This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013AP0297
Amendments adopted by the European Parliament on 2 July 2013 on the proposal for a regulation of the European Parliament and of the Council on periodic roadworthiness tests for motor vehicles and their trailers and repealing Directive 2009/40/EC (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD))
GU C 75 del 26.2.2016, p. 214–261
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 75/214 |
P7_TA(2013)0297
Controlli tecnici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi ***I
Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 2 luglio 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli tecnici periodici dei veicoli a motore e dei loro rimorchi e recante abrogazione della direttiva 2009/40/CE (COM(2012)0380 — C7-0186/2012 — 2012/0184(COD)) (1)
(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)
(2016/C 075/34)
Emendamento 1
Proposta di regolamento
Considerando 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 2
Proposta di regolamento
Considerando 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 3
Proposta di regolamento
Considerando 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamenti 4 e 115
Proposta di regolamento
Considerando 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 5
Proposta di regolamento
Considerando 5 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 6
Proposta di regolamento
Considerando 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 9
Proposta di regolamento
Considerando 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 10
Proposta di regolamento
Considerando 10
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 11
Proposta di regolamento
Considerando 10 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 12
Proposta di regolamento
Considerando 10 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 13
Proposta di regolamento
Considerando 11
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 14
Proposta di regolamento
Considerando 12
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 15
Proposta di regolamento
Considerando 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 16
Proposta di regolamento
Considerando 13 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 14
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 18
Proposta di regolamento
Considerando 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 19
Proposta di regolamento
Considerando 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 19
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 20 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 22
Proposta di regolamento
Considerando 21
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 23
Proposta di regolamento
Considerando 22
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 24
Proposta di regolamento
Considerando 22 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 25
Proposta di regolamento
Considerando 23
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 26
Proposta di regolamento
Considerando 25
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 27
Proposta di regolamento
Considerando 25 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 26
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 29
Proposta di regolamento
Considerando 29
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 30
Proposta di regolamento
Articolo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il presente regolamento istituisce un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli a motore. |
Il presente regolamento istituisce un regime periodico di controlli tecnici dei veicoli eseguiti sulla base di norme e prescrizioni tecniche minime con l'obiettivo di garantire un elevato livello di sicurezza stradale e di tutela dell'ambiente . |
Emendamento 31
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 32
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 33
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 34
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 35
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 36
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 6
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 117/1
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 38
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 — trattino 8
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 39
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri possono altresì estendere l'obbligo di controllo tecnico periodico ad altre categorie di veicoli. Gli Stati membri informano la Commissione in merito a ogni decisione di proroga da essi adottata, esponendone la motivazione. |
Emendamento 117/2
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
1 ter. Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o gennaio 2018 alle seguenti categorie di veicoli, a meno che la Commissione non dimostri nella sua relazione, elaborata a norma dell'articolo 18 bis, che tale misura sarebbe inefficace: |
||
|
|
Emendamento 40
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 41
Proposta di regolamento
Articolo 2 — paragrafo 2 — trattino 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 43
Proposta di regolamento
Articolo 3 — punto 7
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
