario di tipo identico o di importo corrispondente, anche quando la perdita si è verificata presso il subcustode. Il depositario dovrebbe esonerarsi dalla responsabilità unicamente se può dimostrare che la perdita è dovuta a un evento esterno al di fuori di ogni ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. In tale contesto, occorre che il depositario non possa invocare situazioni interne come un atto fraudolento commesso da un dipendente per esonerarsi dalle proprie responsabilità. È opportuno che, in caso di perdita delle attività da parte del depositario o del suo subcustode, l'esonero della responsabilità non sia possibile né mediante contratto né per disposizione normativa.

    (23)

    Occorre che gli investitori in fondi OICVM possano far valere la responsabilità del depositario, sia direttamente sia indirettamente tramite la società di gestione. È opportuno che il ricorso contro il depositario non dipenda dalla forma giuridica del fondo OICVM (societaria o contrattuale) o dalla natura giuridica del rapporto tra il depositario, la società di gestione e i titolari di quote.

    (24)

    Il 12 luglio 2010 la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori (10). È essenziale completare la proposta del 12 luglio 2010 chiarendo gli obblighi e la portata della responsabilità del depositario e del subcustode di OICVM al fine di assicurare un elevato livello di tutela degli investitori in OICVM nei casi in cui il depositario non sia in grado di rispettare gli obblighi imposti dalla presente direttiva.

    (24 bis)

    Sulla scorta delle disposizioni stabilite dalla presente direttiva che determinano l'ambito delle funzioni e degli obblighi dei depositari, la Commissione dovrebbe analizzare in quali situazioni il fallimento di un depositario o di un sub-depositario dell'OICVM possa determinare per i detentori di quote dell'OICVM perdite — di valore netto d'inventario delle quote o dovute ad altre cause — che non possono essere recuperate in base a dette disposizioni e che potrebbero pertanto richiedere un rafforzamento dei vigenti sistemi di indennizzo degli investitori che preveda forme di assicurazione o di compensazione atte a tutelare il depositario contro il fallimento di un sub-depositario. L'analisi dovrebbe anche esaminare in che modo si possa, in tali situazioni, assicurare una protezione degli investitori o una trasparenza equivalente a prescindere dalla catena di intermediazione fra l'investitore e i valori mobiliari interessati dalle perdite. L'analisi va presentata al Parlamento europeo e al Consiglio unitamente alle proposte legislative eventualmente necessarie.

    (25)

    È necessario assicurare che i depositari siano soggetti agli stessi obblighi indipendentemente dalla forma giuridica dell'OICVM. L'uniformità degli obblighi accrescerebbe la certezza del diritto, migliorerebbe la tutela degli investitori e contribuirebbe a creare condizioni di mercato uniformi. La Commissione non ha ricevuto notifiche di casi di ricorso della società di investimento alla deroga all'obbligo generale di affidare le attività ad un depositario. Pertanto, occorre che gli obblighi imposti dalla direttiva 2009/65/CE in merito al depositario delle società di investimento siano considerati ridondanti.

    (26)

    In linea con la Comunicazione della Commissione dell'8 dicembre 2010 dal titolo «Potenziare i regimi sanzionatori nel settore dei servizi finanziari», occorre che le autorità competenti abbiano il potere di imporre sanzioni pecuniarie sufficientemente elevate da essere efficaci , dissuasive e proporzionate, in modo da controbilanciare i vantaggi attesi da comportamenti che violano gli obblighi.

    (27)

    Per assicurare l'applicazione uniforme delle sanzioni in tutti gli Stati membri, nel determinare il tipo di sanzioni o misure amministrative e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, occorre che gli Stati membri siano tenuti ad assicurare che le autorità competenti prendano in considerazione tutte le circostanze del caso.

    (28)

    Per rafforzare l'effetto dissuasivo sul pubblico in generale e per informarlo sulle violazioni delle norme lesive della tutela degli investitori, è opportuno che le sanzioni siano pubblicate, salvo in alcune circostanze ben definite. Per assicurare il rispetto del principio di proporzionalità, occorre che nei casi in cui la pubblicazione può arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte le sanzioni siano pubblicate in forma anonima.

    (29)

    Per individuare potenziali violazioni, occorre che le autorità competenti ottengano i necessari poteri di indagine e si dotino di meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione di violazioni potenziali o effettive.

    (30)

    Occorre che la presente direttiva non pregiudichi le disposizioni di legge degli Stati membri in materia di reati e sanzioni penali.

    (31)

    La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea contenuti nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

    (32)

    Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, occorre che alla Commissione venga conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In particolare, occorre conferire alla Commissione il potere di adottare atti delegati per specificare i dettagli da includere nell'accordo standard tra il depositario e la società di gestione o la società di investimento, le condizioni per svolgere le funzioni di depositario, compreso il tipo di strumenti finanziari che dovrebbero essere inclusi nell'ambito delle funzioni di custodia del depositario, le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare le sue funzioni di custodia di strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale e le condizioni in base alle quali il depositario dovrebbe custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, i doveri di dovuta diligenza dei depositari, l'obbligo di separazione, le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia sono da considerarsi perduti, che cosa si intende per eventi esterni fuori da ogni ragionevole controllo le cui conseguenze erano inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle. Il livello di protezione degli investitori assicurato da detti atti delegati dovrebbe essere almeno pari a quello previsto dagli atti delegati adottati a norma della direttiva 2011/61/UE. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti. Occorre che, in sede di preparazione e di redazione degli atti delegati, la Commissione garantisca la simultanea, tempestiva e adeguata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

    (33)

    Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 (11) degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi giustificati, la notifica delle loro misure di recepimentocon uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra gli elementi costitutivi di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

    (34)

    Poiché gli obiettivi della presente direttiva, vale a dire accrescere la fiducia degli investitori in OICVM, rafforzando le disposizioni in materia di funzioni e responsabilità dei depositari e di politiche retributive delle società di gestione e delle società di investimento e sviluppando norme comuni in materia di sanzioni applicabili alle principali violazioni delle disposizioni della presente direttiva, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri che agiscono indipendentemente l'uno dall'altro e possono dunque, a motivo della sua portata ed effetti, essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto é necessario per il conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

    (34 bis)

    Il garante europeo della protezione dei dati è stato consultato in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

    (35)

    Occorre pertanto modificare di conseguenza la direttiva 2009/65/CE,

    HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

    Articolo 1

    La direttiva 2009/65/CE è così modificata:

    1)

    sono inseriti gli articoli seguenti ▌:

    «Articolo 14 bis

    1.   Gli Stati membri impongono alle società di gestione di elaborare e applicare politiche e prassi retributive che riflettano e promuovano una gestione sana ed efficace del rischio e che non incoraggino un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono.

