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Document 52013IP0293

    Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))

    GU C 75 del 26.2.2016, p. 11–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    26.2.2016   

    IT

    Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

    C 75/11


    P7_TA(2013)0293

    Statuto della fondazione europea

    Risoluzione del Parlamento europeo del 2 luglio 2013 sulla proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE) (COM(2012)0035 — 2012/0022(APP))

    (2016/C 075/03)

    Il Parlamento europeo,

    vista la proposta di regolamento del Consiglio (COM(2012)0035),

    vista la valutazione d'impatto della Commissione che accompagna la proposta di regolamento del Consiglio relativo allo statuto della fondazione europea (FE),

    vista la dichiarazione del Parlamento europeo del 10 marzo 2011 sull'introduzione di statuti europei per le mutue, le associazioni e le fondazioni (1),

    visto lo studio di fattibilità elaborato dall'Istituto Max Planck per il diritto privato comparato e internazionale e dall'Università di Heidelberg sull'introduzione di uno statuto della fondazione europea (2008),

    viste le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea nelle cause C-386/04, Centro di Musicologia Walter Stauffer/Finanzamt München für Körperschaften (2), C-318/07, Hein Persche/Finanzamt Lüdenscheid (3) e C-25/10, Missionswerk Werner Heukelbach eV/Stato belga (4),

    vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (cittadinanza europea) (5),

    visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 18 settembre 2012 (6),

    visto il parere del Comitato delle regioni del 29 novembre 2012 (7),

    visto l'articolo 81, paragrafo 3, del proprio regolamento,

    visti la relazione interlocutoria della commissione giuridica e il parere della commissione per la cultura e l'istruzione (A7-0223/2013),

    A.

    considerando che nell'Unione europea si contano circa 110 000 fondazioni di pubblica utilità, che nel loro complesso possiedono un patrimonio stimato a circa 350 miliardi di euro, a fronte di spese totali pari a circa 83 miliardi di euro, e che impiegano da 750 000 a 1 milione di cittadini europei;

    B.

    considerando tuttavia che una parte delle persone che lavorano in seno alle fondazioni sono volontari non retribuiti per il loro impegno personale;

    C.

    considerando che l'esistenza e le attività delle fondazioni di pubblica utilità che operano in seno all'Unione sono essenziali nei settori dell'istruzione, della formazione, della ricerca, dell'azione sociale e sanitaria, della memoria storica e della riconciliazione tra i popoli, della protezione ambientale, della gioventù e dello sport, nonché dell'arte e della cultura, e che molti dei loro progetti fanno sentire il proprio impatto ben oltre i confini nazionali;

    D.

    considerando che nell'Unione esistono oltre 50 normative diverse in ambito civile e tributario per le fondazioni come pure numerose procedure amministrative complesse, che stando alle stime implicano costi fino a 100 milioni di euro l'anno in consulenze, risorse che quindi non possono più essere impiegate per scopi di pubblica utilità;

    E.

    considerando che le fondazioni, soprattutto a causa di ostacoli giuridici, tributari e amministrativi che comportano procedure lunghe e dispendiose e dell'assenza di strumenti giuridici adeguati, rifiutano o trovano difficile intraprendere o sviluppare attività in un altro Stato membro;

    F.

    considerando che, in tempi di austerità di bilancio a livello nazionale, in particolare per le attività culturali e artistiche, l'istruzione e lo sport, l'impegno finanziario e sociale delle fondazioni è fondamentale, per quanto le fondazioni possano unicamente sostenere le azioni statali di interesse pubblico ma non prenderne il posto;

    G.

    considerando che, per quanto concerne il trattamento fiscale, non si propone l'armonizzazione del diritto tributario ma l'applicazione del principio di non discriminazione, in virtù del quale le fondazioni europee e i loro donatori sono soggetti in modo automatico e in via di principio alle stesse disposizioni e agevolazioni fiscali applicate agli enti di pubblica utilità nazionali;

    H.

    considerando che l'adozione di uno statuto comune della fondazione europea potrebbe agevolare notevolmente il raggruppamento e il trasferimento di risorse, conoscenze e donazioni come pure la realizzazione di attività transeuropee;

    I.

    considerando che il Parlamento europeo plaude alla proposta della Commissione come importante contributo volto a permettere alle fondazioni di sostenere con maggiore facilità le iniziative di pubblica utilità nell'UE;