||||||||
|
|
Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 3 — paragrafo 1 — punto 9
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 3 punto 13
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 46
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il controllo tecnico viene effettuato esclusivamente dall’autorità competente di uno Stato membro o da centri di controllo autorizzati dagli Stati membri . |
2. Il controllo tecnico viene effettuato in linea di principio nello Stato membro in cui il veicolo è immatricolato dall'autorità competente di tale Stato membro o da un organismo pubblico incaricato di tale compito da tale Stato oppure da organismi o impianti approvati dal medesimo Stato e sottoposti alla sua supervisione, compresi i soggetti privati autorizzati . |
Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 4 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. I costruttori dei veicoli forniscono ai centri di controllo o, se del caso, all’autorità competente, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato all’allegato I. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I in conformità alla procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |
3. I costruttori dei veicoli forniscono gratuitamente ai centri di controllo e ai produttori di strumenti di collaudo o, se del caso, all’autorità competente, le informazioni tecniche necessarie ai fini dei controlli tecnici, come indicato all’allegato I. Tali informazioni comprendono, per i produttori di strumenti di collaudo, i dati utili per consentire agli strumenti di collaudo di effettuare una valutazione positiva o negativa delle funzionalità dei sistemi di controllo elettronico dei veicoli. La Commissione adotta norme dettagliate relative alle procedure per accedere alle informazioni tecniche indicate all’allegato I ed esamina la fattibilità di un punto unico di accesso, in conformità della procedura di esame di cui all’articolo 16, paragrafo 2. |
Emendamento 48
Proposta di regolamento
Capo III — titolo
Testo della Commissione |
Emendamento |
REQUISITI RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI |
REQUISITI MINIMI RELATIVI AI CONTROLLI TECNICI |
Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 51
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
|
|
Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 53
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 — trattino 3 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 54
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Ciascuno Stato membro può decidere di introdurre incentivi per l'esecuzione di controlli tecnici, qualora il titolare del veicolo decida di effettuare il controllo annualmente. Il periodo di incentivazione inizia non prima di dieci anni dalla data prima immatricolazione del veicolo. |
Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. Uno Stato membro può prescrivere controlli tecnici periodici più frequenti per i veicoli di qualsiasi categoria immatricolati nel proprio territorio. |
Emendamento 56
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Nel caso in cui un veicolo di categoria M1 o N1 raggiunga una percorrenza di 160 000 km al primo controllo tecnico effettuato dopo la prima immatricolazione, verrà sottoposto successivamente a un controllo tecnico a periodicità annuale. |
soppresso |
Emendamento 57
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Il titolare del certificato di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità competente se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data anniversaria di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico. |
3. Il titolare del certificato di immatricolazione può chiedere al centro di controllo, o alla autorità competente o agli organismi o ai soggetti approvati dallo Stato e sottoposti alla sua supervisione, se del caso, di effettuare il controllo tecnico durante il periodo intercorrente tra l’inizio del mese che precede quello della data di ricorrenza annuale di cui al paragrafo 1 e la fine del secondo mese successivo a tale data, senza ripercussioni sulla data prevista per il prossimo controllo tecnico. |
Emendamento 58
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4 — trattino 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
soppresso |
Emendamento 59
Proposta di regolamento
Articolo 5 — paragrafo 4 — trattino 3 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 60
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il controllo tecnico deve riguardare le aree di cui all’allegato II, punto 2. |
1. Il controllo tecnico deve riguardare almeno le aree di cui all’allegato II, punto 2. |
Emendamento 61
Proposta di regolamento
Articolo 6 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi e utilizzi il metodo applicabile al controllo di questi elementi, come indicato nell’allegato II, punto 3. |
2. Per ogni area di cui al paragrafo 1, le autorità competenti dello Stato membro o il centro di controllo effettuano un controllo tecnico che riguardi almeno gli elementi di cui all'allegato II, punto 3, e utilizzi il metodo applicabile al controllo di questi elementi ivi raccomandato o un'alternativa equivalente approvata dall'autorità competente . |
Emendamento 62