    2.   Le politiche e prassi retributive comprendono le componenti fisse e variabili delle retribuzioni e dei benefici pensionistici discrezionali.

    3.   Le politiche e le prassi retributive si applicano alle categorie di personale — dipendenti e altri membri del personale fra cui, ma non solo, il personale temporaneo o a contratto — a livello di fondo o di comparto che sono:

    a)

    manager di fondi;

    b)

    persone diverse dai manager di fondi che assumono decisioni di investimento che incidono sulla posizione di rischio del fondo;

    c)

    persone diverse dai manager di fondi in grado di esercitare influenza sul personale, compresi i consulenti per le politiche di investimento e gli analisti;

    d)

    alti dirigenti, assuntori di rischi , personale preposto a funzioni di controllo, o

    e)

    altri dipendenti o membri del personale — fra cui, ma non solo, il personale temporaneo o a contratto - che ricevano una retribuzione complessiva che li collochino nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e degli assuntori di decisioni e le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sui profili di rischio delle società di gestione o degli OICVM che gestiscono.

    4.   Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 ▌, l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformi all'articolo 14 ter. Gli orientamenti tengono conto dei principi riguardanti sane politiche retributive, enunciati nella raccomandazione 2009/384/CE ▌, delle dimensioni della società di gestione e degli OICVM che gestiscono, della loro organizzazione interna e della natura, della portata e della complessità delle loro attività. In sede di elaborazione degli orientamenti l'AESFEM collabora strettamente con l'▌ABE al fine di assicurare l'uniformità rispetto agli obblighi introdotti in altri settori dei servizi finanziari, in particolare gli enti creditizi e le imprese di investimento.

    Articolo 14 ter

    1.   Nell'elaborare e nell'applicare le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis, le società di gestione si attengono, secondo modalità e nella misura appropriate alle loro dimensioni, alla loro organizzazione interna e alla natura, portata e complessità delle loro attività, ai seguenti principi:

    a)

    la politica retributiva riflette e promuove una gestione sana ed efficace del rischio e non incoraggia un'assunzione di rischi non coerente con i profili di rischio, i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono;

    b)

    la politica retributiva è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi della società di gestione e degli OICVM che gestisce e degli investitori degli OICVM e comprende misure intese a evitare i conflitti d'interesse;

    c)

    l'organo di gestione della società di gestione, nella sua funzione di sorveglianza, adotta e riesamina periodicamente i principi generali della politica retributiva ed è responsabile della sua applicazione e supervisione ; l'amministratore delegato e il personale manageriale non hanno poteri prevalenti di controllo sul sistema retributivo; i membri dell'organo di gestione e del personale che partecipano alla definizione della politica retributiva e alla sua attuazione devono essere indipendenti e possedere le competenze necessarie in materia di gestione del rischio e di retribuzione; i dati dettagliati su dette politiche retributive e le basi sui cui sono state decise figurano nel documento relativo alle informazioni chiave per gli investitori, tra cui la comprova della conformità ai principi di cui all'articolo 14 bis; [Em. 2 — parte 1]

    d)

    l'attuazione della politica retributiva è soggetta, almeno annualmente, ad un riesame interno centrale e indipendente mirante a verificare il rispetto delle politiche e delle prassi retributive adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza;

    d bis)

    informazioni complete, accurate e tempestive sulle prassi retributive sono trasmesse a tutti i soggetti interessati su supporto durevole o tramite un sito web; una copia su carta viene fornita gratuitamente su richiesta.

    e)

    i membri del personale che svolgono funzioni di controllo sono retribuiti conformemente al conseguimento degli obiettivi legati alle loro funzioni, indipendentemente dai risultati conseguiti dagli ambiti dell'impresa soggetti al loro controllo;

    f)

    la retribuzione dei responsabili di alto livello delle funzioni di gestione dei rischi e di controllo della conformità è direttamente controllata dal comitato per le retribuzioni;

    g)

    qualora la retribuzione sia legata ai risultati, il suo ammontare totale è basato su una combinazione di valutazione, corretta per il rischio , dei risultati del singolo e dell'unità aziendale o dell'OICVM interessato, e dei risultati generali, corretti per il rischio , della società di gestione; nella valutazione dei risultati individuali vengono considerati criteri finanziari e non finanziari;

    h)

    la valutazione dei risultati è eseguita in un quadro pluriennale appropriato al ciclo di vita dell'OICVM gestito dalla società di gestione, in modo da assicurare che il processo di valutazione sia basato su risultati a più lungo termine e che il pagamento effettivo delle componenti della retribuzione basate sui risultati sia ripartito su un periodo che tenga conto della politica di rimborso dell'OICVM gestito , del suo rendimento a lungo termine e dei rischi di investimento ad esso legati; [Em. 2 — parte 2]

    i)

    la retribuzione variabile garantita è eccezionale ed è accordata solo in caso di assunzione di nuovo personale e limitatamente al primo anno;

    j)

    le componenti fisse e variabili della retribuzione complessiva sono adeguatamente bilanciate e la componente fissa rappresenta una parte della retribuzione complessiva sufficientemente alta per consentire l'attuazione di una politica pienamente flessibile in materia di componenti variabili, tra cui la possibilità di non pagare la componente variabile della retribuzione;

    j bis)

    la componente variabile della retribuzione è subordinata alle condizioni di cui alla lettera o) è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell’OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione; “malus” e “restituzione”: malus e restituzione quali definiti negli orientamenti dell'ESMA 2013/201; [Em. 2 — parte 3]

    k)

    i pagamenti relativi alla risoluzione anticipata del contratto riflettono i risultati forniti nel tempo e sono concepiti in modo da non ricompensare gli insuccessi;

    l)

    la misurazione dei risultati, utilizzata come base per il calcolo delle componenti variabili individuali o collettive delle retribuzione, prevede un meccanismo completo di rettifica volto ad integrare tutti i pertinenti tipi di rischi presenti e futuri;

    m)

    in funzione della struttura giuridica dell'OICVM e del suo regolamento o atto costitutivo, una parte sostanziale, ma in ogni caso almeno il 50 % di qualsiasi retribuzione variabile, è composta da quote o azioni dell'OICVM interessato, partecipazioni al capitale equivalenti, strumenti legati alle azioni o altri strumenti non monetari equivalenti, a meno che la gestione dell'OICVM rappresenti meno del 50 % del portafoglio totale gestito dalla società di gestione, nel qual caso il minimo del 50 % non si applica.