    J.

    considerando che lo statuto proposto è una forma giuridica europea opzionale che sarà disponibile per le fondazioni e i finanziatori operanti in più di uno Stato membro, ma che non sostituirà né armonizzerà le attuali leggi in materia di fondazioni;

    K.

    considerando che in periodi di difficoltà economica è sempre più importante che le fondazioni abbiano a disposizione gli strumenti adatti per perseguire finalità di pubblica utilità a livello europeo e raccogliere risorse, riducendo al contempo i costi e le incertezze giuridiche;

    L.

    considerando che è fondamentale che le fondazioni europee (FE) operino su una base sostenibile e a lungo termine e siano effettivamente attive in almeno due Stati membri, in quanto diversamente non si giustificherebbe il loro statuto specifico;

    M.

    considerando che parte della terminologia e delle definizioni contenute nella proposta della Commissione necessitano di un chiarimento;

    N.

    considerando che appaiono necessarie integrazioni e modifiche della proposta della Commissione per rafforzare l'affidabilità e la credibilità di una FE, ad esempio per quanto concerne la conformità alle norme giuridiche ed etiche, l'esclusività degli scopi di pubblica utilità, la componente transfrontaliera, il patrimonio minimo e la necessità di mantenerlo, in linea di principio, per l'intera durata della FE, una norma sull'erogazione tempestiva, la durata minima e il pagamento delle retribuzioni ai membri del consiglio di amministrazione o degli organi della FE;

    O.

    considerando che la tutela dei creditori e dei lavoratori è fondamentale e deve essere garantita per l'intera durata della FE;

    P.

    considerando che, per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, occorre rafforzare il riferimento alla direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese o nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (rifusione) (8), onde chiarire che si applicano le norme procedurali di detta direttiva; che, inoltre, andrebbero comminate sanzioni più severe per le infrazioni, ad esempio subordinando la registrazione di una FE al rispetto dei requisiti della direttiva 2009/38/CE, in linea con l'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (9); che occorrono altresì disposizioni concernenti il coinvolgimento dei lavoratori negli organi della FE, conformemente alla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, che completa lo statuto della società per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori (10), in modo tale che la forma di FE non possa essere utilizzata in modo improprio allo scopo di privare i lavoratori dei diritti di partecipazione o di negare tali diritti;

    Q.

    considerando che va accolta con favore una disposizione concernente la rappresentanza dei volontari nella FE, visto che nel settore sono attivi 2,5 milioni di volontari;

    R.

    considerando che la crescente presenza e il prezioso apporto dei volontari al lavoro delle fondazioni contribuiscono agli obiettivi d'interesse generale perseguiti dalle fondazioni; che, visto in particolare il numero crescente di giovani che si rivolge al volontariato per acquisire la prima esperienza lavorativa, può essere opportuno che le fondazioni considerino forme e strumenti che consentano loro di accedere alle informazioni necessarie per lavorare in modo più efficace, ad esempio attraverso il comitato aziendale europeo;

    S.

    considerando che occorre chiarire che la sede e l'amministrazione centrale della FE devono trovarsi nello stesso Stato membro, onde evitare la dissociazione della sede e dell'amministrazione centrale o luogo principale di attività, anche per agevolare le attività di vigilanza, dato che la FE sarà soggetta alla supervisione dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede;

    T.

    considerando che il finanziamento dei partiti politici europei non rientra nelle finalità della FE;

    U.

    considerando che, in materia di fiscalità, il punto di partenza deve essere l'applicazione del principio di non discriminazione elaborato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea; che il settore ha riconosciuto che l'approccio proposto di garantire l'applicazione automatica dello stesso trattamento fiscale aumenterebbe l'attrattiva dello statuto della FE, riducendo considerevolmente gli oneri fiscali e amministrativi e rendendola qualcosa in più di un semplice strumento di diritto civile; che, tuttavia, tale approccio sembra essere oggetto di forti controversie in seno al Consiglio, in quanto gli Stati membri sono riluttanti a consentire interferenze con la normativa fiscale nazionale; che pertanto risulta opportuno non scartare possibili scenari alternativi;

    V.

    considerando che è essenziale che i negoziati su questo importante testo legislativo procedano speditamente per poter fornire alle fondazioni il nuovo strumento urgentemente richiesto;

    1.

