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Document 52012AP0440
European Parliament legislative resolution of 21 November 2012 on the draft Council regulation on migration from the Schengen Information System (SIS 1+) to the second generation Schengen Information System (SIS II) (recast) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))
GU C 419 del 16.12.2015, p. 218–225
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
16.12.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 419/218 |
P7_TA(2012)0440
Migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) — (inclusa la partecipazione del Regno Unito e dell'Irlanda) *
Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 21 novembre 2012 sul progetto di regolamento del Consiglio sulla migrazione dal sistema d'informazione Schengen (SIS 1+) al sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (rifusione) (11142/1/2012 — C7-0330/2012 — 2012/0033A(NLE))
(Consultazione — rifusione)
(2015/C 419/49)
Il Parlamento europeo,
— |
visto il progetto del Consiglio (11142/1/2012), |
— |
visto l'articolo 74 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma del quale è stato consultato dal Consiglio (C7-0330/2012), |
— |
visto l'accordo interistituzionale del 28 novembre 2001 ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi (1), |
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vista la lettera del 12 ottobre 2012 della commissione giuridica alla commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, conformemente all'articolo 87, paragrafo 3, del suo regolamento, |
— |
visti gli articoli 87, 55 e 46, paragrafo 2, del suo regolamento, |
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vista la relazione della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni (A7-0368/2012), |
A. |
considerando che, secondo il gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, la proposta in questione non contiene modificazioni sostanziali se non quelle espressamente indicate come tali e che, per quanto concerne la codificazione delle disposizioni immutate degli atti precedenti e di tali modificazioni, la proposta si limita a una mera codificazione degli atti esistenti, senza modificazioni sostanziali; |
1. |
approva il progetto del Consiglio quale adattato alle raccomandazioni del gruppo consultivo dei servizi giuridici del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione e quale modificato in appresso; |
2. |
invita il Consiglio a informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento; |
3. |
chiede al Consiglio di consultarlo nuovamente qualora intenda modificare sostanzialmente il suo progetto; |
4. |
incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione. |
Emendamento 1
Progetto di regolamento
Considerando 6
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 2
Progetto di regolamento
Considerando 16
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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soppresso |
Emendamento 3
Progetto di regolamento
Considerando 17
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 4
Progetto di regolamento
Considerando 19
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 5
Progetto di regolamento
Considerando 31
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 6
Progetto di regolamento
Considerando 43 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Emendamento 7
Progetto di regolamento
Articolo 7 — paragrafo 6
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
6. Le attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio, |
6. Le attività di cui ai paragrafi da 1 a 3 sono coordinate dalla Commissione e dagli Stati membri partecipanti al SIS 1+ in sede di Consiglio. Il Parlamento europeo deve essere periodicamente informato su tali attività. |
Emendamento 8
Progetto di regolamento
Articolo 11 — paragrafo - 1 (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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-1. Prima di avviare la migrazione al SIS II, gli Stati membri verificano l'esattezza, l'attualità e la liceità di tutti i dati personali, conformemente alla decisione 2007/533/GAI. |
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I dati che non possono essere verificati prima dell'avvio della migrazione devono essere verificati entro un termine massimo di sei mesi dall'avvio della migrazione. |
Emendamento 9
Progetto di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 1
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
1. Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale. I dati della banca dati del SIS 1+ di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non sono inseriti nel SIS II centrale. |
1. Ai fini della migrazione dal C.SIS al SIS II centrale, la Francia mette a disposizione la banca dati del SIS 1+ e la Commissione inserisce la banca dati del SIS 1+ nel SIS II centrale. I dati della banca dati del SIS 1+ di cui all'articolo 113, paragrafo 2, della convenzione Schengen non sono inseriti nel SIS II centrale. Tali dati sono cancellati entro un mese dalla conclusione del periodo di monitoraggio intensivo. |
Emendamento 10
Progetto di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 3 — comma 1
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
3. La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con il caricamento dei dati dell'N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II. |
3. La migrazione del sistema nazionale dal SIS 1+ al SIS II inizia con il caricamento dei dati dell'N.SIS II, se tale N.SIS II deve contenere un archivio di dati, la «copia nazionale», contenente una copia completa o parziale della banca dati del SIS II. Gli Stati membri garantiscono la correttezza, l'attualità e la liceità di tutti i dati personali caricati nel N.SIS II, conformemente alla decisione 2007/533/GAI. |
Emendamento 11
