EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TB0441

Causa T-441/13: Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio («Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità — Autorità di cosa giudicata — Termine di ricorso — Ricevibilità — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)

GU C 354 del 26.10.2015, p. 39–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.10.2015   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

C 354/39


Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio

(Causa T-441/13) (1)

((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità - Autorità di cosa giudicata - Termine di ricorso - Ricevibilità - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))

(2015/C 354/47)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: C. Rygaert e G. Karouni, avvocati)

Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)

Oggetto

Domanda di annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente.

Dispositivo

1)

Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto.

2)

Il sig. Eyad Makhlouf è condannato alle spese.


(1)  GU C 325 del 9.11.2013.


Top