    Gli strumenti di cui alla presente lettera sono soggetti ad un'adeguata politica di retention destinata ad allineare gli incentivi agli interessi della società di gestione, dell'OICVM che gestisce e degli investitori dell'OICVM. Gli Stati membri o le autorità nazionali competenti possono imporre restrizioni sul tipo e sulla configurazione di tali strumenti o vietare, se del caso, alcuni strumenti. La presente lettera si applica sia alla parte della componente variabile della retribuzione differita in conformità della lettera n), sia alla parte della componente variabile della retribuzione non differita;

    n)

    una parte sostanziale, e in ogni caso almeno il 25 % , della componente variabile della retribuzione, è differita su un periodo appropriato in considerazione del ciclo di vita e della politica di rimborso dell'OICVM interessato ed è correttamente allineata al tipo di rischi dell'OICVM in questione.

    Il periodo di cui alla presente lettera è di almeno da tre a cinque anni, a meno che il ciclo di vita dell'OICVM interessato non sia più breve; la retribuzione pagabile secondo meccanismi di differimento è attribuita non più velocemente che pro rata; qualora la componente variabile della retribuzione rappresenti un importo particolarmente elevato, almeno il 60 % di tale importo è differito;

    o)

    la retribuzione variabile, compresa la parte differita, è corrisposta o attribuita solo se è sostenibile rispetto alla situazione finanziaria della società di gestione nel suo insieme e giustificata alla luce dei risultati dell'unità aziendale, dell'OICVM e della persona interessati.

    La retribuzione variabile complessiva è generalmente ridotta in misura considerevole qualora i risultati della società di gestione o dell'OICVM interessato siano inferiori alle attese o negativi, tenendo conto sia degli incentivi correnti sia delle riduzioni nei versamenti di importi precedentemente acquisiti, anche attraverso dispositivi di malus o di restituzione;

    p)

    la politica pensionistica è in linea con la strategia aziendale, gli obiettivi, i valori e gli interessi a lungo termine della società di gestione e degli OICVM che gestisce.

    Se il dipendente lascia la società di gestione prima della pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono trattenuti dalla società di gestione per un periodo di cinque anni sotto forma di strumenti ex lettera m). Nel caso in cui un dipendente vada in pensione, i benefici pensionistici discrezionali sono versati al dipendente sotto forma di strumenti ex m), con riserva di un periodo di retention di cinque anni;

    q)

    il personale è tenuto ad impegnarsi a non utilizzare strategie di copertura personale o assicurazioni sulla retribuzione e sulla responsabilità volte a inficiare gli effetti di allineamento al rischio insiti nei loro meccanismi retributivi;

    r)

    la retribuzione variabile non è erogata tramite strumenti o secondo modalità che facilitano l'elusione delle prescrizioni della presente direttiva.

    1 bis.     L'AESFEM monitora le politiche retributive di cui all'articolo 14 bis in cooperazione con le autorità competenti. In caso di violazione dell'articolo 14 bis e del presente articolo l'AESFEM può agire in conformità dei poteri che le sono conferiti a norma dell'articolo 17 del regolamento (UE) n. 1095/2010, in particolare raccomandando alle competenti autorità di vietare temporaneamente o di limitare l'attuazione di determinate politiche di retributive.

    1 ter.     Il [comitato OICVM/gestione operativa/retribuzioni] fornisce agli investitori informazioni su supporto stabile ogni anno precisando la politica retributiva dell'OICVM per il personale ai sensi dell'articolo 14 bis e descrivendo i metodi di calcolo delle retribuzioni.

    1 quater.     In deroga all'articolo 14, ter, paragrafo 1, gli Stati membri provvedono a che l'autorità competente possa esigere che il [comitato OICVM/gestione operativa/retribuzioni] illustri per iscritto come il pacchetto retribuzione variabile sia conforme ai suoi obblighi di seguire una politica retributiva che:

    a)

    promuove una gestione sana ed efficace del rischio;

    b)

    non incoraggia un’assunzione di rischi non coerente con i regolamenti o gli atti costitutivi degli OICVM che gestiscono e/o con i profili di rischio degli OICVM;

    In stretta cooperazione con l'ABE, l'AESFEM inserisce nei suoi orientamenti in materia di politiche retributive le modalità con cui diversi criteri retributivi settoriali, quali quelli di cui alla direttiva 2011/61/UE e alla direttiva 2013/36/UE sono applicati quando dipendenti o personale di altre categorie effettuano servizi subordinati a diversi criteri retributivi settoriali. [Em. 3]

    2.   I principi di cui al paragrafo 1 si applicano alle retribuzioni di qualsiasi tipo versate dalle società di gestione e a qualsiasi trasferimento di quote o azioni dell'OICVM, eseguito a vantaggio di tali categorie di personale, tra cui l'alta dirigenza, gli assuntori di rischi, il personale che svolge funzioni di controllo e qualsiasi dipendente che riceva una retribuzione complessiva che lo collochi nella stessa fascia retributiva dell'alta dirigenza e degli assuntori di rischi e le cui attività professionali abbiano un impatto rilevante sul profilo di rischio o sui profili di rischio dell'OICVM che gestiscono.

    3.   Le società di gestione significative per le loro dimensioni o le dimensioni dell'OICVM che gestiscono, per la loro organizzazione interna e la natura, la portata e la complessità delle loro attività, istituiscono un comitato per le retribuzioni. Il comitato per le retribuzioni è costituito in modo da poter esprimere un giudizio competente e indipendente sulle politiche e prassi retributive e sugli incentivi previsti per la gestione del rischio.

