This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 52013IP0293
European Parliament resolution of 2 July 2013 on the proposal for a Council regulation on the Statute for a European Foundation (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))
GU C 75 del 26.2.2016, p. 11–23
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.2.2016 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 75/11 |
P7_TA(2013)0293
Statuto della fondazione europea
Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))
(2016/C 075/03)
Il Parlamento europeo,
— |
vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2012)0035), |
— |
vista la valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE), |
— |
vista la dichiarazione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (1), |
— |
visto lo studio di fattibilità elaborato dall'Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e internazionale e dall'Università di Heidelberg sull'introduzione di uno statuto della fondazione europea (2008), |
— |
viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften (2), C-318/07, Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (3) e C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV/Stato belga (4), |
— |
vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cittadinanza europea) (5), |
— |
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 (6), |
— |
visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2012 (7), |
— |
visto l'articolo 81, paragrafo 3, del proprio regolamento, |
— |
visti la relazione interlocutoria della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0223/2013), |
A. |
considerando che nell'Unione europea si contano circa 110 000 fondazioni di pubblica utilità, che nel loro complesso possiedono un patrimonio stimato a circa 350 miliardi di euro, a fronte di spese totali pari a circa 83 miliardi di euro, e che impiegano da 750 000 a 1 milione di cittadini europei; |
B. |
considerando tuttavia che una parte delle persone che lavorano in seno alle fondazioni sono volontari non retribuiti per il loro impegno personale; |
C. |
considerando che l'esistenza e le attività delle fondazioni di pubblica utilità che operano in seno all'Unione sono essenziali nei settori dell'istruzione, della formazione, della ricerca, dell'azione sociale e sanitaria, della memoria storica e della riconciliazione tra i popoli, della protezione ambientale, della gioventù e dello sport, nonché dell'arte e della cultura, e che molti dei loro progetti fanno sentire il proprio impatto ben oltre i confini nazionali; |
D. |
considerando che nell'Unione esistono oltre 50 normative diverse in ambito civile e tributario per le fondazioni come pure numerose procedure amministrative complesse, che stando alle stime implicano costi fino a 100 milioni di euro l'anno in consulenze, risorse che quindi non possono più essere impiegate per scopi di pubblica utilità; |
E. |
considerando che le fondazioni, soprattutto a causa di ostacoli giuridici, tributari e amministrativi che comportano procedure lunghe e dispendiose e dell'assenza di strumenti giuridici adeguati, rifiutano o trovano difficile intraprendere o sviluppare attività in un altro Stato membro; |
F. |
considerando che, in tempi di austerità di bilancio a livello nazionale, in particolare per le attività culturali e artistiche, l'istruzione e lo sport, l'impegno finanziario e sociale delle fondazioni è fondamentale, per quanto le fondazioni possano unicamente sostenere le azioni statali di interesse pubblico ma non prenderne il posto; |
G. |
considerando che, per quanto concerne il trattamento fiscale, non si propone l'armonizzazione del diritto tributario ma l'applicazione del principio di non discriminazione, in virtù del quale le fondazioni europee e i loro donatori sono soggetti in modo automatico e in via di principio alle stesse disposizioni e agevolazioni fiscali applicate agli enti di pubblica utilità nazionali; |
H. |
considerando che l'adozione di uno statuto comune della fondazione europea potrebbe agevolare notevolmente il raggruppamento e il trasferimento di risorse, conoscenze e donazioni come pure la realizzazione di attività transeuropee; |
I. |
considerando che il Parlamento europeo plaude alla proposta della Commissione come importante contributo volto a permettere alle fondazioni di sostenere con maggiore facilità le iniziative di pubblica utilità nell'UE; |
J. |
considerando che lo statuto proposto è una forma giuridica europea opzionale che sarà disponibile per le fondazioni e i finanziatori operanti in più di uno Stato membro, ma che non sostituirà né armonizzerà le attuali leggi in materia di fondazioni; |
K. |