Progetto di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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4 bis. Sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri e dalle autorità di vigilanza competenti, la Commissione riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio in merito al completamento della migrazione, in particolare alla transizione degli Stati membri al SIS II. Tale relazione stabilisce se la migrazione e in particolare la transizione sono state eseguite nel pieno rispetto del presente regolamento sia a livello centrale che a livello nazionale, e se nel corso dell'intera migrazione il trattamento dei dati personali è stato conforme al regolamento (CE) n. 45/2001 e alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. (3) |
Emendamento 12
Progetto di regolamento
Articolo 11 — paragrafo 4 ter (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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4 ter. Un mese dopo la conclusione del periodo di monitoraggio intensivo, la banca dati del SIS 1+, tutti i dati contenuti nella banca dati SIS 1+, indipendentemente dal supporto o dalla posizione, C.SIS, N.SIS degli Stati membri ed eventuali copie sono definitivamente cancellati. |
Emendamento 13
Progetto di regolamento
Articolo 11 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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Articolo 11 bis |
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Migrazione degli uffici SIRENE |
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La migrazione degli uffici SIRENE alla rete S-TESTA avviene contestualmente alla transizione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, e si conclude immediatamente dopo la transizione. |
Emendamento 14
Progetto di regolamento
Articolo 12 — paragrafo 2
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
A partire dalla transizione del primo Stato membro dall'N.SIS all'N.SIS II, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, si applica la decisione 533/2007/GAI . |
A partire dall'esito positivo della transizione del primo Stato membro dall'N.SIS all'N.SIS II, di cui all'articolo 11, paragrafo 3, secondo comma, del presente regolamento, si applica la decisione 2007/533/GAI . |
Emendamento 15
Progetto di regolamento
Articolo 15 — paragrafo - 1 (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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-1. Oltre alla registrazione delle interrogazioni automatizzate, gli Stati membri e la Commissione garantiscono che le norme applicabili in materia di protezione dei dati durante la migrazione di cui al presente regolamento siano rispettate e che le attività di cui all'articolo 3, lettera f, e articolo 11 siano adeguatamente registrate nel SIS II centrale. La registrazione di tali attività garantisce in particolare l'integrità e la liceità dei dati durante la migrazione e la transizione al SIS II. |
Emendamento 16
Progetto di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 4
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
4. I registri riportano, in particolare, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi e la denominazione dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati. |
4. I registri riportano, in particolare, la data e l'ora della trasmissione dei dati, i dati usati per le interrogazioni, il riferimento ai dati trasmessi, la denominazione dell'autorità competente responsabile del trattamento dei dati e il nome dell'utente finale . |
Emendamento 17
Progetto di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 5
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
5. I registri possono essere usati solo ai fini di cui al paragrafo 3 e sono cancellati non prima di un anno e al più tardi tre anni dopo la loro creazione. |
(Non concerne la versione italiana) |
Emendamento 18
Progetto di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 7
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
7. Le autorità competenti incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti. |
7. Le autorità competenti di cui all'articolo 60, paragrafo 1, e all'articolo 61, paragrafo 1, della decisione 2007/533/GAI incaricate di verificare la legittimità di un'interrogazione, di controllare la liceità del trattamento dei dati, nonché dell'autocontrollo e di garantire il corretto funzionamento del SIS II centrale, l'integrità e la sicurezza dei dati, hanno accesso a tali registri , conformemente alla decisione 2007/533/GAI, nei limiti delle rispettive competenze e su loro richiesta, ai fini dell'assolvimento dei loro compiti. |
Emendamento 19
Progetto di regolamento
Articolo 15 — paragrafo 7 bis (nuovo)
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
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7 bis. Tutte le autorità di protezione dei dati competenti per il SIS 1+ o per il SIS II partecipano direttamente a tutte le fasi della migrazione dal SIS 1+ al SIS II. |
Emendamento 20
Progetto di regolamento
Articolo 19
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. |
La Commissione presenta, entro la fine di ogni semestre e per la prima volta entro la fine del primo semestre del 2009, una relazione di avanzamento al Parlamento europeo e al Consiglio concernente lo sviluppo del SIS II e la migrazione dal SIS 1+ al SIS II. La Commissione informa il Parlamento europeo sui risultati dei test di cui agli articoli 8, 9 e 10. |
Emendamento 21
Progetto di regolamento
Articolo 21
Progetto del Consiglio |
Emendamento |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla conclusione della migrazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma. Se tale data non può essere rispettata a causa di difficoltà tecniche irrisolte connesse al processo di migrazione, esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI. |
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Esso si applica fino alla conclusione della migrazione di cui all'articolo 11, paragrafo 3, terzo comma. Se tale data non può essere rispettata a causa di difficoltà tecniche irrisolte connesse al processo di migrazione, esso si applica fino alla data che stabilirà il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 71, paragrafo 2, della decisione 2007/533/GAI ed in ogni caso entro il 30 giugno 2013 . |
(1) GU C 77 del 28.3.2002, pag. 1.
(2) GU L 166 dell'1.7.2010, pag. 17.
(3) GU L 281 del 23.11.1995, pag. 31.