    incoraggia gli Stati membri a sfruttare questo slancio per lavorare a favore di una rapida e completa introduzione dello statuto, con tutte le garanzie di trasparenza, per eliminare così gli ostacoli che impediscono l'attività transfrontaliera delle fondazioni e promuovere l'istituzione di nuove fondazioni che rispondano alle esigenze delle persone che risiedono nel territorio dell'Unione o perseguano fini di pubblica utilità o di interesse generale; sottolinea che la creazione dello statuto contribuisce all'attuazione della cittadinanza europea e dovrebbe essere accompagnata dall'elaborazione di uno statuto dell'associazione europea;

    2.

    sottolinea che le FE devono contribuire allo sviluppo di una cultura e di un'identità veramente europee;

    3.

    ricorda che con la FE si verrebbe a creare una nuova forma giuridica, la cui attuazione, secondo la proposta, dovrebbe tuttavia essere affidata a strutture già esistenti negli Stati membri;

    4.

    accoglie con favore il fatto che lo statuto fissi norme minime in termini di trasparenza, obbligo di rendicontazione, vigilanza e utilizzo dei fondi, che a loro volta possono fungere da «marchio di qualità» per i cittadini e i donatori e, pertanto, garantire la fiducia nei confronti delle FE e stimolare lo sviluppo delle loro attività nell'Unione a beneficio di tutti i cittadini;

    5.

    sottolinea il potenziale offerto dalle fondazioni in termini di occupazione per i giovani, categoria in cui la disoccupazione raggiunge livelli allarmanti;

    6.

    chiede che il regolamento precisi che lo Stato membro che esercita l'autorità finanziaria sulla fondazione è responsabile di garantire che quest'ultima sia gestita di fatto nel totale rispetto del suo statuto;

    7.

    osserva che non è stata ancora prevista la possibilità di fusione tra FE esistenti;

    8.

    rileva la necessità di dare la priorità ad aspetti quali la sostenibilità, la serietà e la vitalità di una fondazione, nonché l'efficacia della vigilanza, al fine di rafforzare la fiducia nella FE e, in questa ottica, chiede al Consiglio di tenere conto delle seguenti raccomandazioni e modifiche:

    i)

    il livello minimo di capitale dovrebbe essere mantenuto a 25 000 euro per tutta la durata della fondazione;

    ii)

    la durata di esistenza di una FE in uno Stato membro dovrebbe essere indeterminata o, ove espressamente stabilito nello statuto, essere fissata per uno specifico periodo di tempo non inferiore a quattro anni; la fissazione di un limite temporale più breve, non inferiore a due anni, dovrebbe essere ammissibile solo ove la limitazione sia sufficientemente giustificata e il conseguimento dell'obiettivo della fondazione sia pienamente garantito;

    iii)

    le modifiche dello statuto della fondazione, qualora lo statuto esistente sia diventato inadeguato per il funzionamento della FE, dovrebbero essere consentite se decise dal consiglio di amministrazione; se, a norma dell'articolo 31, la FE è dotata di altri organi, questi dovrebbero partecipare a tale decisione;

    iv)

    per evitare i conflitti d'interesse in seno alle fondazioni, è opportuno seguire la linea della proposta della Commissione, ricorrendo a organi indipendenti dal fondatore, ossia organi che non hanno rapporti familiari o commerciali o di altro tipo con il fondatore, ricordando tuttavia che l'istituzione di una fondazione può avvenire in un contesto familiare, per cui il rapporto di fiducia tra fondatore e membri degli organi amministrativi è un presupposto imprescindibile che garantisce al fondatore che gli scopi della fondazione saranno perseguiti anche dopo la sua morte;

    v)

    è opportuno tenere conto, per il calcolo della soglia a partire dalla quale una fondazione è tenuta a procedere a un audit dei propri conti, della totalità degli attivi, delle entrate annuali e del numero di lavoratori della fondazione; per le fondazioni al di sotto di tale soglia, è sufficiente un esame indipendente dei conti;

    vi)

    lo statuto dovrebbe prevedere l'informazione dei volontari; esso dovrebbe inoltre favorire il volontariato come principio guida;

    vii)

    occorre aggiungere una disposizione in base alla quale qualsiasi retribuzione corrisposta ai membri del consiglio di amministrazione o di altri organi della FE deve essere ragionevole e proporzionata; occorre stabilire criteri specifici per definire la ragionevolezza e la proporzionalità della retribuzione;