considerando che in periodi di difficoltà economica è sempre più importante che le fondazioni abbiano a disposizione gli strumenti adatti per perseguire finalità di pubblica utilità a livello europeo e raccogliere risorse, riducendo al contempo i costi e le incertezze giuridiche; |
L. |
considerando che è fondamentale che le fondazioni europee (FE) operino su una base sostenibile e a lungo termine e siano effettivamente attive in almeno due Stati membri, in quanto diversamente non si giustificherebbe il loro statuto specifico; |
M. |
considerando che parte della terminologia e delle definizioni contenute nella proposta della Commissione necessitano di un chiarimento; |
N. |
considerando che appaiono necessarie integrazioni e modifiche della proposta della Commissione per rafforzare l'affidabilità e la credibilità di una FE, ad esempio per quanto concerne la conformità alle norme giuridiche ed etiche, l'esclusività degli scopi di pubblica utilità, la componente transfrontaliera, il patrimonio minimo e la necessità di mantenerlo, in linea di principio, per l'intera durata della FE, una norma sull'erogazione tempestiva, la durata minima e il pagamento delle retribuzioni ai membri del consiglio di amministrazione o degli organi della FE; |
O. |
considerando che la tutela dei creditori e dei lavoratori è fondamentale e deve essere garantita per l'intera durata della FE; |
P. |
considerando che, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, occorre rafforzare il riferimento alla direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (8), onde chiarire che si applicano le norme procedurali di detta direttiva; che, inoltre, andrebbero comminate sanzioni più severe per le infrazioni, ad esempio subordinando la registrazione di una FE al rispetto dei requisiti della direttiva 2009/38/CE, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (9); che occorrono altresì disposizioni concernenti il coinvolgimento dei lavoratori negli organi della FE, conformemente alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (10), in modo tale che la forma di FE non possa essere utilizzata in modo improprio allo scopo di privare i lavoratori dei diritti di partecipazione o di negare tali diritti; |
Q. |
considerando che va accolta con favore una disposizione concernente la rappresentanza dei volontari nella FE, visto che nel settore sono attivi 2,5 milioni di volontari; |
R. |
considerando che la crescente presenza e il prezioso apporto dei volontari al lavoro delle fondazioni contribuiscono agli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalle fondazioni; che, visto in particolare il numero crescente di giovani che si rivolge al volontariato per acquisire la prima esperienza lavorativa, può essere opportuno che le fondazioni considerino forme e strumenti che consentano loro di accedere alle informazioni necessarie per lavorare in modo più efficace, ad esempio attraverso il comitato aziendale europeo; |
S. |
considerando che occorre chiarire che la sede e l'amministrazione centrale della FE devono trovarsi nello stesso Stato membro, onde evitare la dissociazione della sede e dell'amministrazione centrale o luogo principale di attività, anche per agevolare le attività di vigilanza, dato che la FE sarà soggetta alla supervisione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede; |
T. |
considerando che il finanziamento dei partiti politici europei non rientra nelle finalità della FE; |
U. |
considerando che, in materia di fiscalità, il punto di partenza deve essere l'applicazione del principio di non discriminazione elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; che il settore ha riconosciuto che l'approccio proposto di garantire l'applicazione automatica dello stesso trattamento fiscale aumenterebbe l'attrattiva dello statuto della FE, riducendo considerevolmente gli oneri fiscali e amministrativi e rendendola qualcosa in più di un semplice strumento di diritto civile; che, tuttavia, tale approccio sembra essere oggetto di forti controversie in seno al Consiglio, in quanto gli Stati membri sono riluttanti a consentire interferenze con la normativa fiscale nazionale; che pertanto risulta opportuno non scartare possibili scenari alternativi; |
V. |
considerando che è essenziale che i negoziati su questo importante testo legislativo procedano speditamente per poter fornire alle fondazioni il nuovo strumento urgentemente richiesto; |
1. |
incoraggia gli Stati membri a sfruttare questo slancio per lavorare a favore di una rapida e completa introduzione dello statuto, con tutte le garanzie di trasparenza, per eliminare così gli ostacoli che impediscono l'attività transfrontaliera delle fondazioni e promuovere l'istituzione di nuove fondazioni che rispondano alle esigenze delle persone che risiedono nel territorio dell'Unione o perseguano fini di pubblica utilità o di interesse generale; sottolinea che la creazione dello statuto contribuisce all'attuazione della cittadinanza europea e dovrebbe essere accompagnata dall'elaborazione di uno statuto dell'associazione europea; |