    Il comitato per le retribuzioni istituito, ove opportuno, in conformità delle linee guida dell'AESFEM, è responsabile della preparazione delle decisioni in materia di retribuzioni, comprese quelle aventi implicazioni per il rischio e la gestione del rischio della società di gestione o degli OICVM interessati, che devono essere adottate dall'organo di gestione nella sua funzione di sorveglianza. Il comitato per le retribuzioni è presieduto da un membro dell'organo di gestione che non esercita funzioni esecutive nella società di gestione in questione. I membri del comitato per le retribuzioni sono membri dell'organo di gestione e non svolgono alcuna funzione esecutiva nella società di gestione. Nel comitato per le retribuzioni siedono rappresentanti dei dipendenti. Il comitato provvede a che il proprio regolamento permetta agli azionisti di agire di concerto. Nel preparare le sue decisioni, il comitato per le retribuzioni tiene conto degli interessi a lungo termine dei soggetti interessati, degli investitori e della collettività.»;

    2.

    all'articolo 20, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    il contratto scritto concluso con il depositario di cui all'articolo 22, paragrafo 2;»;

    3.

    l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 22

    1.   Le società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da esse gestite, le società di gestione assicurano che sia nominato un unico depositario ai sensi delle disposizioni del presente capo.

    2.   La nomina del depositario è effettuata con contratto scritto.

    Il contratto include clausole che fissano il flusso di informazioni ritenute necessarie per permettere al depositario di svolgere le sue funzioni per l'OICVM per il quale è stato nominato depositario, come stabilito nella presente direttiva e nelle altre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che si applicano ai depositari nello Stato membro di origine dell'OICVM.

    3.   Il depositario:

    a)

    assicura che la vendita, l'emissione, il riacquisto, il rimborso o l'annullamento di quote dell'OICVM siano effettuati in conformità della legislazione nazionale applicabile e del regolamento o dell'atto costitutivo del fondo;

    b)

    assicura che il valore delle quote dell'OICVM sia calcolato conformemente alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo;

    c)

    esegue le istruzioni della società di gestione o di una società di investimento, salvo qualora siano in contrasto con la legislazione nazionale applicabile o con il regolamento o l'atto costitutivo del fondo;

    d)

    assicura che nelle operazioni relative alle attività dell'OICVM il controvalore sia rimesso all'OICVM nei termini d'uso;

    e)

    assicura che i redditi dell'OICVM ricevano una destinazione conforme alla legislazione nazionale applicabile e al regolamento o all'atto costitutivo del fondo.

    4.   Il depositario assicura l'adeguato monitoraggio dei flussi di cassa dell'OICVM e in particolare che tutti i pagamenti effettuati dagli investitori o per loro conto all'atto della sottoscrizione delle quote dell'OICVM siano stati ricevuti e che tutti i contanti dell'OICVM siano stati registrati in conti di liquidità che soddisfano le seguenti condizioni:

    a)

    sono aperti a nome dell'OICVM o a nome della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM o a nome del depositario che agisce per conto dell'OICVM;

    b)

    sono aperti presso uno dei soggetti di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettere a), b) e c), della direttiva 2006/73/CE della Commissione (*) e

    c)

    sono tenuti conformemente ai principi stabiliti all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE.

    Qualora i conti di liquidità siano aperti a nome del depositario che opera per conto dell'OICVM, i contanti del soggetto di cui al primo comma, lettera b) e i contanti propri del depositario non sono registrati nei suddetti conti.

    5.   Le attività dell'OICVM sono affidate al depositario a fini di custodia, come segue:

    a)

    per gli strumenti finanziari - come definiti nel regolamento (UE) n. …/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del … [relativo ai mercati degli strumenti finanziari — MIFIR] - che possono essere tenuti in custodia, il depositario

    i)

    tiene in custodia tutti gli strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario e tutti gli strumenti finanziari che possono essere fisicamente consegnati al depositario;

    ii)

    garantisce che tutti i summenzionati strumenti finanziari che possono essere registrati in un conto di strumenti finanziari aperto nei libri contabili del depositario siano registrati nei libri contabili in conti separati, in conformità dei principi di cui all'articolo 16 della direttiva 2006/73/CE, aperti a nome dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM, in modo tale che possano essere chiaramente identificati in qualsiasi momento come appartenenti all'OICVM, conformemente alla normativa applicabile;

    b)

    per altre attività, il depositario:

    i)

    verifica la proprietà da parte dell'OICVM o da parte della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM di dette attività, verificando se l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM detiene la proprietà sulla base delle informazioni o dei documenti forniti dall'OICVM o dalla società di gestione e, se disponibili, sulla base di prove esterne;

    ii)

    conserva un registro relativo alle attività per le quali è accertato che l'OICVM o la società di gestione che agisce per conto dell'OICVM detengono la proprietà e lo mantiene aggiornato.

    5 bis.     Il depositario fornisce con periodicità regolare alla società di gestione un inventario completo di tutti gli attivi detenuti a nome dell'OICVM.

    5 ter.     Gli strumenti finanziari detenuti in custodia dal depositario non sono riutilizzati per conto proprio da quest'ultimo o da un soggetto terzo cui sia stata delegata la funzione di custodia.

    Agli effetti del presente articolo per riutilizzo si intende ogni utilizzo di strumenti finanziari trasferiti in un'unica operazione per collateralizzare un'altra operazione, tra cui (ma non solo) la cessione, la costituzione in pegno, la vendita e il prestito .

    6.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di insolvenza del depositario o di un soggetto regolamentato che detiene in custodia strumenti finanziari appartenenti a un OICVM , questi siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del depositario e/o del soggetto regolamentato .