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascia a quest’ultimo un certificato di conformità che contiene almeno gli elementi di cui all’allegato IV. |
1. Il centro di controllo o, se del caso, l'autorità competente che ha effettuato un controllo tecnico su un veicolo rilascia a quest'ultimo un certificato di idoneità alla circolazione, disponibile anche in formato elettronico, che contiene almeno gli elementi di cui all'allegato IV. La Commissione europea elabora a tal fine un modello europeo per il controllo tecnico. |
Emendamento 63
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il veicolo al controllo tecnico il certificato di conformità o, in caso di certificato di conformità elettronico, una copia cartacea debitamente certificata di tale certificato . |
2. Non appena le prove sono state completate in modo soddisfacente , il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente, fornisce alla persona che ha presentato il veicolo al controllo tecnico un certificato di idoneità alla circolazione o, in caso di certificato di idoneità alla circolazione in formato elettronico, mette a sua disposizione una copia cartacea c ontenente il risultato delle prove . |
Emendamento 64
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Quando si riceve una domanda di reimmatricolazione e il veicolo proviene da un altro Stato membro, le autorità preposte all'immatricolazione riconoscono il certificato di idoneità alla circolazione del veicolo previa verifica della validità in sede di reimmatricolazione. Il riconoscimento della validità originale del certificato copre lo stesso periodo di tempo della validità originaria del certificato, tranne nel caso in cui la validità originale del certificato supera la durata legale massima vigente nello Stato membro di reimmatricolazione del veicolo. In tale caso la validità è rivista al ribasso e viene calcolata a partire dalla data in cui per il veicolo è stato emesso il certificato di idoneità alla circolazione originale. Prima della data di applicazione del presente regolamento, gli Stati membri si comunicano reciprocamente il formato del certificato di idoneità alla circolazione riconosciuto dalle rispettive autorità competenti, nonché le istruzioni per verificarne l'autenticità. |
Emendamento 65
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 4
Testo della Commissione |
Emendamento |
4. Ai fini del controllo del contachilometri e quando tale informazione non è stata comunicata per via elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l'ispettore chiede alla persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato rilasciato dopo il precedente controllo tecnico. |
4. Ai fini del controllo del contachilometri ove installato, e qualora tale informazione non sia stata comunicata per via elettronica dopo il precedente controllo tecnico, l'ispettore chiede alla persona che presenta il veicolo al controllo di mostrare il certificato rilasciato dopo il precedente controllo tecnico se il certificato non è stato rilasciato per via elettronica . |
Emendamento 66
Proposta di regolamento
Articolo 8 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. I risultati del controllo tecnico vengono comunicati all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di conformità. |
5. I risultati del controllo tecnico vengono comunicati senza indugio per via elettronica all'autorità di immatricolazione del veicolo. Tale comunicazione contiene le informazioni presenti nel certificato di idoneità alla circolazione. |
Emendamento 67
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. In caso di carenze gravi, l’autorità competente decide a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei settimane dal controllo iniziale. |
2. In caso di carenze gravi, l’autorità nazionale competente può decidere a quali condizioni il veicolo può essere utilizzato prima di essere sottoposto ad un altro controllo tecnico. Quest’ultimo avviene entro sei settimane dal controllo iniziale. |
Emendamento 68
Proposta di regolamento
Articolo 9 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. In caso di carenze pericolose, il veicolo non viene utilizzato su strade accessibili al pubblico e la sua immatricolazione viene revocata a norma dell’articolo 3 bis della direttiva XXX del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 1999/37/CE relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, fino a quando le carenze non siano state corrette e venga rilasciato un nuovo certificato di conformità che attesti la conformità del veicolo . |
3. In caso di carenze pericolose, lo Stato membro o l'autorità competente può impedire o limitare l'utilizzo del veicolo sulle strade pubbliche fino a quando tutte le carenze pericolose non siano state corrette. |
Emendamento 69
Proposta di regolamento
Articolo 10 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato sul suo territorio rilascia un documento che attesta che il veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del prossimo controllo tecnico. |
Il centro di controllo o, se del caso, l’autorità competente dello Stato membro che ha effettuato il controllo tecnico su un veicolo immatricolato sul suo territorio rilascia un attestato che indica che il veicolo ha superato il controllo tecnico. L’attestato indica la data del prossimo controllo tecnico. Non è necessario rilasciare alcun attestato comprovante l'avvenuto controllo tecnico se è possibile indicare nel documento di immatricolazione del veicolo che il controllo tecnico è stato effettuato e la data del prossimo controllo. |