2. |
sottolinea che le FE devono contribuire allo sviluppo di una cultura e di un'identità veramente europee; |
3. |
ricorda che con la FE si verrebbe a creare una nuova forma giuridica, la cui attuazione, secondo la proposta, dovrebbe tuttavia essere affidata a strutture già esistenti negli Stati membri; |
4. |
accoglie con favore il fatto che lo statuto fissi norme minime in termini di trasparenza, obbligo di rendicontazione, vigilanza e utilizzo dei fondi, che a loro volta possono fungere da «marchio di qualità» per i cittadini e i donatori e, pertanto, garantire la fiducia nei confronti delle FE e stimolare lo sviluppo delle loro attività nell'Unione a beneficio di tutti i cittadini; |
5. |
sottolinea il potenziale offerto dalle fondazioni in termini di occupazione per i giovani, categoria in cui la disoccupazione raggiunge livelli allarmanti; |
6. |
chiede che il regolamento precisi che lo Stato membro che esercita l'autorità finanziaria sulla fondazione è responsabile di garantire che quest'ultima sia gestita di fatto nel totale rispetto del suo statuto; |
7. |
osserva che non è stata ancora prevista la possibilità di fusione tra FE esistenti; |
8. |
rileva la necessità di dare la priorità ad aspetti quali la sostenibilità, la serietà e la vitalità di una fondazione, nonché l'efficacia della vigilanza, al fine di rafforzare la fiducia nella FE e, in questa ottica, chiede al Consiglio di tenere conto delle seguenti raccomandazioni e modifiche:
Modifica 1 Proposta di regolamento Considerando 15 bis (nuovo)
Modifica 2 Proposta di regolamento Considerando 18
Modifica 3 Proposta di regolamento Articolo 2 — punto 1
Modifica 4 Proposta di regolamento Articolo 2 — punto 2
Modifica 5 Proposta di regolamento Articolo 2 — punto 5
Modifica 6 Proposta di regolamento Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)
Modifica 9 Proposta di regolamento Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — parte introduttiva
Modifica 7 Proposta di regolamento Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera s bis (nuova)
Modifica 8 Proposta di regolamento Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera s ter (nuova)
Modifica 10 Proposta di regolamento Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Modifica 11 Proposta di regolamento Articolo 6
Modifica 12 Proposta di regolamento Articolo 7 — paragrafo 2
Modifica 13 Proposta di regolamento Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)
Modifica 14 Proposta di regolamento Articolo 12 — paragrafo 2
Modifica 15 Proposta di regolamento Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)
Modifica 16 Proposta di regolamento Articolo 15 — paragrafo 3
Modifica 17 Proposta di regolamento Articolo 17 — paragrafo 1
Modifica 18 Proposta di regolamento Articolo 18 — paragrafo 3
Modifica 19 Proposta di regolamento Articolo 20 — paragrafo 1
Modifica 20 Proposta di regolamento Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera g
Modifica 21 Proposta di regolamento Articolo 23 — paragrafo 2 bis (nuovo)
Modifica 22 Proposta di regolamento Articolo 32 — paragrafo 1
Modifica 23 Proposta di regolamento Articolo 32 — paragrafo 3
Modifica 24 Proposta di regolamento Articolo 34 — paragrafo 2
Modifica 25 Proposta di regolamento Articolo 34 — paragrafo 4
Modifica 26 Proposta di regolamento Articolo 34 — paragrafo 5
Modifica 27 Proposta di regolamento Articolo 35
Modifica 28 Proposta di regolamento Articolo 37 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)
Modifica 29 Proposta di regolamento Articolo 37 — paragrafo 5 — comma 2
Modifica 30 Proposta di regolamento Articolo 38 — paragrafo 2 — commi 1 e 2
Modifica 31 Proposta di regolamento Articolo 38 — paragrafo 2 — comma 3
Modifica 32 Proposta di regolamento Articolo 38 — paragrafo 3
Modifica 33 Proposta di regolamento Articolo 44 — paragrafo 2
Modifica 34 Proposta di regolamento Articolo 45
|
9. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione. |
(1) GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.
(2) Raccolta 2006, pag. I-8203.
(3) Raccolta 2009, pag. I-359.
(4) Raccolta 2011, pag. I-497.
(5) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.
(6) GU C 351 del 15.11.2012, pag. 57.
(7) GU C 17 del 19.1.2013, pag. 81.
(8) GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.
(9) GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.
(10) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.