    7.   Il depositario non delega a terzi le funzioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

    Il depositario può delegare a terzi le funzioni di cui al paragrafo 5, a condizione che:

    a)

    le funzioni non siano delegate nell'intento di aggirare gli obblighi della presente direttiva;

    b)

    il depositario possa dimostrare che sussiste un motivo oggettivo per la delega;

    c)

    e che il depositario abbia esercitato tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nella selezione e nella nomina di un eventuale terzo a cui intenda delegare parte delle proprie funzioni, e continui a esercitare tutta la competenza, la cura e la diligenza dovute nel riesame periodico e nel costante monitoraggio dell'eventuale terzo a cui ha delegato parte delle sue funzioni e delle disposizioni da questo adottate in relazione ai compiti delegatigli.

    Le funzioni di cui al paragrafo 5 possono essere delegate dal depositario solo ad un terzo che durante l'intero periodo di esecuzione delle funzioni delegategli:

    a)

    abbia le strutture e le competenze adeguate e proporzionate alla natura e alla complessità degli attivi dell'OICVM o della società di gestione che agisce per conto dell'OICVM che gli sono state affidate;

    b)

    per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al paragrafo 5, lettera a), sia soggetto ad una regolamentazione prudenziale, compresi i requisiti patrimoniali minimi, e ad una vigilanza efficaci nella giurisdizione territoriale interessata;

    c)

    per quanto riguarda i compiti di custodia di cui al ▌paragrafo 5, sia soggetto periodicamente ad audit esterni per garantire che gli strumenti finanziari siano in suo possesso;

    d)

    tenga separate le attività dei clienti del depositario dalle proprie e da quelle del depositario, in modo che possano in qualsiasi momento essere chiaramente identificate come appartenenti ai clienti di un dato depositario;

    e)

    prenda le necessarie disposizioni, basate sulle linee guida dell'AESFEM , affinché, in caso di insolvenza del terzo, le attività dell'OICVM tenute in custodia dal terzo siano indisponibili alla distribuzione o alla vendita per la ripartizione dei proventi tra i creditori del terzo;

    f)

    ottemperi agli obblighi e ai divieti generali di cui al paragrafo 5 del presente articolo e all'articolo 25.

    Ai fini della lettera e) l'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti ai sensi dell' articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010 per le necessarie disposizioni da adottare in caso di insolvenza del soggetto terzo.

    In deroga al terzo comma, lettera b), ove la legislazione di un paese terzo preveda l'obbligo che determinati strumenti finanziari siano tenuti in custodia da un soggetto locale e nessun soggetto locale soddisfi i requisiti di delega di cui alle lettere a) e f) del terzo comma , il depositario può delegare le sue funzioni al soggetto locale solo nella misura in cui ciò sia previsto dalla legislazione del paese terzo e solo fintantoché non vi siano soggetti locali che soddisfano i requisiti di delega, e solo nel caso in cui:

    i)

    prima di procedere all'investimento, gli investitori dell'OICVM interessato siano stati debitamente informati del fatto che tale delega è prescritta per legge nella legislazione del paese terzo, delle circostanze che la giustificano e dei rischi ad essa connessi ;

    ii)

    l'OICVM o la società di gestione per conto dell'OICVM abbiano incaricato il depositario di delegare al soggetto locale la custodia di tali strumenti finanziari.

    Il terzo può a sua volta subdelegare le funzioni, purché siano soddisfatte le stesse condizioni. In tal caso, alle parti interessate si applica, mutatis mutandis, l'articolo 24, paragrafo 2.

    Ai fini del presente paragrafo , la prestazione di servizi da parte di sistemi di regolamento titoli quali designati dalla direttiva 98/26/CE ▌ o la prestazione di servizi analoghi da parte di sistemi di regolamento titoli di paesi terzi non è considerata una delega delle funzioni di custodia.»;

    4)

    l'articolo 23 è così modificato:

    a)

    i paragrafi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

    «2.   Il depositario:

    a)

    è un ente creditizio autorizzato conformemente alla direttiva 2006/48/CE;

    b)

    è un'impresa di investimento soggetta ai requisiti di adeguatezza patrimoniale ai sensi dell'articolo 20 ▌della direttiva 2006/49/CE, compresi i requisiti patrimoniali per i rischi operativi, e autorizzata ai sensi della direttiva 2004/39/CE e che fornisce anche il servizio ausiliario di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti a norma dell'allegato I, sezione B, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; le imprese di investimento possiedono in ogni caso fondi propri non inferiori all'importo del capitale iniziale di cui all'articolo 9 della direttiva 2006/49/CE.

    b bis)

    la banca centrale nazionale o ogni altro tipo di istituto sottoposto a regolamentazione prudenziale e a vigilanza continuativa, purché soggetto a requisiti di capitale e a obblighi prudenziali e organizzativi di effetto analogo alle entità di cui alle lettere a) e b).

    Le società di investimento o le società di gestione che agiscono per conto degli OICVM che gestiscono le quali prima del [data: termine di recepimento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma] hanno nominato come depositario un ente che non soddisfa i requisiti di cui al presente paragrafo, nominano un depositario che soddisfa tali requisiti prima del [data: 1 anno dopo il termine di cui all'articolo 2, paragrafo 1, primo comma].

    3.     Gli Stati membri determinano le categorie di istituti di cui al paragrafo 2, lettera b bis) fra i quali possono essere scelti i depositari.»;

    b)

    i paragrafi ▌4, 5 e 6 sono soppressi.

    5)

    l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 24

    1.   Gli Stati membri assicurano che il depositario sia responsabile nei confronti dell'OICVM e dei detentori di quote dell'OICVM per la perdita, da parte del depositario, o del terzo al quale è stata delegata la custodia, di strumenti finanziari tenuti in custodia ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5 ▌.

    In caso di perdita di strumenti finanziari tenuti in custodia, gli Stati membri assicurano che il depositario restituisca senza indebito indugio strumenti finanziari di tipo identico o l'importo corrispondente all'OICVM o alla società di gestione che agisce per conto dell'OICVM. Il depositario non è responsabile qualora possa dimostrare che la perdita è imputabile ad un evento esterno al di fuori del suo ragionevole controllo, le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarle.

    Gli Stati membri assicurano che il depositario sia altresì responsabile nei confronti dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM, per ogni altra perdita da essi subita in conseguenza del mancato rispetto, intenzionale o dovuto a negligenza, degli obblighi di cui alla presente direttiva.