Emendamento 70
Proposta di regolamento
Articolo 10 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Se il veicolo controllato rientra in una categoria di veicoli non soggetti a immatricolazione nello Stato membro in cui è entrato in servizio, l'attestato che il controllo è stato superato è esposto in modo visibile sul veicolo. |
Emendamento 71
Proposta di regolamento
Articolo 10 — comma 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
Ogni Stato membro riconosce l’attestato rilasciato in conformità al paragrafo 1. |
Ogni Stato membro riconosce l'attestato rilasciato in conformità del paragrafo 1 di un altro Stato membro, o una corrispondente annotazione nel documento di immatricolazione del veicolo, purché l'attestato sia stato rilasciato per un veicolo immatricolato in tale Stato membro . |
Emendamento 72
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi ai requisiti tecnici minimi stabiliti all'allegato V. |
1. Gli impianti e le apparecchiature utilizzati per effettuare i controlli tecnici sono conformi almeno ai requisiti tecnici minimi stabiliti all'allegato V. |
Emendamento 73
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. I centri di controllo, nei quali gli ispettori effettuano i controlli tecnici, sono autorizzati da uno Stato membro o dalla sua autorità competente. |
Emendamento 74
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 ter. I centri utilizzati per effettuare i controlli tecnici già riconosciuti dagli Stati membri prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, devono essere sottoposti a nuova verifica della conformità ai requisiti minimi dopo almeno cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente regolamento. |
Emendamento 75
Proposta di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
2 bis. Per soddisfare i requisiti minimi in termini di gestione della qualità, i centri di controllo rispettano i requisiti dello Stato membro che concede l'autorizzazione. I centri di controllo assicurano l'obiettività e l'elevata qualità del controllo dei veicoli. |
Emendamento 76
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1
Testo della Commissione |
Emendamento |
1. I controlli tecnici vengono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione stabiliti nell’allegato VI. |
1. I controlli tecnici vengono effettuati da ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione stabiliti nell’allegato VI. Gli Stati membri possono introdurre requisiti supplementari in materia di competenza e formazione. |
Emendamento 77
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
1 bis. Gli Stati membri prescrivono una formazione adeguata per gli ispettori, in linea con i requisiti in materia di qualifiche. |
Emendamento 78
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Gli Stati membri rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato VI, punto 3. |
2. Le autorità competenti o, se del caso, i centri di formazione riconosciuti rilasciano un certificato agli ispettori che soddisfano i requisiti minimi di competenza e formazione. Tale certificato comprende almeno le informazioni menzionate all’allegato VI, punto 3. |
Emendamento 79
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 3
Testo della Commissione |
Emendamento |
3. Gli ispettori impiegati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai suddetti ispettori. |
3. Gli ispettori impiegati o autorizzati da autorità competenti degli Stati membri o da un centro di controllo alla data di applicazione del presente regolamento sono esentati dai requisiti stabiliti all’allegato VI, punto 1. Gli Stati membri rilasciano un certificato di equipollenza ai suddetti ispettori. |
Emendamento 80
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
4 bis. Una persona che ha eseguito riparazioni o opere di manutenzione su un veicolo non partecipa in veste di ispettore al successivo controllo tecnico periodico dello stesso veicolo. a meno che l'organo di supervisione non abbia accertato che sussiste un livello elevato di obiettività. Gli Stati membri possono prescrivere requisiti più rigorosi in materia di separazione delle attività. |
Emendamento 81
Proposta di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 5
Testo della Commissione |
Emendamento |
5. Il centro di controllo informa la persona che presenta il veicolo al controllo in merito alle necessarie riparazioni da effettuare e non altera i risultati del controllo per fini commerciali. |
5. Il centro di controllo informa la persona o l'officina di riparazione che presenta il veicolo al controllo in merito alle carenze riscontrate e non altera i risultati del controllo per fini commerciali. |
Emendamento 82
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 1 — comma 1 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Gli Stati membri provvedono alla supervisione dei centri di controllo nel proprio territorio. |
Emendamento 83
Proposta di regolamento
Articolo 13 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. I centri di controllo gestiti direttamente da un’autorità competente sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione. |