    viii)

    per quanto concerne la rappresentanza dei lavoratori, la procedura negoziale che, conformemente agli articoli 38 e 39 della proposta, si riferisce unicamente all'informazione e alla consultazione dei lavoratori nell'UE, dovrebbe essere estesa per includere la partecipazione dei lavoratori negli organi della FE; parallelamente al riferimento attualmente figurante negli articoli 38 e 39 alle procedure relative all'istituzione di un comitato aziendale europeo, occorre inserire un riferimento alle procedure stabilite dalla direttiva 2001/86/CE del Consiglio, al fine di coinvolgere i lavoratori negli organi della FE;

    ix)

    dovrebbe essere mantenuta la disposizione riguardante la rappresentanza dei lavoratori di cui all'articolo 38 della proposta; occorre chiarire ulteriormente la nozione di volontari e attività volontarie;

    x)

    onde consentire una vigilanza efficace, la sede legale e il centro amministrativo della FE dovrebbero trovarsi nello Stato membro in cui è costituita;

    xi)

    la proposta dovrebbe essere limitata, come proposto dal settore, a uno strumento di diritto civile, rafforzando allo stesso tempo, in linea con la proposta del Parlamento, alcuni degli elementi fondamentali del concetto di pubblica utilità quale definito negli Stati membri, così da facilitare il riconoscimento dell'equivalenza all'interno degli Stati membri;

    xii)

    la proposta di regolamento del Consiglio dovrebbe essere modificata come segue:

    Modifica 1

    Proposta di regolamento

    Considerando 15 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    (15 bis)

    I membri del consiglio di amministrazione dovrebbero garantire l'osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento e dallo statuto come pure di tutte le norme giuridiche ed etiche di gestione e comportamento concernenti le FE. A tale scopo dovrebbero istituire strutture organizzative ed elaborare misure interne per prevenire e scoprire le infrazioni.

    Modifica 2

    Proposta di regolamento

    Considerando 18

    Testo della Commissione

    Modifica

    (18)

    Per consentire alla FE di beneficiare appieno del mercato unico, questa dovrebbe poter trasferire la propria sede da uno Stato membro all'altro.

    (Non concerne la versione italiana)

    Modifica 3

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 1

    Testo della Commissione

    Modifica

    (1)

    «patrimonio»: qualsiasi risorsa materiale o immateriale che può essere posseduta o controllata al fine di produrre valore;

    (1)

    «patrimonio»: qualsiasi risorsa materiale o immateriale che può essere posseduta o controllata al fine di produrre valore economico e/o sociale ;

    Modifica 4

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 2

    Testo della Commissione

    Modifica

    (2)

    «attività economica non correlata»: attività economica della FE non direttamente correlata allo scopo dell'ente di pubblica utilità;

    (2)

    «attività economica non correlata»: attività economica della FE , esclusa la normale amministrazione patrimoniale come gli investimenti in titoli, azioni o immobili, non direttamente correlata allo scopo dell'ente di pubblica utilità;

    Modifica 5

    Proposta di regolamento

    Articolo 2 — punto 5

    Testo della Commissione

    Modifica

    (5)

    «ente di pubblica utilità»: fondazione con scopo di pubblica utilità e/o persona giuridica simile con scopo di pubblica utilità senza status di socio, costituita in conformità alle leggi di uno Stato membro;

    (5)

    «ente di pubblica utilità»: fondazione con esclusivo scopo di pubblica utilità e/o persona giuridica simile con scopo di pubblica utilità senza status di socio, costituita in conformità alle leggi di uno Stato membro;

    Modifica 6

    Proposta di regolamento

    Articolo 4 — paragrafo 2 — lettera b bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    b bis)

    i nomi degli amministratori delegati nominati a norma dell'articolo 30;

    Modifica 9

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — parte introduttiva

    Testo della Commissione

    Modifica

    Può essere costituita soltanto per gli scopi di seguito elencati e ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato:

    Può essere costituita soltanto per uno o più degli scopi di seguito elencati, ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato:

    Modifica 7

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera s bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    s bis)

    sostegno alle vittime del terrorismo e di atti di violenza;

    Modifica 8

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 — comma 2 — lettera s ter (nuova)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    s ter)

    promozione del dialogo interreligioso.