    2.   Le deleghe di cui all'articolo 22, paragrafo 7, lasciano impregiudicata la responsabilità del depositario.

    3.   La responsabilità del depositario di cui al paragrafo 1 non può essere esclusa o limitata da un accordo.

    4.   Sono nulli gli accordi che violano le disposizioni del paragrafo 3.

    5.   I detentori di quote dell'OICVM possono invocare la responsabilità del depositario direttamente o indirettamente mediante la società di gestione.

    5 bis.     Il presente articolo non osta a che un depositario prenda disposizioni per far fronte alle passività di cui al paragrafo 1, a condizione che tali disposizioni non limitino o riducano il passivo o si risolvano nel tardivo assolvimento degli obblighi del depositario.»;

    6)

    all'articolo 25, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società di gestione e il depositario agiscono in modo onesto, equo, professionale e indipendente e nell'interesse dell'OICVM e degli investitori dell'OICVM.

    il depositario né alcuno dei suoi delegati ▌svolgono attività in relazione all'OICVM o alla società di gestione per conto dell'OICVM che possano creare conflitti di interesse tra l'OICVM, gli investitori dell'OICVM, la società di gestione e lo stesso depositario, a meno che non abbiano provveduto a separare funzionalmente e gerarchicamente l'esercizio delle funzioni potenzialmente confliggenti, e i potenziali conflitti di interesse non siano adeguatamente identificati, gestiti, monitorati e comunicati agli investitori dell'OICVM.»;

    7)

    l'articolo 26 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 26

    1.   La legge o il regolamento del fondo comune definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di sostituzione.

    2.   La legge o l'atto costitutivo della società di investimento definiscono le condizioni per la sostituzione della società di gestione e del depositario e prevedono le norme per garantire la tutela dei detentori di quote in caso di sostituzione.»;

    8)

    Sono inseriti gli articoli seguenti ▌:

    «Articolo 26 bis

    Il depositario, su richiesta , fornisce alle sue autorità competenti tutte le informazioni ottenute nell'esercizio delle sue funzioni che possano essere necessarie alle autorità competenti dell'OICVM o della società di gestione dell'OICVM . Se le autorità competenti dell'OICVM o la società di gestione sono diverse da quelle del depositario, le autorità competenti di quest'ultimo condividono senza indugio le informazioni ricevute con le autorità competenti dell'OICVM e della società di gestione .

    Articolo 26 ter

    1.   Alla Commissione è conferito il potere di adottare ▌ atti delegati conformemente all'articolo 112 ▌ per specificare:

    a)

    gli elementi attinenti alla presente direttiva da includere nel contratto scritto di cui all'articolo 22, paragrafo 2;

    b)

    le condizioni per svolgere le funzioni di depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafi 3, 4 e 5, tra cui:

    i)

    il tipo di strumenti finanziari da includere nel novero delle funzioni di custodia del depositario ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera a);

    ii)

    le condizioni in base alle quali il depositario può esercitare i propri doveri di custodia su strumenti finanziari registrati presso un depositario centrale;

    iii)

    le condizioni in base alle quali il depositario è tenuto a custodire gli strumenti finanziari emessi in forma nominativa e registrati presso un emittente o un conservatore, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 5, lettera b);

    c)

    gli obblighi di dovuta diligenza dei depositari a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, secondo comma, lettera c);

    d)

    l'obbligo di separazione a norma dell'articolo 22, paragrafo 7, terzo comma, lettera d);

    e)

    le condizioni e le circostanze in cui gli strumenti finanziari tenuti in custodia debbano considerarsi perduti ai fini dell'articolo 24;

    f)

    che cosa si intenda per eventi esterni al di là di ogni ragionevole controllo le cui conseguenze sarebbero state inevitabili nonostante ogni ragionevole sforzo per evitarli ai sensi dell'articolo 24, primo comma.

    f bis)

    le condizioni per soddisfare il requisito di indipendenza.»;

    9)

    all'articolo 30, il primo comma è sostituito dal seguente:

    «Gli articoli 13, 14, 14 bis e 14 ter si applicano, mutatis mutandis, alle società di investimento che non hanno designato una società di gestione autorizzata ai sensi della presente direttiva.»;

    10)

    al capo V, la sezione 3 è soppressa;

    11)

    all'articolo 69, paragrafo 3, è aggiunto il ▌ comma seguente:

    «La relazione annuale comprende anche gli elementi seguenti:

    a)

    gli importi retributivi totali per l'esercizio, suddivisi in retribuzione fissa e variabile, versati dalla società di gestione e dalla società di investimento al suo personale e il numero dei beneficiari nonché, se del caso, la commissione di gestione versata dall'OICVM;

    b)

    l'importo aggregato delle retribuzioni suddiviso per categorie di dipendenti o di altri membri del personale (secondo la definizione ex articolo 14 bis, paragrafo 3) del gruppo finanziario , della società di gestione o, se del caso, della società di investimento il cui operato abbia un impatto significativo sul profilo di rischio dell'OICVM.»;

    11 bis)

    all'articolo 78, paragrafo 3, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

    «a)

    l'individuazione dell'OICVM e dell'autorità competente;»;

    12)

    l'articolo 98 è così modificato:

    a)

    al paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

    «d)

    richiedere le registrazioni esistenti riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico, come definiti all'articolo 2, lettera b), paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (12), in possesso degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari, nei casi in cui esista il serio sospetto che la documentazione relativa all'oggetto dell'ispezione possa essere pertinente per dimostrare una violazione da parte degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari degli obblighi loro imposti dalla presente direttiva; tali registrazioni tuttavia non devono riguardare il contenuto della comunicazione alla quale si riferiscono.

    (12)  GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37.»;"

    b)

    è aggiunto il paragrafo seguente ▌:

    «3.   Se le registrazioni riguardanti le comunicazioni telefoniche e i dati relativi al traffico di cui al paragrafo 2, lettera d), richiedono l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione è richiesta. L'autorizzazione può essere richiesta anche in via preventiva.»;

    13)

    l'articolo 99 è sostituito dal seguente:

    «Articolo 99

    1.    Fatti salvi i poteri di vigilanza delle autorità competenti ai sensi dell'articolo 98 e fatto salvo il diritto degli Stati membri di prevedere e imporre sanzioni penali , questi ultimi applicano sanzioni e misure amministrative in caso di inosservanza delle disposizioni nazionali di attuazione della presente direttiva e assicurano che siano applicate. Le sanzioni e le misure sono effettive, proporzionate e dissuasive.