2. I centri di controllo gestiti direttamente da un'autorità competente di uno Stato membro sono esentati dai requisiti in materia di autorizzazione e supervisione. |
Emendamento 84
Proposta di regolamento
Articolo 15
Testo della Commissione |
Emendamento |
La Commissione intende esaminare la fattibilità, i costi e i vantaggi dell’istituzione di una piattaforma elettronica di informazioni sui veicoli al fine dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo e i costruttori dei veicoli. |
La Commissione esamina le modalità più efficaci ed efficienti per istituire una piattaforma elettronica di informazione sui veicoli avvalendosi di soluzioni informatiche esistenti e già predisposte con riguardo allo scambio internazionale di dati al fine di ridurre al minimo i costi e di evitare duplicazioni . L'esame deve tener conto del modo più adeguato di collegare i sistemi nazionali esistenti al fine dello scambio di informazioni sui dati relativi ai controlli tecnici e alle letture del contachilometri tra le autorità competenti degli Stati membri responsabili del controllo, l’immatricolazione e l’omologazione dei veicoli, i centri di controllo, i produttori di strumenti di collaudo e i costruttori dei veicoli. |
|
La Commissione esamina altresì la raccolta e la conservazione dei dati già esistenti e rilevanti per la sicurezza, concernenti i veicoli coinvolti in incidenti gravi. Tali dati devono includere almeno informazioni sui componenti rilevanti per la sicurezza sostituiti e riparati. |
|
I dati storici di un veicoli sono a disposizione degli ispettori che controllano il veicolo e, in formato reso anonimo, degli Stati membri, onde fornire loro un ausilio per pianificare e realizzare misure intese a migliorare la sicurezza stradale nonché al detentore del certificato di immatricolazione o al proprietario del veicolo. |
Sulla base del suddetto esame essa intende proporre e valutare diverse alternative, tra le quali la possibilità di eliminare il requisito relativo all’attestato che il controllo è stato superato di cui all’articolo 10. Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa. |
Sulla base del suddetto esame la Commissione propone e valuta diverse alternative, tra le quali la possibilità di eliminare il requisito relativo all'attestato che il controllo è stato superato di cui all'articolo 10 e l'introduzione di un sistema che consenta agli Stati membri di scambiarsi informazioni relative al chilometraggio o a incidenti gravi subiti dal veicolo nel corso della sua utilizzazione in caso di vendite transfrontaliere . Entro due anni dalla data di applicazione del presente regolamento, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio sui risultati dell’esame, unendo, se del caso, una proposta legislativa. |
Emendamento 85
Proposta di regolamento
Articolo 17
Testo della Commissione |
Emendamento |
||||
È conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità all’articolo 19 al fine di: |
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ articolo 18 al fine di aggiornare : |
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
Emendamento 86
Proposta di regolamento
Articolo 18 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. La delega di potere di cui all’articolo 17 è conferita per un periodo indeterminato a decorrere da [la data di entrata in vigore del presente regolamento]. |
2. Il potere di adottare atti delegati di cui all’articolo 17 è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere da [data di entrata in vigore del presente regolamento]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo. |
Emendamento 87
Proposta di regolamento
Articolo 18 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 18 bis |
|
Relazioni sui veicoli e due o tre ruote |
|
Al più tardi [tre anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'inserimento dei veicoli e due o tre ruote nell'ambito di applicazione del presente regolamento. La relazione valuta la situazione della sicurezza stradale nell'Unione per detta categoria di veicoli. La Commissione procede in particolare alla comparazione tra i risultati in materia di sicurezza stradale per detta categoria di veicoli negli Stati membri che effettuano il controllo tecnico di tale categoria di veicoli con quelli registrati negli Stati membri che non procedono al controllo di tale categoria di veicoli al fine di accertare se l'esecuzione di controlli tecnici dei veicoli a due o tre ruote sia proporzionata agli obiettivi previsti in materia di sicurezza stradale. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative. |
Emendamento 110
Proposta di regolamento
Articolo 18 ter (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Articolo 18 ter |
|
Reportistica |
|
Al più tardi [cinque anni dalla data di pubblicazione del presente regolamento], la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione e sulle conseguenze del presente regolamento, in particolare per quanto concerne la frequenza dei controlli, il livello di armonizzazione dei controlli tecnici periodici e l'efficacia delle disposizioni sul riconoscimento reciproco dei certificati di controllo tecnico nei casi di immatricolazione dei veicoli provenienti da un altro Stato membro. La relazione valuta anche se il livello di armonizzazione sia tale da permettere il pieno riconoscimento reciproco dei certificati di controllo tecnico in tutta l'Unione e se per conseguire questo obiettivo si rendano necessari standard europei più elevati. La relazione è corredata, se del caso, di proposte legislative. |