    Modifica 10

    Proposta di regolamento

    Articolo 5 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    2 bis.     La FE non può recare vantaggio a chicchessia attraverso compensi eccessivi o attraverso spese che non siano finalizzate allo scopo di pubblica utilità. La FE non adempie il suo scopo di pubblica utilità se opera ad esclusivo beneficio di un numero limitato di persone.

    Modifica 11

    Proposta di regolamento

    Articolo 6

    Testo della Commissione

    Modifica

    Al momento della registrazione, la FE deve svolgere le proprie attività, o avere l'obiettivo statutario di farlo, in almeno due Stati membri.

    La FE deve svolgere le proprie attività, o avere almeno l'obiettivo statutario di farlo, in almeno due Stati membri. Qualora al momento della registrazione la FE abbia unicamente l'obiettivo statutario di svolgere le proprie attività in almeno due Stati membri, deve indicare in modo convincente che sarà attiva in almeno due Stati membri entro due anni. Tale limitazione temporale non vale nei casi in cui l'avvio successivo delle attività da parte della FE appaia giustificato e proporzionato rispetto al perseguimento del suo scopo. In ogni caso, la FE è tenuta a intraprendere e continuare a svolgere le proprie attività in almeno due Stati membri durante la sua esistenza.

    Modifica 12

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Modifica

    2.   Il patrimonio della FE ammonta ad almeno 25 000 EUR.

    2.   Il patrimonio della FE ammonta ad almeno 25 000 EUR. Essa mantiene tale patrimonio minimo per l'intera sua durata, fatta salva l'eventuale fissazione di un lasso di tempo specifico in virtù dell'articolo 12, paragrafo 2.

    Modifica 13

    Proposta di regolamento

    Articolo 7 — paragrafo 2 — comma 1 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    La FE impiega il 70 % delle entrate di un esercizio entro i quattro anni successivi, fatti salvi i casi in cui lo statuto prevede un progetto specifico da attuare nei sei anni successivi.

    Modifica 14

    Proposta di regolamento

    Articolo 12 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Modifica

    2.   La FE viene costituita per un periodo indeterminato o, se esplicitamente indicato nel proprio statuto, per un lasso di tempo specificato non inferiore a due anni.

    2.   La FE viene costituita per un periodo indeterminato o, se esplicitamente indicato nel proprio statuto, per un lasso di tempo specificato non inferiore a quattro anni. Qualora un lasso di tempo limitato sia sufficiente per conseguire gli obiettivi della FE e tale limitazione sia ragionevolmente motivata, la FE può essere costituita per un lasso di tempo non inferiore a due anni.

    Modifica 15

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 2 — lettera d bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    d bis)

    informazioni circa le procedure di determinazione delle modalità del coinvolgimento dei lavoratori conformemente alla direttiva 2009/38/CE.

    Modifica 16

    Proposta di regolamento

    Articolo 15 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Modifica

    3.   Ciascuna autorità competente gestisce la richiesta di fusione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di fusione per un ente nazionale di pubblica utilità.

    3.   Ciascuna autorità competente gestisce la richiesta di fusione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di fusione per un ente nazionale di pubblica utilità. L'autorità competente rifiuta la richiesta di fusione transfrontaliera obbligatoriamente ed esclusivamente a motivo della non conformità al presente regolamento dei documenti di cui al paragrafo 2 o qualora i diritti dei creditori e dei lavoratori non siano sufficientemente tutelati.

    Modifica 17

    Proposta di regolamento

    Articolo 17 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Modifica

    1.   La FE può essere costituita per trasformazione di un ente di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a condizione che ciò sia consentito in base allo statuto dell'ente oggetto della trasformazione .

    1.   La FE può essere costituita per trasformazione di un ente di pubblica utilità legalmente stabilito in uno Stato membro, a condizione che la trasformazione non sia espressamente vietata dallo statuto e non sia contraria alla volontà del fondatore .

    Modifica 18

    Proposta di regolamento

    Articolo 18 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Modifica

    3.   L'autorità competente gestisce la richiesta di trasformazione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di modifica dello statuto dell'ente di pubblica utilità.

    3.   L'autorità competente gestisce la richiesta di trasformazione secondo gli stessi principi e procedure che sarebbero stati applicati in caso di richiesta di modifica dello statuto dell'ente di pubblica utilità. L'autorità competente rifiuta la richiesta di trasformazione obbligatoriamente ed esclusivamente a motivo della non conformità al presente regolamento dei documenti di cui al paragrafo 2 o qualora i diritti dei creditori e dei lavoratori non siano sufficientemente tutelati.