    2.   Gli Stati membri assicurano che in caso di violazione degli obblighi a carico degli OICVM, delle società di gestione, delle società di investimento o dei depositari possano essere applicate sanzioni o misure ai membri dell'organo di gestione e ad ogni altro soggetto responsabile della violazione ai sensi della normativa nazionale.

    3.   Alle autorità competenti sono conferiti tutti i poteri di indagine necessari per l'esercizio delle loro funzioni. Nell'esercizio dei loro poteri, le autorità competenti cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni o le misure producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri.»;

    14)

    sono inseriti i gli articoli seguenti:

    «Articolo 99 bis

    1.    Gli Stati membri provvedono a che le proprie leggi, regolamenti o disposizioni amministrative contemplino sanzioni se :

    a)

    l'OICVM svolge le sue attività senza aver ottenuto l'autorizzazione, in violazione dell'articolo 5;

    b)

    la società di gestione svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 6;

    c)

    la società di investimento svolge le sue attività senza aver ottenuto la previa autorizzazione, in violazione dell'articolo 27;

    d)

    si acquisisce, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o si aumenta ulteriormente detta partecipazione qualificata in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta raggiunga o superi il 20 %, il 30 % o il 50 % o in modo che la società di gestione divenga una filiazione (di seguito il “progetto di acquisizione”), senza darne notifica per iscritto alle autorità competenti della società di gestione in cui l'acquirente cerca di acquisire o aumentare la partecipazione qualificata, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

    e)

    si cede, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in una società di gestione o la si riduce, in modo che la quota dei diritti di voto o di capitale detenuta scenda al di sotto del 20 %, del 30 % o del 50 % o in modo che la società di gestione cessi di essere una filiazione, senza darne notifica per iscritto all'autorità competente, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

    f)

    la società di gestione ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 7, paragrafo 5, lettera b);

    g)

    la società di investimento ha ottenuto l'autorizzazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare, in violazione dell'articolo 29, paragrafo 4, lettera b);

    h)

    la società di gestione non comunica alle autorità competenti, appena ne viene a conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni nel suo capitale che fanno superare, in aumento o in diminuzione, uno dei livelli di cui all'articolo 11, paragrafo 10, della direttiva 2004/39/CE, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

    i)

    la società di gestione non comunica, almeno una volta all'anno, alle autorità competenti i nominativi degli azionisti o dei soci detentori di partecipazioni qualificate e l'entità di dette partecipazioni, in violazione dell'articolo 11, paragrafo 1;

    j)

    la società di gestione non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera a);

    k)

    la società di gestione non rispetta i requisiti strutturali e organizzativi previsti dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b);

    l)

    la società di investimento non rispetta le procedure e le condizioni previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 31;

    m)

    la società di gestione o la società di investimento non rispetta gli obblighi in materia di delega delle funzioni a terzi imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 13 e 30;

    n)

    la società di gestione o la società di investimento non rispetta le regole di condotta imposte dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli 14 e 30;

    o)

    il depositario omette di svolgere le funzioni cui è tenuto ai sensi delle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 22, paragrafi da 3 a 7;

    p)

    la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omettono ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle politiche di investimento dell'OICVM imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione del capo VII;

    q)

    la società di gestione o la società di investimento omette di applicare la procedura di gestione dei rischi e la procedura che consenta una valutazione precisa e indipendente del valore degli strumenti derivati OTC previste dalle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 51, paragrafo 1;

    r)

    la società di investimento e, per ciascuno dei fondi comuni da essa gestiti, la società di gestione omette ripetutamente di adempiere gli obblighi relativi alle informazioni da comunicare agli investitori imposti dalle disposizioni nazionali di attuazione degli articoli da 68 a 82;

    s)

    la società di gestione o la società di investimento che commercializza le quote dell'OICVM che gestisce in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dell'OICVM non rispetta l'obbligo di notifica di cui all'articolo 93, paragrafo 1.

    2.   Gli Stati membri assicurano che, in tutti i casi di cui al paragrafo 1, le misure e sanzioni amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:

    a)

    un pubblico avviso o annuncio indicante la persona fisica o giuridica e la natura della violazione;

    b)

    l'ordine che impone alla persona fisica o giuridica di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;

    c)

    in caso di società di gestione o di OICVM, la revoca dell'autorizzazione loro concessa;

    d)

    l'interdizione temporanea o permanente , a carico dei membri dell'organo di gestione della società di gestione o della società di investimento o di altre persone fisiche considerate responsabili, dall'esercizio di funzioni in seno a dette o ad altre società;

    e)

    in caso di persone giuridiche, sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive ▌ ;

    f)

    in caso di persone fisiche, sanzioni amministrative pecuniarie efficaci, proporzionate e dissuasive ▌ ;

    g)

    sanzioni amministrative pecuniarie fino a dieci volte l'importo dei profitti ricavati o delle perdite evitate grazie alla violazione, se possono essere determinati;

    Articolo 99 ter

    Gli Stati membri provvedono affinché le autorità competenti pubblichino ogni sanzione o misura imposta per violazione delle disposizioni nazionali adottate per il recepimento della presente direttiva, senza indebito ritardo, fornendo anche informazioni sul tipo e la natura della violazione e l'identità delle persone responsabili, a meno che la pubblicazione non metta gravemente a rischio la stabilità dei mercati finanziari. Nel caso in cui la pubblicazione possa arrecare un danno sproporzionato alle parti interessate, le autorità competenti pubblicano le misure e le sanzioni imposte senza rivelare l'identità degli interessati.

