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Document 62013TB0441
Case T-441/13: Order of the General Court of 1 September 2015 — Makhlouf v Council (Action for annulment — Common foreign and security policy — Restrictive measures taken against Syria — Freezing of funds — Obligation to state reasons — Rights of the defence — Right to effective judicial protection — Error of assessment — Right to property — Right to respect for private life — Proportionality — Force of res judicata — Time-limit for bringing an action — Admissibility — Action manifestly lacking any foundation in law)
Causa T-441/13: Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio («Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità — Autorità di cosa giudicata — Termine di ricorso — Ricevibilità — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
Causa T-441/13: Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio («Ricorso di annullamento — Politica estera e di sicurezza comune — Misure restrittive adottate nei confronti della Siria — Congelamento dei capitali — Obbligo di motivazione — Diritti della difesa — Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva — Errore di valutazione — Diritto di proprietà — Diritto al rispetto della vita privata — Proporzionalità — Autorità di cosa giudicata — Termine di ricorso — Ricevibilità — Ricorso manifestamente infondato in diritto»)
GU C 354 del 26.10.2015, p. 39–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 354/39 |
Ordinanza del Tribunale del 1o settembre 2015 — Makhlouf/Consiglio
(Causa T-441/13) (1)
((«Ricorso di annullamento - Politica estera e di sicurezza comune - Misure restrittive adottate nei confronti della Siria - Congelamento dei capitali - Obbligo di motivazione - Diritti della difesa - Diritto a una tutela giurisdizionale effettiva - Errore di valutazione - Diritto di proprietà - Diritto al rispetto della vita privata - Proporzionalità - Autorità di cosa giudicata - Termine di ricorso - Ricevibilità - Ricorso manifestamente infondato in diritto»))
(2015/C 354/47)
Lingua processuale: il francese
Parti
Ricorrente: Eyad Makhlouf (Damasco, Siria) (rappresentanti: C. Rygaert e G. Karouni, avvocati)
Convenuto: Consiglio dell’Unione europea (rappresentanti: G. Étienne et R. Liudvinaviciute-Cordeiro, agenti)
Oggetto
Domanda di annullamento della decisione 2013/255/PESC del Consiglio, del 31 maggio 2013, relativa a misure restrittive nei confronti della Siria (GU L 147, pag. 14), nei limiti in cui tale decisione riguarda il ricorrente.
Dispositivo
1) |
Il ricorso è respinto in quanto manifestamente infondato in diritto. |
2) |
Il sig. Eyad Makhlouf è condannato alle spese. |