    Modifica 19

    Proposta di regolamento

    Articolo 20 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Modifica

    1.   Qualora lo statuto esistente sia diventato inadeguato per il funzionamento della FE, il consiglio di amministrazione può decidere di modificarlo.

    1.   Qualora lo statuto esistente sia diventato inadeguato per il funzionamento della FE, il consiglio di amministrazione può decidere di modificarlo. Se, a norma dell'articolo 31, la FE è dotata di altri organi, questi partecipano alla decisione.

    Modifica 20

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 1 — lettera g

    Testo della Commissione

    Modifica

    g)

    i nomi, gli scopi e gli indirizzi delle organizzazioni fondatrici laddove queste siano entità giuridiche, o informazioni inerenti simili relative agli enti pubblici;

    g)

    il nome, il cognome e l'indirizzo dei fondatori quando si tratti di persone fisiche; i nomi, gli scopi e le sedi delle organizzazioni fondatrici laddove queste siano entità giuridiche, o informazioni inerenti simili relative agli enti pubblici;

    Modifica 21

    Proposta di regolamento

    Articolo 23 — paragrafo 2 bis (nuovo)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    2 bis.     Una FE può essere registrata soltanto previa presentazione delle prove attestanti l'osservanza degli obblighi di cui al capo V del presente regolamento in relazione al coinvolgimento dei lavoratori.

    Modifica 22

    Proposta di regolamento

    Articolo 32 — paragrafo 1

    Testo della Commissione

    Modifica

    1.   Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione che possa avere un rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale da generare un conflitto di interessi effettivo o potenziale che potrebbe pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione.

    1.   Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione che possa avere un rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale da generare un conflitto di interessi che potrebbe pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono costituire la maggioranza del consiglio di amministrazione.

    Modifica 23

    Proposta di regolamento

    Articolo 32 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Modifica

    3.   Nessun beneficio , sia esso diretto o indiretto, può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all'espletamento delle proprie mansioni all'interno della FE.

    3.   Nessun beneficio può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all'espletamento delle proprie mansioni all'interno della FE.

    Modifica 24

    Proposta di regolamento

    Articolo 34 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Modifica

    2.   La FE redige e inoltra all'ufficio del registro nazionale competente e all'autorità di vigilanza il bilancio annuale e una relazione annuale di attività entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

    2.   La FE redige e inoltra all'ufficio del registro nazionale competente e all'autorità di vigilanza il bilancio annuale e una relazione annuale di attività entro sei mesi a decorrere dalla fine dell'esercizio finanziario.

    Modifica 25

    Proposta di regolamento

    Articolo 34 — paragrafo 4

    Testo della Commissione

    Modifica

    4.   I conti annuali della FE sono sottoposti alla revisione contabile di uno o più soggetti autorizzati a espletare le revisioni legali in base alle norme nazionali adottate in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

    4.   I conti annuali della FE sono sottoposti alla revisione contabile di uno o più soggetti autorizzati a espletare le revisioni legali in base alle norme nazionali adottate in conformità alla direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio qualora la FE superi uno dei seguenti criteri:

     

    a)

    entrate annue di 2 milioni di EUR; oppure

     

    b)

    patrimonio di 200 000 EUR; oppure

     

    c)

    numero medio di 50 dipendenti durante l'esercizio.

     

    Qualora la FE non superi nessuno di tali criteri, è possibile ricorrere a un esaminatore indipendente anziché a un revisore contabile.

    Modifica 26

    Proposta di regolamento

    Articolo 34 — paragrafo 5

    Testo della Commissione

    Modifica

    5.   I conti annuali debitamente approvati dal consiglio di amministrazione , unitamente al parere della persona incaricata della revisione dei conti, e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione.

    5.   I conti annuali debitamente approvati dal consiglio di amministrazione e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione. Il parere della persona incaricata della revisione dei conti è soggetto a divulgazione in conformità delle norme dello Stato membro in cui ha sede la FE.

    Modifica 27

    Proposta di regolamento

    Articolo 35

    Testo della Commissione

    Modifica

    La FE ha la propria sede, nonché l'amministrazione centrale o il luogo principale di attività all'interno dell 'Unione europea .