Emendamento 88
Proposta di regolamento
Articolo 19 — paragrafo 2
Testo della Commissione |
Emendamento |
2. Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie. |
2. Ogni Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare che la manipolazione o la manomissione di componenti e sistemi di un veicolo rilevanti per la sicurezza e l'ambiente o di un contachilometri sia considerata un reato e sia perseguibile mediante sanzioni effettive, proporzionate, dissuasive e non discriminatorie e per garantire l'accuratezza della lettura del contachilometri nel corso dell'intero ciclo di vita del veicolo . |
Emendamento 89
Proposta di regolamento
Allegato I — parte 5 — punto 5.3 — trattino 8 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 90
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 1 — comma 4 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
Qualora non sia possibile controllare un veicolo utilizzando un metodo di controllo raccomandato di cui al presente allegato, il centro di controllo può effettuare il controllo conformemente a un metodo di controllo alternativo autorizzato per iscritto dall'autorità competente appropriata. L'autorità competente accerta che siano tutelate le norme di sicurezza e ambientali. |
Emendamento 91
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 1.8 — lettera a
Testo della Commissione |
||||||
|
Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua |
|
Emendamento |
||||||
|
Misurazione della temperatura di ebollizione o tenore di acqua |
|
Emendamento 92
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 3.3 — lettera a
Testo della Commissione |
||||||
|
Esame visivo |
|
Emendamento |
||||||
|
Esame visivo |
|
Emendamento 93
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 4.1.2
Testo della Commissione |
||||
|
Determinare l’orientamento orizzontale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari o uno schermo |
L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti |
Emendamento |
||||
|
Determinare l’orientamento orizzontale e verticale di ciascun faro in posizione anabbagliante utilizzando un dispositivo per l’orientamento dei fari e un dispositivo di controllo elettronico per verificare, se del caso, la funzionalità dinamica |
L’orientamento del faro non rientra nei limiti fissati dai requisiti |
Emendamento 94
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 4.1.3
Testo della Commissione |
||||||
|
Esame visivo e azionamento |
|
||||
|
|
|
Emendamento |
||||||
|
Esame visivo e azionamento , nonché utilizzo, se del caso, di un dispositivo di controllo elettronico |
|
||||
|
|
|
Emendamento 95
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 4.1.5
Testo della Commissione |
||||||
|
Esame visivo e azionamento se possibile |
|
||||
|
|
|
Emendamento |
||||||
|
Esame visivo e azionamento , nonché utilizzo, se del caso, di un dispositivo di controllo elettronico |
|
||||
|
|
|
Emendamento 96
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 4.3.2
Testo della Commissione |
||||||
|
Esame visivo e azionamento |
|
||||
|
|
|
Emendamento |
||||||
|
Esame visivo e azionamento utilizzando un dispositivo di controllo elettronico per variare il valore di entrata del sensore del pedale del freno e verificare visivamente la funzionalità delle luci dei freni di emergenza |
|
||||
|
|
|
||||
|
|
|
Emendamento 97
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 4.5.2
Testo della Commissione |
||||
|
Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari |
Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione |
Emendamento |
||||
|
Funzionamento e utilizzo di un dispositivo per l’orientamento dei fari |
Il proiettore fendinebbia anteriore mostra un errato allineamento orizzontale e verticale quando il fascio luminoso presenta una linea di demarcazione |
Emendamento 98
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 5.2.2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
||||||
|
Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore |
|
||||
|
|
(…) |
Emendamento |
||||||
|
Esame visivo di entrambi i lati di ciascuna ruota con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore |
|
||||
|
|
(…) |
||||
|
|
|
Emendamento 99
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 5.2.3 — colonna 2
Testo della Commissione |
|||
|
Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione |
Emendamento |
|||
|
Esame visivo di tutto il pneumatico sia ruotando la ruota staccata dal suolo con il veicolo sopra una fossa d’ispezione o su un ponte sollevatore oppure muovendo avanti e indietro il veicolo sopra una fossa d’ispezione |
||
|
Utilizzare un dispositivo per misurare la pressione degli pneumatici e confrontarla con i valori forniti dal produttore |
Emendamento 100
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 8.2.1.2
Testo della Commissione |
||||||||
|
Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni. In alternativa, per i veicoli muniti di adeguato sistema diagnostico di bordo (on-board diagnostic systems-OBD), il corretto funzionamento del sistema di emissioni può essere controllato attraverso l'appropriata lettura del dispositivo OBD e la verifica del corretto funzionamento del sistema OBD anziché misurare le emissioni con il motore al minimo, in conformità delle raccomandazioni di condizionamento del costruttore e alle altre prescrizioni. |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
Emendamento |
||||||||
|
Misurazione tramite un analizzatore dei gas di scarico conformemente alle prescrizioni La prova all'uscita del tubo di scappamento costituisce sempre il metodo standard per la valutazione delle emissioni dei gas di scarico, anche se viene effettuata in combinazione con un sistema OBD. |
|
||||||
|
Per i veicoli muniti di un sistema OBD conforme ai requisiti (1), attraverso la lettura delle informazioni OBD e la verifica (disponibilità) del corretto funzionamento del sistema OBD con il motore al minimo, in conformità alle raccomandazioni del costruttore e alle altre prescrizioni (1). |
|
||||||
|
Misurazione dei livelli di NOx mediante un'apparecchiatura idonea/un analizzatore dei gas equipaggiato in modo adeguato, utilizzando i metodi di prova esistenti per il controllo all'uscita del tubo di scappamento |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
Livello di NOx non conforme ai requisiti o superiore ai livelli specifici forniti dal produttore |
Emendamento 101
Proposta di regolamento
Allegato II — parte 3 — punto 8.2.2.2
Testo della Commissione |
||||||||||
|
|
|
||||||||
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito |
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
Emendamento |
||||||||||
|
|
|
||||||||
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito |
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
||||||||
|
|
|
Emendamento 102
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 1.8 — lettera a
Testo della Commissione |
|||||
|
|
Emendamento |
|||||
|
|
Emendamento 103
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 5.2.2 — lettera d bis (nuova)
Testo della Commissione |
||||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
(…) |
|
Emendamento |
||||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
(…) |
|
||||||
|
|
|
x |
|
Emendamento 104
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 5.2.3
Testo della Commissione |
||||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
x |
|
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
x |
|
|
||||
|
|
|
x |
|
Emendamento |
||||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
x |
|
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
||||
|
|
x |
|
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
|
|
|
x |
Emendamento 105
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 8.2.1.2 — lettera b
Testo della Commissione |
||||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
(…) |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Emendamento |
||||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||||
|
|
|
x |
|
||||
|
(…) |
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
||||
|
|
|
|
|
Emendamento 106
Proposta di regolamento
Allegato III — punto 8.2.2.2 — lettera b
Testo della Commissione |
||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||
|
|
|
|
|
||
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito |
Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, |
|
x |
|
||
|
per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1, |
|
|
|
||
|
per motori a turbocompressione: 3,0 m-1, |
|
|
|
||
|
oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti |
|
|
|
||
|
1,5 m-1. |
|
|
|
Emendamento |
||||||
|
|
Lieve |
Grave |
Pericolosa |
||
|
|
|
|
|
||
I veicoli immatricolati o messi in circolazione prima del 1o gennaio 1980 sono esentati da tale requisito |
Se tali informazioni non sono disponibili o i requisiti non consentono l'utilizzazione di valori di riferimento, |
|
x |
|
||
|
per motori ad aspirazione naturale: 2,5 m-1, |
|
|
|
||
|
per motori a turbocompressione: 3,0 m-1, |
|
|
|
||
|
oppure, per i veicoli identificati nei requisiti o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo la data indicata nei requisiti |
|
|
|
||
|
1,5 m-1. |
|
|
|
||
|
oppure |
|
|
|
||
|
0,5 m-1 (5) |
|
|
|
Emendamento 107
Proposta di regolamento
Allegato IV — punto 6 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
Emendamento 108
Proposta di regolamento
Allegato V — parte I — comma 2 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
|
È possibile utilizzare attrezzature alternative che implementano l'innovazione tecnologica in modo neutrale a condizione che esse garantiscano un analogo livello elevato di qualità dei controlli. |
Emendamento 109
Proposta di regolamento
Allegato V — parte 1 — comma 1- punto 15 bis (nuovo)
Testo della Commissione |
Emendamento |
||
|
|
(1) La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0210/2013).
(2) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).
(3) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).
(4) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).
(5) Omologati secondo i valori limite di cui alla tabella 1 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 715/2007 o immatricolati o messi in circolazione per la prima volta dopo il 1o luglio 2007 (Euro 5).