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Document 62015CN0431
Case C-431/15: Request for a preliminary ruling from the Audiencia Provincial de Cantabria (Spain) lodged on 7 August 2015 — Liberbank S.A. v Rafael Piris del Campo
Causa C-431/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 7 agosto 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo
Causa C-431/15: Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 7 agosto 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo
GU C 354 del 26.10.2015, p. 21–22
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
26.10.2015 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
C 354/21 |
Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Audiencia Provincial de Cantabria (Spagna) il 7 agosto 2015 — Liberbank, S.A./Rafael Piris del Campo
(Causa C-431/15)
(2015/C 354/24)
Lingua processuale: lo spagnolo
Giudice del rinvio
Audiencia Provincial de Cantabria
Parti
Ricorrente: Liberbank, S.A.
Resistente: Rafael Piris del Campo
Questioni pregiudiziali
1) |
Se sia compatibile con principio di non vincolatività e con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE (1) del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori. |
2) |
Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il mantenimento degli effetti prodotti da una clausola «suolo» dichiarata nulla, in quanto abusiva, e inserita in un contratto stipulato con i consumatori. |
3) |
Se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, disporre una limitazione degli effetti retroattivi della nullità di una clausola «suolo», in quanto abusiva, inserita in un contratto stipulato con i consumatori, poiché vi è un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico e alla buona fede. |
4) |
In caso di risposta affermativa alla questione precedente, se, quando viene esercitata un’azione individuale di nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con i consumatori, risulti compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, il fatto di presumere un rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico, o se, invece, tale rischio debba essere accertato e valutato in considerazione di dati economici concreti dai quali siano deducibili le ripercussioni macroeconomiche della retroattività della nullità di una clausola abusiva. |
5) |
Se, inoltre, nell’ambito di un’azione individuale di nullità di una clausola abusiva inserita in un contratto stipulato con i consumatori, sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993 [concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori], una valutazione del rischio di grave pregiudizio all’ordine pubblico economico che prenda in considerazione gli effetti economici eventuali del potenziale esercizio di un’azione individuale da parte di molteplici consumatori; o se, invece, tale rischio debba essere valutato prendendo in considerazione soltanto le ripercussioni economiche per l’economia di un’azione individuale concreta, esercitata da un consumatore. |
6) |
In caso di risposta affermativa alla questione sub 3), se sia compatibile con gli articoli 6 e 7 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, la valutazione astratta della condotta di un qualsiasi professionista, al fine di accertare la buona fede. |
7) |
Oppure, in caso contrario, se, ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, sia necessario esaminare e valutare la buona fede in ciascun caso specifico, in considerazione della condotta concreta di un professionista durante la stipulazione del contratto e l’inserzione della clausola abusiva nel contratto. |