    La sede di una FE è istituita nell'Unione europea, nello stesso Stato membro in cui si trova l'amministrazione centrale o il luogo principale di attività. Sebbene svolga la propria attività in almeno due Stati membri, incluse le attività nello Stato membro in cui ha la propria sede e l'amministrazione centrale, la FE può svolgere attività anche al di fuori dell'UE.

    Modifica 28

    Proposta di regolamento

    Articolo 37 — paragrafo 2 — lettera e bis (nuova)

    Testo della Commissione

    Modifica

     

    e bis)

    le eventuali implicazioni del trasferimento per il coinvolgimento dei lavoratori.

    Modifica 29

    Proposta di regolamento

    Articolo 37 — paragrafo 5 — comma 2

    Testo della Commissione

    Modifica

    L'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare il trasferimento solo a motivo dell'insussistenza delle condizioni di cui al comma precedente.

    L'autorità competente dello Stato membro ospitante può rifiutare il trasferimento solo a motivo dell'insussistenza delle condizioni di cui al comma precedente ; essa rifiuta inoltre il trasferimento se i diritti dei creditori e dei lavoratori non sono sufficientemente tutelati.

    Modifica 30

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 — paragrafo 2 — commi 1 e 2

    Testo della Commissione

    Modifica

    La FE con un massimo di 200 lavoratori istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta di almeno 20 lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

    La FE istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta del 10 % almeno dei lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

    La FE con più di 200 lavoratori istituisce un comitato aziendale europeo su richiesta di almeno il 10 % dei lavoratori in almeno due Stati membri o dei loro rappresentanti.

     

    Modifica 31

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 — paragrafo 2 — comma 3

    Testo della Commissione

    Modifica

    I provvedimenti nazionali relativi alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I, punto 1, lettere da a) ad e), della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano all'istituzione del comitato aziendale europeo.

    Gli articoli 5 e 6 della direttiva 2009/38/CE e i provvedimenti nazionali relativi alle prescrizioni accessorie di cui all'allegato I, punto 1, lettere da a) ad e), della direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio si applicano all'istituzione del comitato aziendale europeo.

    Modifica 32

    Proposta di regolamento

    Articolo 38 — paragrafo 3

    Testo della Commissione

    Modifica

    3.     Ai rappresentanti dei volontari impegnati per un periodo prolungato in attività ufficiali di volontariato all'interno della FE viene assegnato lo status di osservatore all'interno del comitato aziendale europeo. Il numero di tali rappresentanti è pari ad almeno uno per Stato membro in cui sono presenti almeno dieci volontari.

    soppresso

    Modifica 33

    Proposta di regolamento

    Articolo 44 — paragrafo 2

    Testo della Commissione

    Modifica

    2.   Dopo aver pagato interamente i creditori della FE, l'eventuale patrimonio residuo della stessa viene trasferito a un altro ente di pubblica utilità con uno scopo analogo o impiegato in altro modo a scopi di pubblica utilità il più affini possibile a quelli per cui era stata istituita la FE.

    2.   Dopo aver pagato interamente i creditori della FE, l'eventuale patrimonio residuo della stessa viene trasferito a un altro ente di pubblica utilità con uno scopo analogo avente sede nello Stato membro di registrazione della FE, o viene impiegato in altro modo a scopi di pubblica utilità il più affini possibile a quelli per cui era stata istituita la FE.

    Modifica 34

    Proposta di regolamento

    Articolo 45

    Testo della Commissione

    Modifica

    Ciascuno Stato membro designa un' autorità di vigilanza per il controllo delle FE registrate in tale Stato membro e provvede a darne comunicazione alla Commissione.

    Ciascuno Stato membro designa una o più autorità a sua scelta responsabili dell'effettivo controllo delle FE registrate in tale Stato membro e provvede a darne comunicazione alla Commissione.

    9.

    incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione.


    (1)  GU C 199 E del 7.7.2012, pag. 187.

    (2)  Raccolta 2006, pag. I-8203.

    (3)  Raccolta 2009, pag. I-359.

    (4)  Raccolta 2011, pag. I-497.

    (5)  GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

    (6)  GU C 351 del 15.11.2012, pag. 57.

    (7)  GU C 17 del 19.1.2013, pag. 81.

    (8)  GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28.

    (9)  GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1.

    (10)  GU L 294 del 10.11.2001, pag. 22.


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