    Articolo 99 quater

    1.   Gli Stati membri provvedono a che, nello stabilire il tipo di sanzione o misura amministrativa e il livello delle sanzioni amministrative pecuniarie, le autorità competenti ne garantiscano il carattere efficace, proporzionato e dissuasivo e prendano in considerazione tutte le circostanze pertinenti, tra cui:

    a)

    la gravità e la durata della violazione;

    b)

    il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile;

    c)

    la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile, quale risulta dal fatturato complessivo della persona giuridica responsabile o dal reddito annuo della persona fisica responsabile;

    d)

    l'entità dei profitti realizzati e delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, i danni causati ad altre persone e, eventualmente, al funzionamento dei mercati o all'economia nel suo complesso , nella misura in cui possano essere determinati.

    e)

    il livello di collaborazione con l'autorità competente da parte della persona fisica o giuridica responsabile;

    f)

    precedenti violazioni da parte della persona fisica o giuridica responsabile.

    2.   L'AESFEM emana orientamenti indirizzati alle autorità competenti conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1093/2010 sui tipi di misure e sanzioni amministrative e sul livello delle sanzioni amministrative pecuniarie.

    Articolo 99 quinquies

    1.   Gli Stati membri assicurano che le autorità competenti mettano in atto meccanismi efficaci per incoraggiare la segnalazione alle stesse delle violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva, e forniscano uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione delle violazioni . Gli Stati membri assicurano che l'identità delle persone che comunicano attraverso tali canali sia nota solo all'autorità competente.

    2.   I meccanismi di cui al paragrafo 1 includono almeno:

    a)

    procedure specifiche per il ricevimento di segnalazioni di violazioni e per il relativo seguito;

    b)

    protezione adeguata per i dipendenti delle società di investimento e delle società di gestione che segnalano violazioni commesse all'interno della società;

    c)

    protezione dei dati personali concernenti sia la persona che segnala le violazioni che la persona fisica presunta responsabile della violazione, conformemente ai principi stabiliti dalla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (13).

    2 bis.     L'AESFEM predispone uno o più canali di comunicazione sicuri per la segnalazione di violazioni delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva. Gli Stati membri provvedono a che l'identità delle persone che comunicano attraverso tali canali sia nota solo all'AESFEM.

    2 ter.     La segnalazione in buona fede all'AESFEM o all'autorità competente di una violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva di cui al paragrafo 2 bis, non configura una violazione di eventuali norme restrittive sulla divulgazione di informazioni imposte per contratto o per via legislativa, regolamentare o amministrativa né implica per la persona che effettua la segnalazione alcuna forma di responsabilità in relazione alla segnalazione stessa.

    3.   Gli Stati membri impongono agli enti di disporre di procedure adeguate affinché i propri dipendenti possano segnalare violazioni a livello interno avvalendosi di uno specifico canale.

    Articolo 99 sexies

    1.   Gli Stati membri trasmettono ogni anno all'AESFEM le informazioni aggregate relative a tutte le misure o sanzioni amministrative imposte a norma dell'articolo 99. L'AESFEM pubblica le suddette informazioni in una relazione annuale.

    2.   Se l'autorità competente ha pubblicato una misura o una sanzione, ne riferisce contestualmente all'AESFEM. Se le sanzioni o le misure pubblicate riguardano una società di gestione, l'AESFEM aggiunge un riferimento alla sanzione o alla misura pubblicata nell'elenco delle società di gestione pubblicato a norma dell'articolo 6, paragrafo 1.

    3.   L'AESFEM elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure e ai moduli per l'invio delle informazioni di cui al presente articolo.

    L'AESFEM presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il … .

    Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

    (13)  GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.»;"

    15)

    è inserito l'articolo seguente:

    «Articolo 104 bis

    1.   Gli Stati membri applicano la direttiva 95/46/CE al trattamento dei dati personali effettuato nel loro territorio ai fini della presente direttiva.

    2.   Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (14) si applica al trattamento dei dati personali da parte dell'AEFSEM ai fini della presente direttiva.

    (14)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.»;"

    16)

    all'articolo 112, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

    «2.   Il potere di adottare gli atti delegati è conferito alla Commissione secondo le condizioni di cui al presente articolo.

    Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 12, 14, 43, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 e 111 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 4 gennaio 2011.

    Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 50 bis è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 21 luglio 2011.

    Il potere di adottare gli atti delegati di cui agli articoli 22 e 24 è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal […]. La Commissione redige una relazione sui poteri delegati entro sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, tranne in caso di revoca da parte del Parlamento europeo o del Consiglio ai sensi dell'articolo 112 bis.»;

    17)

    all'articolo 112 bis, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

    «1.   La delega di potere di cui agli articoli 12, 14, 22, 24, 43, 50 bis, 51, 60, 61, 62, 64, 75, 78, 81, 90, 95 e 111 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.»;

    18)

    l'allegato I è modificato conformemente all'allegato della presente direttiva.

    Articolo 2

    1.   Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il […], le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

    Gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al paragrafo 1 a decorrere dal […].

    Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

    2.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

    Qualora i documenti a corredo della notifica delle misure di recepimento forniti dagli Stati membri non siano sufficienti per valutare pienamente la conformità di tali misure con determinate disposizioni della presente direttiva, la Commissione può esigere, su richiesta dell'AESFEM al fine di svolgere i suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1095/2010 o di propria iniziativa, che gli Stati membri forniscano informazioni più dettagliate sul recepimento della presemte direttiva e sull'attuazione di tali misure.

    Articolo 3

    La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

    Articolo 4

    Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

    Fatto a …, il …

    Per il Parlamento europeo

    Il presidente

    Per il Consiglio

    Il presidente


    (1)  GU C 96 del 4.4.2013, pag. 18.

    (2)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32.

    (3)  GU L 120 del 15.5.2009, pag. 22.

    (4)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

    (5)  GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

    (6)   GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1.

    (7)  GU L 241 del 2.9.2006, pag. 26.

    (8)  GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1.

    (9)  GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45.

    (10)  GU L 84 del 26.3.1997, pag. 22.

    (11)  GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

    ALLEGATO

    All'allegato I, il punto 2 dello schema A è sostituito dal seguente:

    «2.

    Informazioni concernenti il depositario:

    2.1.

    Identità del depositario dell'OICVM e descrizione delle sue funzioni;

    2.2.

    Descrizione delle funzioni di custodia delegate dal depositario ▌e descrizione degli eventuali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla delega.

    Le informazioni su tutti i soggetti che assicurano la custodia degli attivi del fondo unitamente ai conflitti di interesse che potrebbero derivarne sono ottenibili dal depositario su richiesta.».


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